Corte costituzionale

Ordinanza n. 142/2001

Altra decisione · depositata il 17/05/2001 · relatore Carlo Mezzanotte

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 1, comma

8, e 15 della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzioni del

patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), promosso con

ordinanza emessa il 10 luglio 2000 dal giudice per le indagini

preliminari presso il tribunale di Venezia, iscritta al n. 581 del

registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 43, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.

Udito nella camera di consiglio del 7 febbraio 2001 il giudice

relatore Carlo Mezzanotte.

Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso il

tribunale di Venezia chiamato, in sede di giudizio abbreviato a

seguito di opposizione a decreto penale di condanna, a decidere su

un'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata

da un imputato del reato di porto di armi od oggetti atti ad

offendere, punito dall'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110

(Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle

armi, delle munizioni e degli esplosivi) a titolo di contravvenzione

con ordinanza in data 10 luglio 2000, ha sollevato, su eccezione del

difensore del richiedente, questione di legittimità costituzionale,

in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, degli

articoli 1, comma 8, e 15 della legge 30 luglio 1990, n. 217

(Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti),

nella parte in cui escludono il patrocinio a spese dello Stato per i

non abbienti nei procedimenti penali concernenti contravvenzioni;

che il remittente rileva che alcune contravvenzioni sono

punite più gravemente di molti delitti e che l'attività di difesa

tecnica che esse comportano può risultare di non minore

complessità, come dimostrerebbero i decreti ministeriali concernenti

le tariffe per avvocati e procuratori che non differenziano gli

onorari relativi a processi per contravvenzioni da quelli riguardanti

processi per delitti;

che non rileverebbe, a suo avviso, la circostanza che per le

contravvenzioni sia prevista una procedura più sollecita con

esclusione della celebrazione dell'udienza preliminare, dal momento

che non sarebbe in discussione l'entità dell'importo da

corrispondere al difensore ma "la possibilità stessa da parte

dell'imputato di corrispondere un qualunque compenso al suo legale";

che, oltre all'articolo 3 della Costituzione per

l'ingiustificata disparità di trattamento, l'articolo 1, comma 8,

della legge n. 217 del 1990 violerebbe l'articolo 24 della

Costituzione, il quale, lungi dal differenziare le contravvenzioni

dai delitti, stabilisce che la difesa è diritto inviolabile in ogni

stato e grado del procedimento e che sono assicurati ai non abbienti

i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione;

che la questione, ad avviso del giudice a quo riguarderebbe

non solo il citato articolo 1, comma 8, ma anche l'articolo 15 della

legge n. 217 del 1990, che illegittimamente precluderebbe

l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti

nella fase dell'esecuzione di pene irrogate per reati

contravvenzionali.

Considerato che, successivamente all'ordinanza di rimessione, è

stata approvata, promulgata e pubblicata la legge 29 marzo 2001,

n. 134 (Modifiche alla legge 30 luglio 1990, n. 217, recante

istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti),

il cui articolo 2, comma 5, ha abrogato il censurato comma 8

dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 217, che escludeva il

patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti nei procedimenti

penali concernenti contravvenzioni;

che il mutato quadro normativo impone di restituire gli atti

al giudice remittente, perché valuti se laquestione sollevata possa

ritenersi tuttora rilevante.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al giudice remittente.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 maggio 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 17 maggio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:142 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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