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[1]E' assicurato il patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale ovvero penale militare per la difesa del cittadino non abbiente, imputato, persona offesa da reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria. Il patrocinio e' altresi' assicurato nei procedimenti civili relativamente all'esercizio dell'azione per il risarcimento del danno e le restituzioni derivanti da reato, sempreche' le ragioni del non abbiente risultino non manifestamente infondate. Nei procedimenti penali l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato giova per tutti i gradi del procedimento. Nei procedimenti di cui al comma 2 l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ha effetto per tutti i gradi di giurisdizione qualora la parte ammessa risulti totalmente vittoriosa. Nel processo penale a carico di minorenni, quando l'interessato non vi abbia provveduto, l'autorita' procedente nomina un difensore cui e' corrisposto il compenso nella misura e secondo le modalita' previste dalla presente legge. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme pagate nei confronti del minorenne e dei familiari che superano i limiti di reddito di cui all'articolo 3. Il trattamento riservato dalla presente legge al cittadino italiano e' assicurato altresi' allo straniero e all'apolide residente nello Stato. Le disposizioni della presente legge si applicano fino alla data di entrata in vigore della disciplina generale del patrocinio dei non abbienti avanti ad ogni giurisdizione. La disposizione del comma 1 non si applica ai procedimenti penali concernenti contravvenzioni. Tuttavia il patrocinio a spese dello Stato e' assicurato anche relativamente a detti procedimenti quando essi:

  • a)sono riuniti a procedimenti per delitti;
  • b)sono connessi a procedimenti per delitti ancorche' non riuniti. In ogni caso, la disposizione del comma 1 non si applica nei confronti dell'imputato per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto.

[2]AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Testo in vigore dal 6 agosto 1990 al 5 maggio 2001

Corte costituzionale

13 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 482/2005

    Questione inammissibile
    29 dicembre 2005

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 27, secondo comma, Cost., dell'art. 91 del d. P. R. 30 maggio 2002, n. 115, e dell'art. 1, comma 9, della legge 30 luglio 1990, n. 217, che escludono l'ammissione al patrocinio dei non abbienti per l'imputato, l'indagato e il condannato per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, per insufficiente motivazione dell’ordinanza di remissione. - L’insufficienza della motivazione dell’ordinanza di remissione, non consentendo alla Corte il controllo sulla rilevanza della questione nel giudizio a quo, ne determina la manifesta inammissibilità: ex plurimis, ord. n. 251 del 2005 e n. 365, n. 309 e n. 257 del 2004.

    Art. 91 Testo unico spese di giustizia. (Testo A) · Art. 1 Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 458/2002

    Questione infondata
    19 novembre 2002

    riuniti i giudizi, 1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 12 della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), come modificati dalla legge 29 marzo 2001, n. 134 (Modifiche alla legge 30 luglio 1990, n. 217, recante istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbi…

    Art. 1 Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti · Art. 12 Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti · Art. 74 Testo unico spese di giustizia. (Testo B) · Art. 75 Testo unico spese di giustizia. (Testo B)

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 186/2002

    Questione inammissibile
    10 maggio 2002

    Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 12 della legge 30 luglio 1990, n. 217, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, nella parte in cui non estendono al difensore nominato dalla commissione per il gratuito patrocinio nel procedimento civile per separazione personale dei coniugi il diritto alla liquidazione del compenso per l’attività svolta. Ed invero, la disciplina del gratuito patrocinio dei poveri e quella del patrocinio a spese dello Stato, pur collocandosi entrambe nel solco tracciato dall’art. 24, terzo comma, della Costituzione, danno luogo a sistemi fra loro diversi non solo per presupposti, procedimento ed effetti dei provvedimenti di ammissione, ma anche per la concezione che rispettivamente le ispira: la prima è improntata alla solidarietà tra persone, e grava di oneri, presumibilmente sporadici, soggetti iscritti in speciali albi e che proprio dall’iscrizione traggono di norma anche opportunità professionali remunerate; la seconda rimanda ad un’idea della solidarietà che postula l’intervento e il sostegno finanziario dello Stato. - Cfr. ordinanze n. 355 e n. 200/2000.

    Art. 1 Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti · Art. 12 Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti · Art. 3 cost. · Art. 36 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (5)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1990-07-30;217~art1 · fonte del testo

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