Giurisdizione tributaria

Art. 1 — Le commissioni tributarie

Le ((corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado)) Gli organi di giurisdizione in materia tributaria previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, sono riordinati in ((corti di giustizia tributaria di primo grado)), aventi sede nel capoluogo di ogni provincia, ed in ((corti di giustizia tributaria di secondo grado)), aventi sede nel capoluogo di ogni regione. Fino al 31 dicembre 1996, sezioni delle commissioni provinciali e regionali possono essere ubicate, ove occorra, presso le sedi delle attuali commissioni di primo e di secondo grado. Entro il 31 dicembre 1993, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro di grazia e giustizia, in relazione alle esigenze di reperimento dei locali, sono individuate dette sezioni le quali costituiscono mera articolazione interna delle ((corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado)) non rilevante ai fini della competenza e della validita' degli atti processuali. Con decreto del presidente della commissione provinciale o regionale sono determinati i criteri e le modalita' di funzionamento delle sezioni. 27 Nei comuni sedi di corte di appello, o di sezioni staccate di corte di appello ovvero di sezioni staccate di tribunali amministrativi regionali o comunque capoluoghi di provincia con oltre 120.000 abitanti alla data di entrata in vigore della presente disposizione distanti non meno di 100 chilometri dal comune capoluogo di regione, saranno istituite sezioni staccate delle ((corti di giustizia tributaria di secondo grado)) nei limiti numerici dei contingenti di personale gia' impiegato negli uffici di segreteria delle ((corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado)), senza incrementare il numero complessivo dei componenti delle medesime commissioni, con corrispondente adeguamento delle sedi delle sezioni esistenti e conseguente riduzione delle relative spese. L'istituzione delle sezioni staccate non deve comunque comportare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 27 In ciascuna delle province di Trento e di Bolzano la giurisdizione di cui al comma 1 e' esercitata da ((corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado)) di primo e di secondo grado, aventi competenza sul territorio della provincia corrispondente, alle quali si applicano rispettivamente le disposizioni concernenti le commissioni provinciali e regionali compatibili con le norme di legge e dello statuto regionale che le riguardano. 27 Le commissioni tributarie provinciali e regionali, il numero delle relative sezioni e i corrispondenti organici sono indicati nelle tabelle A e B allegate al presente decreto. 27 Il numero delle sezioni di ciascuna commissione puo' essere adeguato, in relazione al flusso medio dei processi, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro di grazia e giustizia. 27 Alla istituzione di nuove commissioni ed alle variazioni conseguenti, in relazione a mutamenti dell'assetto provinciale e regionale del territorio della Repubblica, si provvede con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro di grazia e giustizia. 27

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 31 agosto 2022, n. 130

27

La L. 31 agosto 2022, n. 130 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) che nel presente decreto "le parole: «commissione tributaria provinciale», «commissioni tributarie provinciali», «commissione tributaria regionale», «commissioni tributarie regionali», «commissione tributaria» e «commissioni tributarie», ovunque ricorrono, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «corte di giustizia tributaria di primo grado», «corti di giustizia tributaria di primo grado», «corte di giustizia tributaria di secondo grado», «corti di giustizia tributaria di secondo grado», «corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado» e «corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado»".

Testo in vigore dal 16 settembre 2022 al 1 gennaio 2027

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 81/2001

    Questione inammissibile
    23 marzo 2001

    Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale di tutte le norme che regolano gli organi di giurisdizione tributaria e, in particolare, degli artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, nella parte in cui attribuisce al Ministro delle finanze il potere di determinare il trattamento economico dei giudici tributari e quello di provvedere al pagamento dei relativi compensi mensili, per avere le disposizioni impugnate oggetti eterogenei e privi di quella reciproca connessione, necessaria per la valida introduzione del giudizio di legittimità costituzionale. - Per la inammissibilità della questione nel caso di impugnazione di norme tra loro eterogenee, si veda la sentenza n. 263/1994. M.R.

