Corte costituzionale

Ordinanza n. 200/2000

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/06/2000 · relatore Carlo Mezzanotte

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 1 del r.d.

30 dicembre 1923, n. 3282 (Approvazione del testo di legge sul

gratuito patrocinio), promosso con ordinanza emessa il 5 dicembre

1998 dal Presidente delegato del Tribunale di Foggia, iscritta al

n. 139 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno

1999;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 marzo 2000 il giudice

relatore Carlo Mezzanotte;

Ritenuto che con ordinanza in data 5 dicembre 1998 il Presidente

delegato del Tribunale di Foggia ha sollevato, in riferimento agli

articoli 2, parte seconda, 3, primo comma, 10, primo comma, e 35,

primo comma, della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'articolo 1 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3282

(Approvazione del testo di legge sul gratuito patrocinio), "nella

parte in cui considera onorifico il patrocinio a favore dei poveri";

che il remittente premette di essere chiamato a decidere su

un ricorso con il quale il difensore, nominato a una persona già

ammessa al gratuito patrocinio in un giudizio di separazione tra

coniugi (iniziato in sede giudiziale e conclusosi in separazione

consensuale omologata dal tribunale), in via principale ha chiesto,

ai sensi degli artt. 1 e 12 della legge 30 luglio 1990, n. 217

(Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti),

la liquidazione dell'onorario e dei diritti per l'attività difensiva

prestata, e, in subordine, ha eccepito l'illegittimità

costituzionale di queste ultime disposizioni, per violazione

dell'art. 3 della Costituzione, poiché tutelerebbero gli interessi

dei cittadini stranieri non abbienti e non quelli dei cittadini

italiani;

che, respinta l'eccezione in quanto relativa a disposizioni

non applicabili nel giudizio a quo il remittente ritiene invece

rilevante la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del

r.d. n. 3282 del 1923, poiché "qualora dovesse essere eliminato

l'aggettivo onorifico, potrebbe trovare applicazione analogica la

stessa legge n. 217 del 1990 o altra che regola il patrocinio a

favore dei poveri in controversie civili";

che, a suo avviso, la disposizione censurata contrasterebbe

con l'art. 2, parte seconda, della Costituzione, in quanto il peso

della difesa dei non abbienti non dovrebbe essere sostenuto dalla

classe forense, ma dovrebbe essere assunto dallo Stato, tenuto

all'adempimento dei doveri di solidarietà sociale ed economica;

che, secondo il remittente, l'art. 1 del r.d. n. 3282 del

1923 violerebbe l'art. 3, primo comma, della Costituzione, per

l'ingiustificata disparità di trattamento di situazioni

sostanzialmente omogenee, poiché, a parità di impegno, mentre i

difensori dei non abbienti nei procedimenti penali sarebbero sempre

retribuiti dallo Stato, quelli che ne assumono la difesa nei processi

civili, salvo eccezioni specificamente previste dalla legge,

presterebbero la loro attività gratuitamente, potendo contare sui

cosiddetti "onorari della vittoria" (art. 11 del citato r.d.)

soltanto in caso di condanna della controparte e non potendovi fare

affidamento nei procedimenti che si concludono, come quello in esame,

con la compensazione delle spese;

che, infine, la disposizione censurata, imponendo agli

avvocati una prestazione lavorativa tendenzialmente gratuita,

violerebbe l'art. 10, primo comma, della Costituzione, in quanto

sarebbe in contrasto con l'art. 5, lettera b), ultima parte, della

Risoluzione del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa

sull'assistenza giudiziaria in data 2 marzo 1978, che raccomanda "una

remunerazione adeguata al difensore ufficioso", e confliggerebbe con

l'art. 35, primo comma, della Costituzione, che tutelerebbe non

soltanto il lavoro subordinato, ma anche quello autonomo;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.

Considerato che il remittente è chiamato a decidere su un

ricorso di un avvocato, il quale chiede che le sue prestazioni

professionali a favore di una persona ammessa al gratuito patrocinio

in base al r.d. n. 3282 del 1923 siano liquidate dal Presidente del

Tribunale e poste a carico dello Stato ai sensi degli artt. 1 e 12

della legge n. 217 del 1990;

che il medesimo remittente ritiene di non poter applicare,

alla luce della disciplina attualmente vigente, la legge n. 217 del

1990, che assicura ai non abbienti il patrocinio a spese dello Stato

unicamente nei procedimenti penali e nei procedimenti civili

relativamente all'esercizio dell'azione per il risarcimento del danno

e le restituzioni derivanti da reato, poiché nella specie si

controverte degli onorari e dei diritti relativi a una causa di

separazione tra coniugi, iniziata come separazione giudiziale e

conclusasi come separazione consensuale omologata;

che tuttavia, a suo avviso, affinché nel giudizio a quo sia

applicabile, seppure in via analogica, la legge n. 217 del 1990,

sarebbe sufficiente che con sentenza di questa Corte venisse rimosso

l'aggettivo "onorifico" che qualifica, nell'art. 1 del citato r.d.

del 1923, l'ufficio della difesa giudiziaria dei poveri;

che la questione, nei termini in cui è prospettata, è

manifestamente inammissibile;

che l'ordinanza di remissione muove in sostanza dall'idea che

una sentenza della Corte costituzionale, semplicemente eliminando una

parola nella disposizione censurata, possa sortire l'effetto di

rendere assimilabile l'ammissione al gratuito patrocinio, disposta

dalla speciale commissione prevista dall'art. 5 del r.d. n. 3282 del

1923, all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in relazione

alla quale è prevista, dalla legge n. 217 del 1990, la competenza

del giudice che procede, nonché quello di rendere applicabili i

benefici contemplati da quest'ultima legge a tutte le controversie

civili;

che ulteriore effetto dell'auspicata pronuncia, nella

prospettazione del giudice a quo sarebbe la nascita di un modello

procedimentale affatto nuovo, nel quale la composizione collegiale

dell'organo decidente in sede di omologazione delle sentenze di

separazione personale tra coniugi cederebbe il passo a decisioni

presidenziali monocratiche di liquidazione degli onorari a carico

dello Stato per la difesa delle persone ammesse al "gratuito"

patrocinio;

che questo insieme di conseguenze non potrebbe certo

scaturire da una sentenza della Corte che si limitasse ad eliminare

dalla disposizione censurata il termine "onorifico": solo il

legislatore, e non già con la semplice soppressione di una singola

parola, ma attraverso un complessivo riordinamento del sistema,

potrebbe assimilare istituti diversi per presupposti, procedimento ed

effetti, e che rimandano ad accezioni differenti del principio di

solidarietà;

che sotto un diverso aspetto trascenderebbe largamente i

limiti della giustizia costituzionale non solo disporre un così

imponente intervento riformatore ma addirittura orientarlo nel senso

di attribuire ai capi degli uffici giudiziari o ai loro delegati,

quando si versi in tema di onorari per la difesa dei poveri, la

specifica competenza liquidatoria della quale il remittente

implicitamente assume di essere titolare.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'articolo 1 del r.d. 30 dicembre

1923, n. 3282 (Approvazione del testo di legge sul gratuito

patrocinio), sollevata, in riferimento agli articoli 2, parte

seconda, 3, primo comma, 10, primo comma, e 35, primo comma, della

Costituzione, dal Presidente delegato del Tribunale di Foggia con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 16 giugno 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:200 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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