[1]La giurisdizione tributaria

[2](articolo 1-bis del decreto legislativo n. 545 del 1992; articolo 4, comma 39-bis, della legge n. 183 del 2011)

[3]1. La giurisdizione tributaria e' esercitata dai magistrati tributari di cui al ((comma 1-bis)) e dai giudici tributari presenti nel ruolo unico nazionale di cui al comma 2. 1-bis. ((E' istituito il ruolo unico nazionale dei magistrati delle corti di giustizia tributaria, tenuto dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, nel quale sono inseriti, ancorche' temporaneamente fuori ruolo, i magistrati tributari in servizio secondo la rispettiva anzianita' di servizio nella qualifica. In caso di pari anzianita' di servizio nella qualifica, i magistrati tributari sono inseriti nel ruolo unico secondo la maggiore anzianita' anagrafica. Il ruolo unico nazionale dei magistrati tributari e' reso pubblico annualmente, entro il mese di gennaio, nel sito internet istituzionale del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.)) 2. Nel ruolo unico nazionale dei componenti delle Corti di giustizia tributaria, tenuto dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, sono inseriti, ancorche' temporaneamente fuori ruolo, i giudici tributari in servizio alla data di entrata in vigore del presente testo unico. I giudici tributari, salvo quanto previsto nel terzo periodo, sono inseriti nel ruolo unico secondo la rispettiva anzianita' di servizio nella qualifica. I componenti delle Corti di giustizia tributaria nominati a seguito di appositi bandi pubblicati a partire da quello del 3 agosto 2011, Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 65 del 16 agosto 2011, sono inseriti nel ruolo unico secondo l'ordine dagli stessi conseguito in funzione del punteggio complessivo per i titoli valutati nelle relative procedure selettive. In caso di pari anzianita' di servizio nella qualifica ovvero di pari punteggio, i componenti delle Corti di giustizia tributaria sono inseriti nel ruolo unico secondo l'anzianita' anagrafica. A decorrere dall'anno 2013, il ruolo unico e' reso pubblico annualmente, entro il mese di gennaio, attraverso il sito istituzionale del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. 3. I magistrati tributari sono reclutati secondo le modalita' previste dagli articoli da 5 a 8. 4. L'organico dei magistrati tributari e' individuato in 448 unita' presso le corti di giustizia tributaria di primo grado e 128 unita' presso le corti di giustizia tributaria di secondo grado. 5. ((I punteggi)) di cui alla tabella C allegata al presente decreto sono modificati, su conforme parere del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

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1. La giurisdizione tributaria e' esercitata dai magistrati tributari di cui al comma tolto: 4 aggiunto: 1-bis e dai giudici tributari presenti nel ruolo unico nazionale di cui al comma 2. aggiunto: 1-bis. E' istituito il ruolo unico nazionale dei magistrati delle corti di giustizia tributaria, tenuto dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, nel quale sono inseriti, ancorche' temporaneamente fuori ruolo, i magistrati tributari in servizio secondo la rispettiva anzianita' di servizio nella qualifica. In caso di pari anzianita' di servizio nella qualifica, i magistrati tributari sono inseriti nel ruolo unico secondo la maggiore anzianita' anagrafica. Il ruolo unico nazionale dei magistrati tributari e' reso pubblico annualmente, entro il mese di gennaio, nel sito internet istituzionale del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. 2. Nel ruolo unico nazionale dei componenti delle Corti di giustizia tributaria, tenuto … e 128 unita' presso le corti di giustizia tributaria di secondo grado. 5. I tolto: criteri di valutazione e i punteggi di cui alla tabella C allegata al presente decreto sono modificati, su conforme parere del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-14;175~art2 · fonte del testo

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