    Art. 111 cost. · Art. 13 Giurisdizione tributaria · Art. 1 Giurisdizione tributaria · Art. 2 Giurisdizione tributaria

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 201/1997

    Questione infondata
    24 giugno 1997

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 42 del d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 545, dell'art. 72 del d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, dell'art. 69 della l. 20 ottobre 1993, n. 427, modificativa dell'art. 1 del d. lgs. n. 545 del 1992, dell'art. 1, del d.l. 15 marzo 1996, n. 123, in quanto le disposizioni impugnate, attributive della competenza a conoscere di tutte le controversie pendenti davanti alle Commissioni tributarie alle neo-istituite Commissioni provinciali, rappresentano una delle possibili soluzioni che il legislatore: libero di adottare secondo tempi, modi e scale di priorità rientranti nella sua discrezionalità politica, per assicurare il passaggio da una disciplina all'altra, non configurando lesione del diritto di difesa l'opzione legislativa di mantenere in vita, una parte ovvero la totalità, delle norme abrogate, ne' determinando la violazione dell'art. 25 della Costituzione, la devoluzione ai nuovi organi di giurisdizione delle cause pendenti, in quanto attuata secondo criteri generali e prefissati 'ex legè, risultando, infine, inconferente, l'evocazione degli artt. 97 e 101 come parametri costituzionali. - Sent. n. 400 del 1996. red.: F. Mangano

    Art. 24 cost. · Art. 25 cost. · Art. 97 cost. · Art. 101 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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Che cosa è cambiato dal 16 settembre 2022

Confronto con la versione in vigore dal 9 marzo 1999 al 16 settembre 2022. 17 parole tolte, 58 parole aggiunte.

aggiunto: Le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado Gli organi di giurisdizione in materia tributaria previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, sono riordinati in tolto: commissioni tributarie provinciali aggiunto: corti di giustizia tributaria di primo grado, aventi sede nel capoluogo di ogni provincia, ed in tolto: commissioni tributarie regionali aggiunto: corti di giustizia tributaria di secondo grado, aventi sede nel capoluogo di ogni regione. Fino al 31 dicembre 1996, sezioni … reperimento dei locali, sono individuate dette sezioni le quali costituiscono mera articolazione interna delle tolto: commissioni tributarie aggiunto: corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado non rilevante ai fini della competenza e della validita' degli atti processuali. Con … provinciale o regionale sono determinati i criteri e le modalita' di funzionamento delle sezioni. tolto: 1-bis. Nei comuni sedi di corte di appello, o di sezioni staccate di corte … meno di 100 chilometri dal comune capoluogo di regione, saranno istituite sezioni staccate delle tolto: commissioni tributarie regionali aggiunto: corti di giustizia tributaria di secondo grado nei limiti numerici dei contingenti di personale gia' impiegato negli uffici di segreteria delle tolto: commissioni tributarie aggiunto: corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, senza incrementare il numero complessivo dei componenti delle medesime commissioni, con corrispondente adeguamento … sezioni staccate non deve comunque comportare maggiori oneri a carico del bilancio dello Statoaggiunto: . In ciascuna delle province di Trento e di Bolzano la giurisdizione di cui al comma 1 e' esercitata da tolto: commissioni tributarie aggiunto: corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado di primo e di secondo grado, aventi competenza sul territorio della provincia corrispondente, …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 31 agosto 2022, n. 130

    La L. 31 agosto 2022, n. 130 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) che nel presente decreto "le parole: «commissione tributaria provinciale», «commissioni tributarie provinciali», «commissione tributaria regionale», «commissioni tributarie regionali», «commissione tributaria» e «commissioni tributarie», ovunque ricorrono, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «corte di giustizia tributaria di primo grado», «corti di giustizia tributaria di primo grado», «corte di giustizia tributaria di secondo grado», «corti di giustizia tributaria di secondo grado», «corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado» e «corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado»".

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;545~art1 · fonte del testo

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