Corte costituzionale

Sentenza n. 219/1995

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 01/06/1995 · relatore Renato Granata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 6, e

5, comma 3, della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del

patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), promosso con

ordinanza emessa il 1 dicembre 1994 dal Giudice per le indagini

preliminari presso il Tribunale di Roma negli atti relativi a Ramirez

Ospina Pedro iscritta al n. 29 del registro ordinanze 1995 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima

serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 3 maggio 1995 il Giudice

relatore Renato Granata;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di

Roma - premesso che il cittadino colombiano Ramirez Ospina, tratto in

arresto per il reato di introduzione nel territorio dello Stato di

sostanze stupefacenti e riconosciuto colpevole a seguito di giudizio

abbreviato, aveva chiesto di essere ammesso al patrocinio a spese

dello Stato, producendo, fra l'altro, l'autocertificazione di cui

all'art. 5, comma 1, lettera b), della legge 30 luglio 1990, n. 217,

nonché l'attestazione della autorità consolare competente prevista

dal comma 3 del medesimo articolo - ha sollevato (con ordinanza del 1

dicembre 1994) questione incidentale di legittimità costituzionale,

in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 1, comma 6, della cit.

legge n. 217 del 1990, nella parte in cui stabilisce che il

trattamento riservato dalla medesima legge al cittadino italiano si

estende anche allo straniero.

Il Giudice rimettente - le cui censure riguardano essenzialmente

il presupposto reddituale per l'ammissione alla fruizione del

beneficio - osserva che il parametro su cui si fonda la condizione di

ammissibilità al beneficio è rappresentato dalle generali

condizioni di vita in Italia, per come le stesse dinamicamente si

evolvono in rapporto alle variazioni che subisce il valore della

moneta; parametro, quindi, non trasferibile sic et simpliciter ai

cittadini di altri Stati che vivano e producano reddito nelle

rispettive nazioni, cosicché la generalizzata applicabilità agli

stranieri della disciplina censurata genera la conseguenza che il

limite di reddito che individua la fascia dei non abbienti finisce

per risultare del tutto priva di qualsiasi ragion d'essere per quanti

risiedano in paesi a più basso tenore di vita, ove quel reddito

individua situazioni di elevato benessere, se non, addirittura, di

ricchezza. L'art. 3 Cost. sarebbe poi violato - nella prospettazione

del giudice rimettente - anche per la oggettiva ed assoluta

impossibilità di controllare, da parte dello Stato, l'effettiva

sussistenza dei presupposti di reddito che lo straniero si

autocertifica e che l'autorità consolare attesta come "non mendace",

non sulla base di una verifica, ma semplicemente "per quanto a

conoscenza" della autorità medesima (art. 5, comma 3).

In via subordinata il giudice rimettente ha altresì sollevato

questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 5,

comma 3, della citata legge n. 217 del 1990, nella parte in cui non

stabilisce che l'attestazione dell'autorità consolare competente

deve precisare che, sulla base degli accertamenti compiuti,

l'autocertificazione di cui alla lettera b) del comma 1 del medesimo

articolo è risultata corrispondente al vero.

2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato chiedendo

pregiudizialmente che la questione sollevata sia dichiarata

inammissibile perché la denunciata disparità vede semmai il

cittadino italiano discriminato rispetto a quello straniero sicché

sarebbe possibile invocare la parificazione della disciplina soltanto

in un giudizio che veda come imputato un cittadino italiano e non

già uno straniero. Nel merito l'Avvocatura ritiene non fondata la

questione di costituzionalità atteso che la differenza di disciplina

si giustifica perché una legge dello Stato italiano non potrebbe mai

dare una disciplina dettagliata degli accertamenti demandabili alle

autorità di un diverso Stato. Considerato in diritto

1. - È stata sollevata questione incidentale di legittimità

costituzionale - in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 1, comma

6, della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a

spese dello Stato per i non abbienti), nella parte in cui stabilisce

che il trattamento riservato dalla medesima legge al cittadino

italiano si estende anche allo straniero, per sospetta violazione del

principio di eguaglianza in ragione della disparità di trattamento

tra cittadini e stranieri (nonché tra stranieri appartenenti a Stati

diversi) sotto un triplice profilo. Si denuncia da parte del giudice

rimettente che ingiustificatamente il limite di reddito per l'accesso

del beneficio del patrocinio a spese dello Stato viene assunto come

parametro unico e generalizzato senza tener conto delle diverse

condizioni economiche dei paesi di provenienza degli stranieri;

inoltre lo straniero versa in una posizione di ingiustificato

privilegio perché lo Stato italiano, che eroga il beneficio, non ha

alcuna possibilità di controllare l'effettiva sussistenza dei

presupposti di reddito che lo straniero si autocertifica con una

dichiarazione il cui carattere non mendace è attestato

dall'autorità consolare soltanto limitatamente a quanto è a sua

"conoscenza"; conseguentemente lo straniero, a differenza del

cittadino, non potrà mai né essere assoggettato a sanzione penale

per la falsità o le omissioni nell'autocertificazione, né mai

potrà perdere il beneficio a causa dell'(eventuale) illecito

commesso.

