Corte costituzionale

Ordinanza n. 144/1999

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 22/04/1999 · relatore Carlo Mezzanotte

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 8,

della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a

spese dello Stato per i non abbienti), promosso con ordinanza emessa

il 23 luglio 1997 dal pretore di Milano, iscritta al n. 722 del

registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 marzo 1999 il giudice

relatore Carlo Mezzanotte;

Ritenuto che il pretore di Milano, chiamato a pronunciarsi sulla

richiesta di liquidazione di spese ed onorari avanzata dal difensore

di una imputata ammessa al patrocinio a spese dello Stato in

relazione ad un procedimento per il reato di cui all'art. 660 del

codice penale, prima di rigettare l'istanza di liquidazione, previa

revoca del decreto di ammissione al patrocinio di quella imputata,

con ordinanza in data 23 luglio 1997 ha sollevato, in riferimento

agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1, comma 8, della legge 30 luglio 1990, n.

217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non

abbienti), nella parte in cui esclude il patrocinio a spese dello

Stato per i non abbienti nei procedimenti penali concernenti

contravvenzioni, tranne quando questi siano riuniti o connessi a

procedimenti per delitti;

che, quanto alla rilevanza, il remittente, sul presupposto che in

sede di liquidazione possano essere nuovamente valutati i requisiti

per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, precisa che

l'imputata, non abbiente, è stata ammessa al patrocinio e che

tuttavia, trattandosi di procedimento per reato contravvenzionale, il

decreto di ammissione, adottato in assenza dei presupposti di legge,

dovrebbe necessariamente essere revocato, con conseguente

impossibilità di procedere alla liquidazione delle spese e degli

onorari in favore del difensore;

che, ad avviso del remittente, l'esclusione del patrocinio a

spese dello Stato nei procedimenti penali concernenti contravvenzioni

non apparirebbe giustificata, dal momento che spesso le

contravvenzioni sono punite con pene più severe di quelle previste

per i delitti e che comunque, anche in relazione ad esse, dovrebbero

essere assicurati ai non abbienti i mezzi per difendersi in giudizio,

posto che anche in detti procedimenti è a rischio la libertà della

persona;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione, già decisa da questa Corte nel

senso della non fondatezza con la sentenza n. 243 del 1994 e della

manifesta inammissibilità con l'ordinanza n. 104 del 1997, sia

dichiarata inammissibile o infondata.

Considerato che il remittente muove dalla erronea premessa che il

decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato adottato in

assenza dei presupposti di legge sia revocabile in ogni tempo dal

giudice, anche al di fuori delle ipotesi di revoca espressamente

previste dall'articolo 10 della legge 30 luglio 1990, n. 217, secondo

il quale la revoca è possibile se l'interessato non provvede a

comunicare eventuali variazioni dei limiti di reddito o a presentare

la prescritta documentazione ovvero se, a seguito della comunicazione

prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera c), le condizioni di

reddito risultano variate in misura tale da escludere l'ammissione al

patrocinio a spese dello Stato ovvero ancora, su istanza

dell'intendente di finanza, quando risulti provata la mancanza,

originaria o sopravvenuta, delle condizioni di reddito di cui all'art

3 della citata legge;

che, al di fuori di questi casi, un potere di revoca non è

configurabile neppure, come invece talvolta ritenuto dalla

giurisprudenza, quale espressione della generale potestà di

autotutela di cui è titolare la pubblica amministrazione;

che, infatti, nel decidere se spetti il patrocinio a spese dello

Stato, il giudice esercita appieno una funzione giurisdizionale

avente ad oggetto l'accertamento della sussistenza di un diritto,

peraltro dotato di fondamento costituzionale, sicché i provvedimenti

nei quali si esprime tale funzione hanno il regime proprio degli atti

di giurisdizione, revocabili dal giudice nei limiti e sui presupposti

espressamente previsti, e rimuovibili, negli altri casi, solo

attraverso gli strumenti di impugnazione, che nella specie sono

quelli previsti dalla legge che istituisce il patrocinio a spese

dello Stato;

che, in particolare, la legge n. 217 del 1990, all'articolo 6,

delinea un sistema di impugnazioni avverso i provvedimenti adottati

dal giudice: l'interessato, nei termini stabiliti, può proporre

ricorso dinanzi al tribunale o alla corte di appello ai quali

appartiene il giudice che ha emesso il decreto di rigetto

dell'istanza e il relativo ricorso è notificato all'intendente di

finanza, che è parte nel procedimento; contro l'ordinanza che decide

il ricorso l'interessato e l'intendente di finanza possono proporre

ricorso per cassazione per violazione di legge;

che il sistema di impugnazioni introdotto dall'anzidetta

disposizione è in verità incompleto, poiché non prevede il ricorso

dell'intendente di finanza, al quale il provvedimento deve comunque

essere comunicato e che pure è parte del procedimento in sede di

gravame avverso il decreto che abbia accolto l'istanza;

che per colmare questa evidente lacuna, in assenza di un

intervento legislativo che espressamente introducesse la possibilità

di un ricorso dell'intendente di finanza contro il decreto di

ammissione al patrocinio a spese dello Stato, può certo impegnarsi

l'attività interpretativa del giudice, ma non fino al punto di

snaturare provvedimenti, inequivocamente concepiti dal legislatore

come giurisdizionali, e di ridurli al rango di atti amministrativi,

dotati del regime giuridico che di questi è proprio, secondo un modo

di vedere che finirebbe col revocare in dubbio la stessa

legittimazione del giudice a sollevare questioni di legittimità

costituzionale nei relativi procedimenti;

che, pertanto, avendo il giudice remittente già fatto

applicazione della disposizione che ora sottopone a censura e non

essendo configurabile un potere di revoca nei termini prospettati, la

questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 8, della legge 30

luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato

per i non abbienti), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24

della Costituzione, dal pretore di Milano con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 aprile 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 22 aprile 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:144 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari