Art. 17 — Oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione

((Al fine di assicurare il funzionamento del servizio nazionale della riscossione, per il progressivo innalzamento del tasso di adesione spontanea agli obblighi tributari e per il presidio della funzione di deterrenza e contrasto dell'evasione, l'agente della riscossione ha diritto alla copertura dei costi da sostenere per il servizio nazionale della riscossione a valere sulle risorse a tal fine stanziate sul bilancio dello Stato, in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, comma 13, lettera b), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.)) ((Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.)) ((Sono riversate ed acquisite all'entrata del bilancio dello Stato:))

  • a)((una quota, a carico del debitore, denominata "spese esecutive", correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari da parte dell'agente della riscossione, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, che individua anche le tipologie di spese oggetto di rimborso;))
  • b)((una quota, a carico del debitore, correlata alla notifica della cartella di pagamento e degli altri atti di riscossione, da determinare con il decreto di cui alla lettera a);))
  • c)((una quota, a carico degli enti creditori, diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, trattenuta all'atto dei riversamenti, a qualsiasi titolo, in favore di tali enti, in caso di emanazione da parte dell'ente medesimo di un provvedimento che riconosce in tutto o in parte non dovute le somme affidate, nella misura determinata con il decreto di cui alla lettera a);))
  • d)((una quota, trattenuta all'atto del riversamento, pari all'1 per cento delle somme riscosse, a carico degli enti creditori, diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, che si avvalgono dell'agente della riscossione. Tale quota puo' essere rimodulata fino alla meta', in aumento o in diminuzione, con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto dei carichi annui affidati e dell'andamento della riscossione.)) ((Le quote riscosse ai sensi del comma 3 sono riversate dall'agente della riscossione ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato entro il giorno quindici del mese successivo a quello in cui il medesimo agente della riscossione ha la disponibilita' delle somme e delle informazioni complete relative all'operazione di versamento effettuata dal debitore)).
Gli interventi su questo articolo(5)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2

14

con decorrenza dal 1 gennaio 2009

Il D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, ha disposto (con l'art. 32, comma 2) che le suddette modifiche si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009.

D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111

19

Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, ha disposto (con l'art. 23, comma 33) che "Ferma restando, per i rimborsi spese maturati fino al 31 dicembre 2010, la disciplina dell'articolo 17, comma 6, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni contenute nel comma 6-bis dello stesso articolo 17, del decreto legislativo n. 112 del 1999, nel testo introdotto dal presente decreto, si applicano ai rimborsi spese maturati a partire dall'anno 2011".

20

Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, ha disposto (con l'art. 10, comma 13-quinquies) che "Il decreto di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, come da ultimo sostituito dal comma 13-quater del presente articolo, nonche' il decreto di cui al comma 6.1 del predetto articolo 17, introdotto dal medesimo comma 13-quater, sono adottati entro il 31 dicembre 2013".

23

Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dal D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, ha disposto (con l'art. 10, comma 13-quinquies) che "Il decreto di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, come da ultimo sostituito dal comma 13-quater del presente articolo, nonche' il decreto di cui al comma 6.1 del predetto articolo 17, introdotto dal medesimo comma 13-quater, sono adottati entro il 30 settembre 2013".

D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 159

25

Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 159 ha disposto (con l'art. 9, comma 2) che "In caso di mancata erogazione del rimborso previsto dall'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, come modificato dal presente decreto, resta fermo quanto disposto dal comma 6-bis dello stesso articolo 17, vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto".

Testo vigente dal 1 gennaio 2022 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

Corte di cassazione

4 pronunce che riguardano l’art. 17, dalle Rassegne del Massimario.

Tutte le 19 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗, dicembre 2025 ↗ e febbraio 2026 ↗.

