Corte costituzionale

Ordinanza n. 167/2002

Altra decisione · depositata il 07/05/2002 · relatore Carlo Mezzanotte

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 8,

della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a

spese dello Stato per i non abbienti), promosso con ordinanza emessa

il 13 febbraio 2001 dal Tribunale di Milano, in composizione

monocratica, iscritta al n. 687 del registro ordinanze 2001 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, 1ª serie

speciale, dell'anno 2001.

Udito nella camera di consiglio del 27 febbraio 2002 il giudice

relatore Carlo Mezzanotte.

Ritenuto che, nel corso di un procedimento penale a carico di un

imputato della contravvenzione di cui all'articolo 707 del codice

penale, il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, con

ordinanza in data 13 febbraio 2001, ha sollevato, su eccezione della

difesa, questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli

articoli 3 e 24 della Costituzione, dell'articolo 1, comma 8, della

legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese

dello Stato per i non abbienti), nella parte in cui esclude il

patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti nei procedimenti

penali concernenti contravvenzioni, salvo che essi siano riuniti a

procedimenti per delitti ovvero siano connessi a procedimenti per

delitti, ancorché non riuniti;

che, ad avviso del remittente, la disposizione censurata

contrasterebbe con i citati parametri costituzionali, "avuto riguardo

alla necessità di effettiva ed adeguata difesa tecnica anche nella

materia contravvenzionale, che può implicare e spesso implica

problemi giuridici di difficoltà non dissimile a quella dei processi

riguardanti i delitti";

che, quanto alla rilevanza, il giudice a quo osserva che la

possibilità di avvalersi di una difesa tecnica adeguata può

incidere concretamente in modo decisivo sullo svolgimento e

sull'esito del processo.

Considerato che, successivamente all'ordinanza di rimessione, è

stata approvata, promulgata e pubblicata la legge 29 marzo 2001,

n. 134 (Modifiche alla legge 30 luglio 1990, n. 217, recante

istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti),

il cui articolo 2, comma 5, ha abrogato il censurato comma 8

dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 217, che escludeva il

patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti nei procedimenti

penali concernenti contravvenzioni;

che il mutato quadro normativo impone di restituire gli atti

al giudice remittente, perché valuti se la questione sollevata possa

ritenersi tuttora rilevante.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al giudice remittente.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 aprile 2002.

Il Presidente: Vari

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 7 maggio 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:167 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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