Inoltre dal medesimo giudice rimettente è stato altresì censurato

- in riferimento agli artt. 3 e 101, secondo comma, Cost. - l'art. 5,

comma 3, della citata legge 30 luglio 1990, n. 217, nella parte in

cui non stabilisce che l'attestazione dell'autorità consolare

competente deve precisare che, sulla base degli accertamenti

compiuti, l'autocertificazione di cui alla lettera b) del comma 1 del

medesimo articolo è risultata corrispondente al vero, per sospetta

violazione sia del principio di eguaglianza per l'ingiustificata

disparità di trattamento tra straniero e cittadino essendo possibile

soltanto per quest'ultimo, e non anche per il primo, il controllo

dell'effettiva sussistenza del requisito reddituale per l'accesso al

beneficio; sia del principio che vuole il giudice soggetto soltanto

alla legge, mentre nella fattispecie egli è vincolato ad un atto

dell'autorità consolare senza poterlo controllare né sul piano

formale, né su quello sostanziale.

2. - Va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità

sollevata dall'Avvocatura dello Stato atteso che l'operatività del

principio di eguaglianza non è unidirezionalmente e necessariamente

diretta ad estendere la portata di una disciplina più favorevole

evocata come tertium comparationis, ma può dispiegarsi anche nel

senso di rimuovere l'ingiustificato privilegio di una disciplina più

favorevole rispetto a quella indicata a comparazione (sent. n. 62 del

1994, ord. n. 401 del 1994). È possibile quindi denunciare le

disposizioni censurate (anche) sotto il profilo che accorderebbero

una disciplina ingiustificatamente più favorevole allo straniero

rispetto al cittadino.

3. - Nel merito è infondata la più radicale censura che attinge

l'art. 1, comma 6, cit., mentre deve accogliersi la censura, di

carattere subordinato, dell'art. 5, comma 3, della medesima legge.

4. - Va preliminarmente rilevato che, ancorché il giudice

rimettente, sia nella questione proposta in via principale, che nel

primo profilo della questione posta in via subordinata, evochi l'art.

3 Cost. sotto il profilo della assunta disparità di trattamento, in

realtà l'allegato vizio di incostituzionalità si fonda

sull'asserita violazione del principio di ragionevolezza perché ciò

che in sostanza egli denuncia è in radice l'estensione agli

stranieri del beneficio del patrocinio a spese dello Stato per i non

abbienti, mentre le differenze rimarcate tra la situazione degli uni

e quella degli altri sono appunto addotte a dimostrazione

dell'irragionevolezza dell'estensione e non già per invocare la

parificazione della disciplina.

Orbene, nella sua prospettazione più radicale la censura non è

fondata perché anche lo straniero fruisce della garanzia

costituzionale in ordine ai diritti civili fondamentali, in

particolare in ordine al diritto di difesa (sent. n. 10 del 1993),

nel quale è compresa anche la difesa dei non abbienti (sent. n. 194

del 1992). Con il disposto del comma 6 dell'art. 1 cit. il

legislatore obbedisce a questo imperativo costituzionale, apprestando

una disciplina concessiva del beneficio anche allo straniero;

disciplina che però non può non tener conto delle peculiarità che

contraddistinguono la situazione dello straniero da quella del

cittadino, in particolare per quanto riguarda sia la sua situazione

reddituale, la quale - al di là del maggiore o minore potere

d'acquisto della moneta nei vari paesi, che costituisce differenza

fattuale, occasionale e variabile - condiziona l'ammissione al

beneficio, sia il relativo accertamento.

5. - Fondata è invece la censura subordinata espressa sempre -

come già rilevato - in riferimento al principio di ragionevolezza,

la cui violazione è svelata dalla divaricata disciplina della

documentazione del presupposto reddituale per l'accesso al beneficio

dettata rispettivamente per il cittadino e per lo straniero.

Per il cittadino l'art. 5 detta una prescrizione assai rigorosa,

che si coniuga con quelle ulteriormente previste dai successivi artt.

