Art. 1 — Istituzione del patrocinio
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115.
Abrogato dal 1 luglio 2002
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115.
Abrogato dal 1 luglio 2002
13 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 27, secondo comma, Cost., dell'art. 91 del d. P. R. 30 maggio 2002, n. 115, e dell'art. 1, comma 9, della legge 30 luglio 1990, n. 217, che escludono l'ammissione al patrocinio dei non abbienti per l'imputato, l'indagato e il condannato per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, per insufficiente motivazione dell’ordinanza di remissione. - L’insufficienza della motivazione dell’ordinanza di remissione, non consentendo alla Corte il controllo sulla rilevanza della questione nel giudizio a quo, ne determina la manifesta inammissibilità: ex plurimis, ord. n. 251 del 2005 e n. 365, n. 309 e n. 257 del 2004.
Art. 91 Testo unico spese di giustizia. (Testo A) · Art. 1 Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.
riuniti i giudizi, 1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 12 della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), come modificati dalla legge 29 marzo 2001, n. 134 (Modifiche alla legge 30 luglio 1990, n. 217, recante istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbi…
Art. 1 Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti · Art. 12 Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti · Art. 74 Testo unico spese di giustizia. (Testo B) · Art. 75 Testo unico spese di giustizia. (Testo B)
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 12 della legge 30 luglio 1990, n. 217, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, nella parte in cui non estendono al difensore nominato dalla commissione per il gratuito patrocinio nel procedimento civile per separazione personale dei coniugi il diritto alla liquidazione del compenso per l’attività svolta. Ed invero, la disciplina del gratuito patrocinio dei poveri e quella del patrocinio a spese dello Stato, pur collocandosi entrambe nel solco tracciato dall’art. 24, terzo comma, della Costituzione, danno luogo a sistemi fra loro diversi non solo per presupposti, procedimento ed effetti dei provvedimenti di ammissione, ma anche per la concezione che rispettivamente le ispira: la prima è improntata alla solidarietà tra persone, e grava di oneri, presumibilmente sporadici, soggetti iscritti in speciali albi e che proprio dall’iscrizione traggono di norma anche opportunità professionali remunerate; la seconda rimanda ad un’idea della solidarietà che postula l’intervento e il sostegno finanziario dello Stato. - Cfr. ordinanze n. 355 e n. 200/2000.
Art. 1 Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti · Art. 12 Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti · Art. 3 cost. · Art. 36 cost.
Restituzione degli atti al giudice rimettente perché - alla luce della sopravvenuta legge 29 marzo 2001, n. 134, e, in ispecie, della abrogazione della norma censurata - si valuti se persista la rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 8, della legge 30 luglio 1990, n. 217 escludente il patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti nei procedimenti penali concernenti contravvenzioni.
Art. 1 Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti · Art. 707 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.
Restituzione degli atti al giudice rimettente perchè valuti la persistenza della rilevanza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 1, comma 8, e 15 della legge 30 luglio 1990 n. 217, nella parte in cui escludono il patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti nei procedimenti penali concernenti contravvenzioni. Infatti, successivamente all'ordinanza di rimessione, è stata approvata, promulgata e pubblicata la legge 29 marzo 2001, n. 134, il cui art. 2, comma 5, ha abrogato il censurato comma 8 dell'art. 1 della legge n. 217 del 1990. M. F.
Art. 1 Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti · Art. 15 Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti · Art. 4 Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi · Art. 3 cost.
Manifesta inammissibilità - per difetto di rilevanza - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 30 luglio 1990, n. 217 impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non prevede l'ammissione delle parti non abbienti al patrocinio a spese dello Stato nelle procedure di volontaria giurisdizione di cui agli artt. 317-bis, 330, 333 e 336 cod. civ., relative all'esercizio della potestà dei genitori. Va, infatti, osservato che, come risulta dalle stesse ordinanze di rimessione, i giudizi nei quali il difensore ha prestato la sua opera professionale garantendo la difesa della parte ammessa al gratuito patrocinio hanno già avuto svolgimento e il rimettente deve pronunciarsi soltanto sulla liquidazione del compenso, sicché rispetto a tale pronuncia la prospettata questione è assolutamente irrilevante. Precedenti: - ord. n. 355 del 2000 ove è stata delineata la diversità tra gratuito patrocinio e patrocinio a spese dello Stato. L.T.
Art. 1 Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 317-bis c.c.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 8, della legge 30 luglio 1990 n. 217 - per asserito contrasto con gli artt. 3 e 24, terzo comma, Costituzione, nella parte in cui esclude il patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti nei procedimenti penali concernenti contravvenzioni - in quanto sollevata dall'autorità rimettente dopo la già avvenuta consumazione della 'potestas decidendì, con adozione di provvedimento di diniego del chiesto beneficio.
