Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 142/2001

    Altra decisione
    17 maggio 2001

    Restituzione degli atti al giudice rimettente perchè valuti la persistenza della rilevanza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 1, comma 8, e 15 della legge 30 luglio 1990 n. 217, nella parte in cui escludono il patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti nei procedimenti penali concernenti contravvenzioni. Infatti, successivamente all'ordinanza di rimessione, è stata approvata, promulgata e pubblicata la legge 29 marzo 2001, n. 134, il cui art. 2, comma 5, ha abrogato il censurato comma 8 dell'art. 1 della legge n. 217 del 1990. M. F.

    Art. 1 Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti · Art. 15 Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti · Art. 4 Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 139/1998

    Questione infondata
    23 aprile 1998

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - dell'art. 15 della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), nella parte in cui, a parere del giudice 'a quò, non prevede il patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti di competenza del magistrato di sorveglianza, in quanto è errata la premessa dalla quale muove il rimettente. Invero, la norma censurata non impone espressamente di escludere l'ammissibilità del patrocinio a spese dello Stato nel procedimento di conversione di pene pecuniarie davanti al magistrato di sorveglianza; pertanto, l'art. 24 Cost. induce a ritenerlo senz'altro ammissibile sulla semplice constatazione che in tale procedimento è richiesta, dall'art. 678 cod. proc. pen. attraverso il rinvio alle disposizioni che regolano il procedimento di esecuzione (art. 666), la presenza del difensore. - Cfr. S. n. 144/1992. red.: G. Leo

    Art. 15 Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 1 luglio 2002

Confronto con la versione in vigore dal 5 maggio 2001 al 1 luglio 2002. 115 parole tolte, 11 parole aggiunte.

tolto: Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano, in quanto compatibili, anche nella fase dell'esecuzione, nel procedimento di revisione, nonche' nei procedimenti relativi all'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o per quelli di competenza del tribunale di sorveglianza, sempreche' l'interessato debba o possa essere assistito da un difensore o da un consulente. Competente a ricevere l'istanza prevista dall'articolo 2, ad adottare i provvedimenti relativi all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ed a liquidare i compensi e', a seconda dei casi, il giudice dell'esecuzione o l'autorita' giudiziaria procedente; tuttavia, se procede la Corte di cassazione, la competenza spetta all'autorita' giudiziaria che ha emesso il provvedimento impugnato, ovvero, nel caso di revisione, al giudice dell'esecuzione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1990-07-30;217~art15 · fonte del testo

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