Corte costituzionale

6 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 46/2025

    Questione infondata
    17 aprile 2025

    Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla CGT di secondo grado della Liguria, sez. 3, in riferimento agli artt. 3, 23, 24, 53, 76 e 97 Cost., dell’art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 112 del 1999, come sostituito dall'art. 32, comma 1, lett. a), del d.l. n. 185 del 2008, come convertito, che, nella versione applicabile ratione temporis, disponeva la remunerazione dell’attività degli agenti della riscossione con un aggio pari all’8% delle somme iscritte a ruolo riscosse e dei relativi interessi di mora, «a carico del debitore: a) in misura del 4,65% delle somme iscritte a ruolo, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella. In tal caso, la restante parte dell’aggio è a carico dell’ente creditore; b) integralmente, in caso contrario». Il legislatore è intervenuto, dando seguito all’invito rivolto nella sentenza costituzionale n. 120 del 2021, a riformulare il censurato art. 17 – abrogando l’aggio di riscossione, ponendo il relativo costo a carico della fiscalità generale e lasciando a carico del debitore unicamente le quote derivanti dalle spese per le attività cautelari ed esecutive per il recupero delle somme insolute, nonché quelle dovute a titolo di spese di notifica – ma ha previsto, per i carichi affidati fino al 31 dicembre 2021, l’applicazione della disciplina previgente. La circostanza che la modifica apportata alla disposizione censurata non abbia efficacia retroattiva non ne inficia la legittimità costituzionale, dal momento che, per dare seguito al detto invito, formulato pro futuro, lo stesso non era tenuto a intervenire in modo retroattivo. Peraltro, una valutazione retrospettiva non è mancata nel complessivo intervento legislativo, dal momento che, qualora il contribuente ritenga – in relazione a cartelle di pagamento sottoposte al precedente regime – di avvalersi della disciplina di favore prevista per la definizione agevolata delle cartelle di pagamento (c.d. “rottamazione”), allo stesso è consentito di non corrispondere, tra l’altro, l’aggio e gli oneri di riscossione.

    Art. 17 Riordino del servizio nazionale della riscossione · Art. 32 Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale · Art. 3 cost. · Art. 23 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 120/2021

    Questione inammissibile
    10 giugno 2021

    Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla CTP di Venezia in riferimento agli artt. 3, 23, 24, 53, 76 e 97 Cost. - dell'art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 112 del 1999, come sostituito dall'art. 32, comma 1, lett. a ), del d.l. n. 185 del 2008, conv., con modif., nella legge n. 2 del 2009 che, con riguardo alla remunerazione del servizio di riscossione, impone a carico del debitore un aggio in percentuale fissa, integrale o ridotta, anziché riferito all'effettivo costo del servizio. Le esigenze prospettate dal rimettente, pur meritevoli di considerazione, implicano una modifica rientrante nell'ambito delle scelte riservate alla discrezionalità del legislatore. Appare tuttavia indifferibile la riforma della materia, al fine sia di superare il concreto rischio di una sproporzionata misura dell'aggio, sia di rendere efficiente il sistema della riscossione. Poiché le modalità con cui ciò può avvenire sono ben più complesse e varie rispetto alla soluzione richiesta dal rimettente, il legislatore dovrà valutare se l'istituto dell'aggio mantenga ancora una sua ragion d'essere - posto che rischia di far ricadere su alcuni contribuenti, in modo non proporzionato, i costi complessivi di un'attività ormai svolta quasi interamente dalla stessa amministrazione finanziaria e non più da concessionari privati - o non sia piuttosto divenuto anacronistico e costituisca una delle cause di inefficienza del sistema. ( Precedenti citati: sentenze n. 219 del 2019, n. 99 del 2019, n. 51 del 2019, n. 222 del 2018 e n. 480 del 1993 ).

    Art. 17 Riordino del servizio nazionale della riscossione · Art. 32 Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale · Art. 3 cost. · Art. 23 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 65/2018

    Questione inammissibile
    29 marzo 2018

    È dichiarata manifestamente inammissibile, per oscurità della censura e per assoluta indeterminatezza ed ambiguità del petitum, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia in riferimento agli artt. 3, comma 1, 24, comma 1, e 97, comma 1, Cost. - dell'art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 112 del 1999, come sostituito dall'art. 32, comma 1, lett. a), del d.l. n. 185 del 2008, conv., con modif., nella legge n. 2 del 2009, nella parte in cui prevede che l'attività degli agenti della riscossione è remunerata con un aggio percentuale delle somme iscritte a ruolo riscosse e dei relativi interessi di mora posto a carico del debitore, parzialmente, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella, integralmente, in caso di pagamento oltre detto termine. La censura relativa all'art. 97 Cost. risulta formulata in maniera confusa ed oscura, mentre, quanto alle altre censure, sussiste un'assoluta indeterminatezza ed ambiguità del petitum. Nella prospettazione incentrata sulla disparità di trattamento nonché sulla violazione dell'art. 24 Cost., non è infatti chiaro se si invochi senz'altro la eliminazione dell'aggio ovvero se si intenda colpire la disposizione che autorizza l'emissione della cartella di pagamento pur in presenza di impugnazione dell'avviso di accertamento, disposizione che tuttavia non è indicata né espressamente censurata. In relazione alla presunta irrazionalità del sistema, invece, sembra che si invochi un intervento non totalmente caducatorio ma teso a ridisegnare la disciplina del compenso dell'agente di riscossione in maniera tale da garantirne l'ancoraggio al costo effettivo dell'attività di riscossione, richiesta che però presenta un insuperabile margine di ambiguità poiché - in mancanza dell'indicazione dei criteri da seguire per la quantificazione dell'aggio - l'asserita sproporzione del compenso si presta ad una duplice lettura: rispetto ai costi complessivi dell'attività svolta dall'agente della riscossione oppure rispetto al costo della specifica procedura esecutiva. ( Precedenti citati: ordinanze n. 227 del 2016 e n. 269 del 2015 ).