Art. 1 Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 116 c.d.s.
Manifesta inammissibilità della questione, in quanto - posto che il giudice 'a quò muove dalla erronea premessa che il decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato adottato in assenza dei presupposti di legge sia revocabile in ogni tempo dal giudice, anche al di fuori delle ipotesi di revoca espressamente previste dall'art. 10 della legge 30 luglio 1990, n. 217, in base al quale la stessa è possibile se l'interessato non provvede a comunicare eventuali variazioni dei limiti di reddito o a presentare la prescritta documentazione ovvero se, a seguito della comunicazione prevista dall'art. 5, comma 1, lett. c), le condizioni di reddito risultino variate in misura tale da escludere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato oppure, su istanza dell'Intendente di finanza, quando appaia provata la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni di reddito di cui all'art. 3 della citata legge; e considerato che, per colmare la lacuna relativa al sistema di impugnazioni introdotto dalla legge n. 217 del 1990 (nella quale non è previsto il ricorso dell'Intendente di finanza, che pure è parte nel procedimento in sede di gravame avverso il decreto che abbia accolto l'istanza), l'attività esegetica del giudice non può giungere fino al punto di snaturare provvedimenti, inequivocabilmente concepiti dal legislatore come giurisdizionali, e di ridurli al rango di atti amministrativi - non è configurabile un potere di revoca nei termini prospettati dal pretore rimettente il quale, peraltro, ha già fatto applicazione della disposizione che sottopone a censura.
Art. 1 Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 660 c.p.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 8, l. 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti) - nella parte in cui esclude il patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti nei procedimenti penali concernenti contravvenzioni, tranne quando questi siano riuniti o connessi a procedimenti per delitti - sollevata con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., in quanto - posto che, nel caso di specie e nel giudizio "a quo" l'imputato aveva già presentato istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e che il G.I.P. aveva respinto tale istanza proprio perché la disposizione censurata non ne consente l'accoglimento, quando si proceda per contravvenzioni; che, nei procedimenti penali, così come, ai sensi dell'art. 1 comma 3, della legge n. 217 del 1990, l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, salve le modificazioni di reddito, giova per tutti i gradi del giudizio anche se disposta nel corso delle indagini preliminari, del pari per l'intero procedimento è destinato a produrre effetti il provvedimento di diniego, fatte sempre salve eventuali variazioni di reddito; che l'art. 6 della legge n. 217 del 1990 offre all'interessato un compiuto sistema di tutela giurisdizionale avverso il provvedimento di diniego; e che, una volta che il legislatore ha delineato un così dettagliato sistema di rimedi giurisdizionali, consentire che al di fuori di esso, 'rebus sic stantibus', sul medesimo oggetto e nello stesso procedimento singoli giudici si pronuncino, contraddicendo o comunque misconoscendo decisioni già assunte, contrasta con il canone di razionalità, al quale deve essere improntata l'interpretazione delle norme che regolano il procedimento - l'istanza sulla quale il giudice "a quo" (Pretore di Milano) è chiamato a decidere, e in relazione alla quale ha sollevato la questione di legittimità costituzionale è di contenuto identico a quella già rigettata dal G.I.P. con provvedimento non tempestivamente impugnato, sicché non deve ritenersi consentito al giudice stesso di pronunciarsi nuovamente.
Art. 1 Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 218 c.d.s.
È manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza - non essendo consentito al giudice sollevare questioni di legittimità costituzionale di una disposizione di legge della quale lo stesso giudice abbia fatto applicazione - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 9, l. 30 luglio 1990. n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), sollevata con riferimento all'art. 3 Cost.. - O. nn. 474/1991, 340/1995, 104/1997 e 298/1997.
Art. 1 Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti · Art. 3 cost. · Art. 5 Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti · Art. 644-bis c.p.
Manifesta inammissibilità della questione per difetto di rilevanza, non essendo consentito al giudice di sollevare questione di legittimità costituzionale di una disposizione di legge della quale lo stesso giudice abbia già fatto applicazione. - Cfr. O. nn. 340/1995 e 474/1991. V., altresì, S. n. 243/1994. red.: G. Leo
Art. 1 Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 116 c.d.s.
Come già chiarito dalla Corte, l'operatività del principio di eguaglianza non è unidirezionalmente e necessariamente diretta ad estendere la portata di una disciplina più favorevole, evocata come 'tertium comparationis', ma può dispiegarsi anche nel senso di rimuovere l'ingiustificato privilegio di una disciplina di maggior favore rispetto a quella indicata a comparazione. (Sulla base di tale principio è stata rigettata l'eccezione di inammissibilità avanzata in ordine alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, sesto comma, e 5, terzo comma, l. 30 luglio 1990, n. 217). - S. n. 62/1994 e O. 401/1994. red.: A.M. Marini
Art. 5 Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti · Art. 1 Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti · Art. 3 cost.
