Art. 15 — Ammissione al patrocinio in altri casi
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115.
Abrogato dal 1 luglio 2002
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115.
Abrogato dal 1 luglio 2002
2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Restituzione degli atti al giudice rimettente perchè valuti la persistenza della rilevanza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 1, comma 8, e 15 della legge 30 luglio 1990 n. 217, nella parte in cui escludono il patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti nei procedimenti penali concernenti contravvenzioni. Infatti, successivamente all'ordinanza di rimessione, è stata approvata, promulgata e pubblicata la legge 29 marzo 2001, n. 134, il cui art. 2, comma 5, ha abrogato il censurato comma 8 dell'art. 1 della legge n. 217 del 1990. M. F.
Art. 1 Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti · Art. 15 Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti · Art. 4 Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi · Art. 3 cost.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - dell'art. 15 della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), nella parte in cui, a parere del giudice 'a quò, non prevede il patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti di competenza del magistrato di sorveglianza, in quanto è errata la premessa dalla quale muove il rimettente. Invero, la norma censurata non impone espressamente di escludere l'ammissibilità del patrocinio a spese dello Stato nel procedimento di conversione di pene pecuniarie davanti al magistrato di sorveglianza; pertanto, l'art. 24 Cost. induce a ritenerlo senz'altro ammissibile sulla semplice constatazione che in tale procedimento è richiesta, dall'art. 678 cod. proc. pen. attraverso il rinvio alle disposizioni che regolano il procedimento di esecuzione (art. 666), la presenza del difensore. - Cfr. S. n. 144/1992. red.: G. Leo
Art. 15 Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1990
Confronto con la versione in vigore dal 5 maggio 2001 al 1 luglio 2002. 115 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano, in quanto compatibili, anche nella fase dell'esecuzione, nel procedimento di revisione, nonche' nei procedimenti relativi all'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o per quelli di competenza del tribunale di sorveglianza, sempreche' l'interessato debba o possa essere assistito da un difensore o da un consulente. Competente a ricevere l'istanza prevista dall'articolo 2, ad adottare i provvedimenti relativi all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ed a liquidare i compensi e', a seconda dei casi, il giudice dell'esecuzione o l'autorita' giudiziaria procedente; tuttavia, se procede la Corte di cassazione, la competenza spetta all'autorita' giudiziaria che ha emesso il provvedimento impugnato, ovvero, nel caso di revisione, al giudice dell'esecuzione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1990-07-30;217~art15 · fonte del testo
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