Corte costituzionale

Ordinanza n. 104/1997

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 18/04/1997 · relatore Renato Granata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 8,

della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a

spese dello Stato per i non abbienti) promosso con ordinanza emessa

il 7 giugno 1996 dal giudice per le indagini preliminari presso la

pretura di Torino nel procedimento penale a carico di Federico Andrea

iscritta al n. 1191 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale,

dell'anno 1996;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 marzo 1997 il giudice

relatore Renato Granata;

Ritenuto che nel corso del procedimento penale nei confronti di

Federico Andrea, imputato del reato contravvenzionale di guida senza

patente (art. 116, comma 13, codice della strada), il pretore di

Torino - dopo aver dichiarato inammissibile, con provvedimento del 14

marzo 1996, l'istanza dell'imputato di ammissione al beneficio del

patrocinio a spese dello Stato in quanto non applicabile ai

procedimenti penali concernenti contravvenzioni - ha sollevato, con

ordinanza del 7 giugno 1996, questione incidentale di legittimità

costituzionale dell'art. 1, comma 8, della legge 30 luglio 1990, n.

217 per violazione degli artt. 3 e 24, terzo comma, della

Costituzione, nella parte in cui esclude la possibilità di

ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato per i non

abbienti nei procedimenti penali concernenti contravvenzioni, salvo

che questi siano riuniti a procedimenti concernenti delitti o siano

agli stessi connessi ancorché non riuniti;

che il giudice rimettente sospetta la violazione del principio di

ragionevolezza e di eguaglianza perché ingiustificatamente

discrimina gli imputati di reati contravvenzionali rispetto agli

imputati di delitti anche se talora le sanzioni dell'arresto e

dell'ammenda previste per alcune contravvenzioni risultano essere

più elevate della reclusione o della multa previste per taluni

delitti;

che parimenti sarebbe leso - secondo il giudice rimettente - il

diritto alla difesa perché la disciplina differenziata censurata

avrebbe l'effetto di privare gli imputati (non abbienti) di reati

contravvenzionali della effettiva possibilità di giovarsi della

difesa tecnica in giudizio;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato chiedendo

che la questione sia dichiarata manifestamente inammissibile o

infondata per essere già stata dichiarata non fondata da questa

Corte con sentenza n. 243 del 1994;

Considerato che il giudice rimettente, già prima di sollevare la

questione di costituzionalità, ha applicato la disposizione

censurata provvedendo in ordine all'istanza dell'imputato di

ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, senza

peraltro motivare in ordine alla necessità, neppure prospettata, di

provvedere alla revoca del provvedimento emesso;

che pertanto - come già affermato da questa Corte (ordinanze n.

340 del 1995 e n. 474 del 1991) - la questione risulta manifestamente

inammissibile per difetto di rilevanza non essendo consentito al

giudice di sollevare questione di legittimità costituzionale di una

disposizione di legge della quale lo stesso giudice abbia già fatto

applicazione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 8, della legge 30

luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato

per i non abbienti), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24,

terzo comma, della Costituzione, dal pretore di Torino con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 aprile 1997

Il Presidente e redattore: Granata

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 18 aprile 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:104 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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