L'art. 1, comma ottavo, legge 30 luglio 1990, n. 217, che esclude la possibilità di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti nei procedimenti penali concernenti esclusivamente contravvenzioni, non viola l'art. 24, comma primo e secondo, Cost., perché, non applicandosi il patrocinio a spese dello Stato, opera comunque in tali procedimenti la generale disciplina del gratuito patrocinio posta dal r.d. 30 dicembre 1923 n. 3282, che costituisce una prima, pur se minimale ma costituzionalmente sufficiente, realizzazione del precetto che assicura ai non abbienti i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione, precetto che trova legittima attuazione, con varia gradualità ed intensità, secondo scelte discrezionali del legislatore, essendoci soltanto una linea di tendenza - maggiormente aderente al principio costituzionale - che privilegia l'anticipazione delle spese afferenti al patrocinio dei non abbienti rispetto alla mera gratuità delle prestazioni. Ne' inoltre è ravvisabile una lesione del principio di eguaglianza, poiché non è priva di giustificazione la disciplina differenziata dell'assistenza legale dei non abbienti secondo che il giudizio penale abbia ad oggetto l'imputazione per contravvenzione piuttosto che per delitto, sussistendo nel sistema penale pur sempre un'apprezzabile differenza tra delitti e contravvenzioni, la quale è ancorata alla diversa specie della pena irrogabile e comporta comunque, sotto taluni aspetti (quali l'elemento psicologico del reato e la prescrizione), un distinto regime giuridico, non contraddetto dalla circostanza che talora sia in concreto possibile rinvenire contravvenzioni sanzionate più gravemente di delitti. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24, commi primo e secondo, Cost., dell'art. 1, comma ottavo, legge 30 luglio 1990, n. 217). - Sui criteri di varia gradualità ed intensità adottati dal legislatore, nella sua discrezionalità, nel dare attuazione al precetto costituzionale per cui vanno assicurati ai non abbienti i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione, v. S. nn. 165/1993 e 194/1992; sulla minore rilevanza delle contravvenzioni rispetto ai delitti v. O. n. 462/1987. red.: F.S. rev.: S.P.
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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3 versioni dal 1990
Confronto con la versione in vigore dal 5 maggio 2001 al 1 luglio 2002. 412 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: E' assicurato il patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale ovvero penale militare per la difesa del cittadino non abbiente, indagato, imputato, condannato, persona offesa da reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria. Il patrocinio e' altresi' assicurato nei procedimenti civili relativamente all'esercizio dell'azione per il risarcimento del danno e le restituzioni derivanti da reato, sempreche' le ragioni del non abbiente risultino non manifestamente infondate. 3. L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e' valida per ogni grado e per ogni fase del giudizio e per tutte le eventuali procedure, derivate ed incidentali, comunque connesse Nei procedimenti di cui al comma 2 l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ha effetto per tutti i gradi di giurisdizione... Nel processo penale a carico di minorenni, quando l'interessato non vi abbia provveduto, l'autorita' procedente nomina un difensore cui e' corrisposto il compenso nella misura e secondo le modalita' previste dalla presente legge. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme pagate nei confronti del minorenne e dei familiari che superano i limiti di reddito di cui all'articolo 3. Il trattamento riservato dalla presente legge al cittadino italiano e' assicurato altresi' allo straniero e all'apolide residente nello Stato. COMMA ABROGATO DALLA L. 29 MARZO 2001, N. 134. COMMA ABROGATO DALLA L. 29 MARZO 2001aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. tolto: 134. In ogni caso, la disposizione del comma 1 non si applica nei confronti dell'imputato per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto. Il giudice respinge l'istanza ove vi siano fondati motivi per ritenere che l'interessato non versi nelle condizioni di cui ai commi 1 e 2, tenuto conto del tenore di vita, delle condizioni personali e familiari e di attivita' economiche eventualmente svolte. A tale fine, prima di provvedere in ordine all'istanza, puo' trasmetterla, unitamente alla relativa autocertificazione, alla Guardia di finanza per le necessarie verifiche. 9-ter. Il giudice, quando si procede per uno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, ovvero nei confronti di persona proposta o sottoposta a misura di prevenzione, deve chiedere preventivamente al questore, alla direzione investigativa antimafia (DIA) e alla direzione nazionale antimafia (DNA) le informazioni necessarie e utili sui soggetti richiedenti relative al loro tenore di vita, alle loro condizioni personali e familiari e alle attivita' economiche eventualmente svolte, che potranno essere acquisite anche a mezzo di accertamenti da richiedere alla Guardia di finanza aggiunto: 115
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1990-07-30;217~art1 · fonte del testo
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