6 e 10. Ed infatti il cittadino deve autocertificare la sussistenza

delle condizioni reddituali; deve inoltre allegare la copia

dell'ultima dichiarazione dei redditi o dei certificati sostitutivi;

deve altresì produrre una dichiarazione contenente l'elencazione di

tutti i suoi redditi, di qualsiasi fonte ed a prescindere dal loro

trattamento fiscale; infine deve indicare anche la sua situazione

patrimoniale, accludendo all'istanza una elencazione dei beni

immobili e mobili registrati in ordine ai quali l'interessato sia

titolare di un diritto reale. A questo rigoroso onere documentale si

accompagna un'altrettanto rigorosa procedura di controllo perché

copia di tutta la documentazione deve essere inviata all'intendente

di finanza, che ne apprezza l'esattezza, eventualmente disponendo la

verifica della posizione fiscale dell'istante a mezzo della Guardia

di finanza (art. 6 cit.). Ove all'esito di tali accertamenti risulti

l'insussistenza del presupposto reddituale, il beneficio del

patrocinio a spese dello Stato viene revocato (art. 10 cit.).

Invece nulla di tutto ciò è previsto per lo straniero. È

infatti sufficiente che egli produca l'autocertificazione della

sussistenza del requisito reddituale, accompagnata dall'attestazione

dell'autorità consolare competente dalla quale risulti che, "per

quanto a conoscenza" della stessa, l'autocertificazione non è

mendace. In particolare la limitazione dell'attestazione di non

mendacio della autocertificazione all'eventuale conformità con

quanto possa essere a conoscenza dell'autorità consolare da una

parte consente in realtà che nessuna verifica sia fatta e d'altra

parte priva di ogni elemento di valutazione il giudice chiamato a

provvedere ( ex art. 6 cit.) sulla base dell'autocertificazione.

Ciò svela l'irragionevolezza intrinseca della disciplina

dell'onere documentale perché il legislatore, se da una parte nella

sua discrezionalità può individuare in termini analoghi per il

cittadino e per lo straniero la situazione reddituale che definisce

la condizione di non abbienza come presupposto per la spettanza del

beneficio, non può però rinunciare solo per lo straniero a

prevedere una qualche verifica e controllo che non siano legati

unicamente all'eventualità, meramente ipotetica e casuale, che

all'autorità consolare già risultino elementi di conoscenza utili a

valutare l'autocertificazione del presupposto.

6. - L'art. 5, comma 3, cit. va quindi dichiarato

costituzionalmente illegittimo per violazione dell'art. 3 Cost.

(assorbita la denuncia di violazione anche dell'art. 101, comma 2,

Cost.) e la reductio ad legitimitatem può essere operata eliminando

dalla disposizione censurata l'inciso "per quanto a conoscenza della

predetta autorità". Per effetto di tale pronunzia l'autorità

consolare, se vuole rendere una attestazione utile in favore

dell'interessato, non può più limitarsi a raffrontare

l'autocertificazione con i dati conoscitivi di cui eventualmente

disponga, ma (nello spirito di leale collaborazione tra autorità

appartenenti a Stati diversi) ha (non certo l'obbligo, ma) l'onere

(implicito nella riferibilità ad essa di un atto di asseveramento di

una dichiarazione di scienza) di verificare nel merito il contenuto

dell'autocertificazione indicando gli accertamenti eseguiti.

Viene così meno il sostanziale vincolo che - dalla sufficienza

della conformità dell'autocertificazione a quanto fosse

(eventualmente) a conoscenza dell'autorità consolare - derivava per

il giudice nazionale per il fatto che l'attestazione di tale mera

conformità (in sé non sufficientemente significativa) comportava

una sorta di qualificazione legale di genuinità

dell'autocertificazione. In conseguenza della presente pronunzia

invece - dovendo l'autocertificazione essere in sé non mendace

(piuttosto che meramente conforme a quanto eventualmente a conoscenza

dell'autorità consolare) - il giudice diviene libero di valutare

l'idoneità degli accertamenti eseguiti e la congruità delle

risultanze degli stessi rispetto a quanto emergente

dall'autocertificazione al fine di riconoscere o disconoscere il

diritto dell'interessato al patrocinio a spese dello Stato.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 3,

della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a

spese dello Stato per i non abbienti) limitatamente alle parole "per

quanto a conoscenza della predetta autorità";

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1, comma 6, della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione

del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), sollevata, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice per le

indagini preliminari presso il Tribunale di Roma con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 29 maggio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 1 giugno 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:219 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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