Corte costituzionale

Ordinanza n. 186/2002

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 10/05/2002 · relatore Carlo Mezzanotte

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 12

della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a

spese dello Stato per i non abbienti), promosso con ordinanza emessa

il 26 ottobre 2000 dal Tribunale di Torino, iscritta al n. 270 del

registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 16, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.

Visti l'atto di costituzione della parte privata del giudizio

principale, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio

dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 marzo 2002 il giudice

relatore Carlo Mezzanotte.

Ritenuto che, con ordinanza in data 26 ottobre 2000, il Tribunale

di Torino ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 36 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 1

e 12 della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a

spese dello Stato per i non abbienti), "nella parte in cui non

estendono al difensore nominato dalla commissione per il gratuito

patrocinio nel procedimento civile per separazione personale dei

coniugi il diritto alla liquidazione del compenso per l'attività

svolta";

che il remittente premette di essere chiamato a decidere su

un ricorso con il quale il difensore, nominato a una persona già

ammessa al gratuito patrocinio in un giudizio di separazione tra

coniugi, ha richiesto, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 217 del

1990, la liquidazione dell'onorario e dei diritti per l'attività

difensiva prestata, anche se questa disposizione "non estende i suoi

benefici alla fattispecie in questione";

che il giudice a quo osserva che l'art. 35, secondo comma,

del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3282 (Approvazione del testo

di legge sul gratuito patrocinio) prevede la liquidazione degli

onorari solo nel caso di condanna alle spese della parte avversa a

quella ammessa al "beneficio dei poveri", sicché, non essendovi

stata nella specie tale condanna, l'istante, in base alla vigente

legislazione, non avrebbe diritto ad alcun compenso;

che nell'ordinanza di rimessione si rileva che l'impianto

delineato dal r.d. n. 3282 del 1923, in base al quale "il gratuito

patrocinio dei poveri" era "un ufficio onorifico ed obbligatorio

della classe degli avvocati e procuratori" al quale era possibile

ricorrere in tutti i giudizi, è stato modificato dalla legge

11 agosto 1973, n. 533 (Disciplina delle controversie individuali di

lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza

obbligatorie) e dalla legge n. 217 del 1990, che hanno previsto la

liquidazione del compenso a favore del difensore da parte

dell'autorità giudiziaria rispettivamente nel processo del lavoro e

in quello penale;

che, ad avviso del remittente, le disposizioni censurate

determinerebbero un'irragionevole disparità di trattamento tra la

posizione dell'avvocato che svolge il gratuito patrocinio nei giudizi

civili (come quello di separazione personale dei coniugi che è

sottoposto al suo esame) e la posizione dell'avvocato che svolge il

patrocinio a spese dello Stato nei giudizi penali e del lavoro;

che gli artt. 1 e 12 della legge 30 luglio 1990, n. 217,

sarebbero altresì in contrasto con l'art. 36 della Costituzione, in

quanto la gratuità della prestazione del difensore violerebbe il

principio in base al quale "il lavoratore ha diritto ad una

retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro";

che, quanto alla rilevanza della questione, il remittente

osserva che "il giudice adito avrebbe titolo a liquidare il compenso

all'avvocato difensore a norma dell'art. 12 della legge 30 luglio

1990, n. 217, se l'art. 1 della stessa legge non lo escludesse per

questo tipo di giudizi";

che si è costituito in giudizio il difensore della parte

convenuta nel giudizio di separazione tra coniugi, insistendo per

l'accoglimento della questione di legittimità costituzionale sulla

base di argomentazioni che ricalcano quelle contenute nell'ordinanza

di rimessione;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, e ha chiesto che la questione sia dichiarata non fondata;

che, in particolare, secondo la difesa erariale, le

disposizioni censurate delimitano l'ambito di applicazione del

patrocinio a spese dello Stato specificamente ai procedimenti penali

e ai processi civili connessi a reati, con esclusione di un'ampia

fascia di giudizi civili, la cui tutela giudiziale sarebbe però

efficacemente assicurata, nell'ambito del vigente ordinamento, "per

il tramite dei meccanismi del gratuito patrocinio di cui al r.d.

