L'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, che esclude l'applicazione, nel processo tributario, delle disposizioni del codice di procedura civile sul regolamento di competenza, deve intendersi riferito, in conformità all'esigenza di tutelare i diritti fondamentali garantiti dagli artt. 24, comma 1, 111, comma 2, Cost. e 6, comma 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, alle sole decisioni che le commissioni tributarie possono essere chiamate a rendere in ordine alla competenza, essenzialmente per territorio, come disciplinata dagli artt. 4 e 5 del suddetto decreto, sicché non esclude la proposizione del regolamento avverso i provvedimenti di sospensione del processo ex art. 295 c.p.c., impugnazione senz'altro ammissibile alla stregua del combinato disposto degli artt. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 e 42 c.p.c..
Art. 1 · Art. 42 c.p.c. · Art. 295 c.p.c. · Art. 24 cost.
Rassegna di maggio 2026, p. 272 ↗