Corte costituzionale

Ordinanza n. 145/1999

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 22/04/1999 · relatore Carlo Mezzanotte

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 8,

della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a

spese dello Stato per i non abbienti), promosso con ordinanza emessa

il 26 marzo 1998 dal pretore di Milano, iscritta al n. 441 del

registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 marzo 1999 il giudice

relatore Carlo Mezzanotte.

Ritenuto che il pretore di Milano, chiamato a pronunciarsi su

un'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato avanzata

da una persona imputata del reato di cui all'articolo 218, comma 5

(recte: 6), del codice della strada, con ordinanza in data 26 marzo

1998 ha sollevato, su eccezione del difensore del richiedente, in

riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 8, della legge 30

luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato

per i non abbienti), nella parte in cui esclude il patrocinio a spese

dello Stato per i non abbienti nei procedimenti penali concernenti

contravvenzioni, tranne quando questi siano riuniti o connessi a

procedimenti per delitti;

che il giudice a quo premette che l'imputato aveva già

presentato istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato

respinta dal giudice per le indagini preliminari perché relativa a

procedimento per reato contravvenzionale, che il suo difensore aveva

allora depositato presso la cancelleria di tale giudice un atto con

il quale eccepiva la illegittimità costituzionale dell'articolo 1,

comma 8, della legge 30 luglio 1990, n. 217, per contrasto con gli

articoli 3 e 24 della Costituzione, e che il giudice per le indagini

preliminari aveva demandato al giudice del dibattimento l'esame della

questione, poi innanzi a questo nuovamente prospettata;

che, quanto alla rilevanza, il remittente osserva che il rigetto

dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato

costringerebbe l'imputato, benché non abbiente, ad affrontare in

proprio gli oneri della difesa della fase processuale in corso di

svolgimento e degli ulteriori gradi di giudizio;

che, quanto alla non manifesta infondatezza, il giudice a quo

rileva che la disposizione censurata determinerebbe una compressione

del diritto di difesa dei non abbienti e una ingiustificata

disparità di trattamento di questi ultimi a seconda che siano

imputati di delitti o di contravvenzioni, che oltretutto possono

essere punite con pene detentive;

che è intervenuto nel presente giudizio il Presidente del

Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, chiedendo che la questione, già decisa da

questa Corte nel senso della non fondatezza con la sentenza n. 243

del 1994 e della manifesta inammissibilità con l'ordinanza n. 104

del 1997, sia dichiarata inammissibile o infondata.

Considerato che dall'ordinanza di remissione si evince che

l'imputato aveva già presentato istanza di ammissione al patrocinio

a spese dello Stato e che il giudice per le indagini preliminari

aveva respinto tale istanza proprio perché la disposizione censurata

non ne consente l'accoglimento, quando si proceda per

contravvenzioni;

che nei procedimenti penali, così come, ai sensi dell'articolo

1, comma 3, della legge 30 luglio 1990, n. 217, l'ammissione al

patrocinio a spese dello Stato, salve le modificazioni di reddito,

giova per tutti i gradi del giudizio anche se disposta nel corso

delle indagini preliminari, del pari per l'intero procedimento è

destinato a produrre effetti il provvedimento di diniego, fatte

sempre salve eventuali variazioni del reddito;

che all'interessato l'articolo 6 della citata legge offre, ai

commi 4 e 5, un compiuto sistema di rimedi avverso il provvedimento

di diniego, poiché entro venti giorni da quello in cui ha ricevuto

l'avviso di deposito del decreto reiettivo dell'istanza, ovvero copia

di tale decreto, egli può proporre ricorso davanti al tribunale o

alla corte di appello ai quali appartiene il giudice che ha emesso il

decreto di rigetto dell'istanza stessa, e, avverso l'ordinanza che

decide tale ricorso, può ricorrere per cassazione per motivi di

legittimità;

che, una volta che il legislatore ha delineato un così

dettagliato sistema di rimedi giurisdizionali, consentire che al di

fuori di esso, rebus sic stantibus sul medesimo oggetto e nello

stesso procedimento singoli giudici si pronuncino, contraddicendo o

comunque misconoscendo decisioni già assunte, contrasta con il

canone di razionalità, al quale deve essere improntata

l'interpretazione delle norme che regolano il procedimento;

che, poiché l'istanza sulla quale il remittente è chiamato a

decidere e in relazione alla quale ha sollevato la presente questione

di legittimità costituzionale è di contenuto identico a quella già

rigettata dal giudice per le indagini preliminari con provvedimento

non tempestivamente impugnato, non è consentito al giudice a quo

pronunciarsi nuovamente;

che non induce a una diversa ricostruzione la disposizione

dell'articolo 2, comma 1, della legge n. 217 del 1990, secondo cui in

ogni stato e grado del procedimento l'interessato può chiedere di

essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato, posto che questa

previsione non ha altro significato che quello di escludere che

possano nascere preclusioni per la mancata proposizione dell'istanza

in precedenti fasi o in precedenti gradi del procedimento penale, ma

non permette, in assenza di modificazioni delle condizioni di reddito

fissate dall'articolo 3, la reiterazione di un'istanza rigettata,

ignorando il sistema delle impugnazioni sul quale il procedimento è

positivamente strutturato;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente

inammissibile.

Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 8, della legge 30

luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato

per i non abbienti), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24

della Costituzione, dal pretore di Milano con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 aprile 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 22 aprile 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:145 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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