Corte costituzionale

Ordinanza n. 94/1999

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 26/03/1999 · relatore Carlo Mezzanotte

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 9,

della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a

spese dello Stato per i non abbienti), promosso con ordinanza emessa

il 27 maggio 1998 dal pretore di Milano, iscritta al n. 711 del

registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1999 il giudice

relatore Carlo Mezzanotte.

Ritenuto che nel corso di un procedimento penale vertente su un

reato di usura impropria continuata e aggravata, il pretore di

Milano, dopo aver ammesso l'imputato, con provvedimento in data 24

gennaio 1998, al patrocinio a spese dello Stato concedendogli, in

applicazione dell'art. 5, commi 5 e 6, della legge 30 luglio 1990, n.

217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non

abbienti), un termine per integrare la documentazione prescritta, con

ordinanza del 27 maggio 1998 ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1, comma 9, della citata legge, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione;

che ad avviso del remittente la disposizione censurata, nella

parte in cui non esclude l'applicabilità del patrocinio a spese

dello Stato per i non abbienti nei procedimenti penali concernenti il

reato di usura impropria di cui all'art. 644-bis del codice penale,

oggi abrogato dall'art. 1 della legge 7 marzo 1996, n. 108

(Disposizioni in materia di usura), violerebbe il principio di

ragionevolezza poiché tale reato presupporrebbe maneggio di denaro e

ricezione di prestazioni incompatibili con le condizioni di non

abbienza alle quali è ancorato il beneficio;

che, sotto un diverso profilo, contrasterebbe con il principio di

eguaglianza escludere dal beneficio chi debba rispondere di mere

contravvenzioni o di reati di natura tributaria, ed ammettere invece

a tale beneficio chi abbia conseguito un arricchimento del tutto

sproporzionato alla prestazione svolta nei confronti della parte

lesa;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha

chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile o comunque

infondata.

Considerato che il giudice remittente, già prima di sollevare la

questione di legittimità costituzionale, ha applicato la

disposizione censurata provvedendo in ordine all'istanza

dell'imputato di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello

Stato e disponendo la trasmissione all'Intendente di finanza di copia

dell'istanza, del decreto, delle dichiarazioni e della documentazione

allegate, come prevede l'art. 6, comma 3, della legge n. 217 del

1990;

che la semplice concessione di un termine all'interessato per

integrare la documentazione prevista, con l'avvertimento che in

difetto il provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello

Stato sarebbe stato revocato, non toglie che tale provvedimento sia

stato effettivamente adottato;

che la già intervenuta ammissione al beneficio è confermata

dall'inequivoco tenore dell'art. 5, comma 6, che il remittente

dichiara di aver applicato, e a mente del quale, in caso di

documentazione incompleta "il giudice provvede egualmente

sull'istanza, ma il provvedimento di ammissione al patrocinio a spese

dello Stato è revocato se non vengono osservati i termini

stabiliti";

che, pertanto, secondo il costante orientamento della

giurisprudenza costituzionale (ordinanze nn. 298 e 104 del 1997, 340

del 1995 e 474 del 1991), la questione deve essere dichiarata

manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza non essendo

consentito al giudice sollevare questioni di legittimità

costituzionale di una disposizione di legge della quale lo stesso

giudice abbia già fatto applicazione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 9, della legge 30

luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato

per i non abbienti), sollevata, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, dal pretore di Milano con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 marzo 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 26 marzo 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:94 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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