30 dicembre 1923, n. 3282";

che la difesa gratuita del non abbiente sarebbe un ufficio

onorifico ed obbligatorio per gli avvocati, connesso con la rilevanza

pubblicistica della loro attività professionale e con i doveri di

solidarietà sociale correlati, sicché le disposizioni censurate non

contrasterebbero con l'art. 36 della Costituzione;

che, infine, ad avviso dell'Avvocatura dello Stato, fra gli

interessi costituzionalmente protetti che il legislatore ordinario

deve contemperare e mediare, vi sarebbe anche quello di contenere la

spesa pubblica secondo le esigenze di bilancio statale, nel rispetto

del limite della ragionevolezza.

Considerato che il remittente è chiamato a decidere su un

ricorso di un avvocato, il quale chiede che le sue prestazioni

professionali a favore di una persona ammessa al gratuito patrocinio

in base al regio decreto n. 3282 del 1923 siano liquidate e poste a

carico dello Stato ai sensi degli articoli 1 e 12 della legge n. 217

del 1990;

che il medesimo remittente, rilevato che la legge n. 217 del

1990 assicura il patrocinio a spese dello Stato unicamente nei

procedimenti penali e nei procedimenti civili relativamente

all'esercizio dell'azione per il risarcimento del danno e le

restituzioni derivanti da reato, ritiene che le disposizioni

censurate, nella parte in cui non estendono al difensore nominato

dalla commissione per il gratuito patrocinio nel procedimento civile

per separazione tra coniugi il diritto alla liquidazione del compenso

per l'attività svolta, siano in contrasto con l'art. 3 della

Costituzione, per l'irragionevole disparità di trattamento tra

avvocati a seconda del procedimento in cui abbiano svolto la loro

attività, e con l'art. 36 della Costituzione, in quanto la gratuità

della prestazione del difensore violerebbe il principio in base al

quale il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla

quantità e qualità del lavoro svolto;

che la questione deve essere dichiarata manifestamente

inammissibile per ragioni analoghe a quelle esposte nelle ordinanze

n. 355 e n. 200 del 2000: una pronuncia della Corte costituzionale

non potrebbe assimilare gli effetti dell'ammissione al gratuito

patrocinio disposta dalla speciale commissione prevista dall'art. 5

r.d. n. 3282 del 1923 sul presupposto dello stato di povertà a

quelli dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, che si

fonda su presupposti non coincidenti, rientra nella competenza del

giudice che procede ed ha una portata più ampia;

che, in particolare, la disciplina del gratuito patrocinio

dei poveri e quella del patrocinio a spese dello Stato, pur

collocandosi entrambe nel solco tracciato dall'art. 24, terzo comma,

della Costituzione, danno luogo a sistemi fra loro diversi non solo

per presupposti, procedimento ed effetti dei provvedimenti di

ammissione, ma anche per la concezione che rispettivamente le ispira:

la prima è improntata alla solidarietà tra persone, e grava di

oneri, presumibilmente sporadici, soggetti iscritti in speciali albi

e che proprio dall'iscrizione traggono di norma anche opportunità

professionali remunerate; la seconda rimanda ad un'idea della

solidarietà che postula l'intervento e il sostegno finanziario dello

Stato;

che l'unificazione degli istituti volti a dare attuazione

all'art. 24, terzo comma, della Costituzione non può avvenire

mediante sentenze della Corte intese a far trasmigrare singole

disposizioni da un sistema all'altro, ma postula una radicale riforma

alla quale solo il legislatore può attendere;

che peraltro tale riforma è stata attuata con la legge

29 marzo 2001, n. 134 (Modifiche alla legge 30 luglio 1990, n. 217,

recante istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non

abbienti), il cui art. 15-noniesdecies stabilisce che le disposizioni

previste dal capo relativo al patrocinio a spese dello Stato nei

giudizi civili ed amministrativi si applicano dal 1 luglio 2002.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli articoli 1 e 12 della legge

30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello

Stato per i non abbienti) sollevata, in riferimento agli articoli 3 e

36 della Costituzione, dal Tribunale di Torino con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 maggio 2002.

Il Presidente: Vari

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 10 maggio 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:186 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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