    Art. 17 Riordino del servizio nazionale della riscossione · Art. 32 Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Versioni nel tempo

12 versioni dal 1999

1999oggi
  1. dal 1 gennaio 2027in arrivoabrogato
  2. 1 gennaio 2022 — 1 gennaio 2027in vigoreper 5 anni
  3. 22 ottobre 2015 — 1 gennaio 2022per 6 anni
  4. 21 agosto 2013 — 22 ottobre 2015per 2 anni
  5. 28 dicembre 2011 — 21 agosto 2013per un anno
  6. 17 luglio 2011 — 28 dicembre 2011per 5 mesi
  7. 29 gennaio 2009 — 17 luglio 2011per 2 anni
  8. 29 novembre 2006 — 29 gennaio 2009per 2 anni
  9. 11 agosto 2002 — 29 novembre 2006per 4 anni
  10. 9 giugno 2001 — 11 agosto 2002per un anno
  11. 21 settembre 1999 — 9 giugno 2001per un anno
  12. 27 aprile 1999 — 21 settembre 1999testo originarioper 5 mesi

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2022

Confronto con la versione in vigore dal 22 ottobre 2015 al 1 gennaio 2022. 508 parole tolte, 256 parole aggiunte in 11 capoversi.

Al fine di assicurare il funzionamento del servizio nazionale della riscossione, per il tolto: presidio della funzione di deterrenza e contrasto dell'evasione e per il progressivo innalzamento del tasso di adesione spontanea agli obblighi tributaritolto: , agli agenti della riscossione sono riconosciuti gli oneri di riscossione e di esecuzione commisurati ai costi per il funzionamento del servizio. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, Equitalia S.p.A., previa verifica del Ministero dell'economia e delle finanze, determina, approva e pubblica sul proprio sito web i aggiunto: e per il presidio della funzione di deterrenza e contrasto dell'evasione, l'agente della riscossione ha diritto alla copertura dei costi da sostenere per il servizio nazionale tolto: di riscossione che, tenuto conto dell'andamento della riscossione, possono includere una quota incentivante destinata al miglioramento delle condizioni di funzionamento della struttura e dei risultati complessivi della gestione, misurabile sulla base di parametri, attinenti all'incremento della qualita' e della produttivita' dell'attivita', nonche' della finalita' di efficientamento e razionalizzazione del servizio. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati i criteri e i parametri per la determinazione dei costi e quelli in relazione ai quali si possono modificare in diminuzione le quote percentuali di cui al comma 2, all'esito della verifica sulla qualita' e produttivita' dell'attivita', nonche' dei risultati raggiunti in termini di efficientamento e razionalizzazione del servizio, anche rimodulando le quote di cui alle lettere b), c) e d) dello stesso comma 2 in funzione dell'attivita' effettivamente svolta. Gli oneri di riscossione e di esecuzione previsti dal comma 1 sono ripartiti in:

tolto: a) una quota, denominata oneri di riscossione a carico del debitore, pari:

tolto: 1) all'uno per cento, in caso di riscossione spontanea effettuata ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 26 febbraio 1999 aggiunto: della riscossione a valere sulle risorse a tal fine stanziate sul bilancio dello Stato, in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, comma 13, lettera b), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. tolto: 46;

tolto: 2) al tre per cento delle somme iscritte a ruolo riscosse, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella; aggiunto: 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225. Sono riversate ed acquisite all'entrata del bilancio dello Stato:

tolto: 3) al sei per cento delle somme iscrittea ruolo e dei relativi interessi di mora riscossi, in caso di pagamento oltre tale termine;

tolto: baggiunto: a) una quota, tolto: denominataspese esecutive aggiunto: a carico del debitore, denominata "spese esecutive", correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari da parte tolto: degli agenti aggiunto: dell'agente della riscossione, tolto: a carico del debitore, nella misura fissata con decreto aggiunto: non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, che individua anche le tipologie di tolto: spesa aggiunto: spese oggetto di rimborso;

tolto: caggiunto: b) una quota, a carico del debitore, correlata alla notifica della cartella di pagamento e degli altri atti tolto: della aggiunto: di riscossione, da determinare con il decreto di cui alla lettera tolto: b aggiunto: a);

tolto: daggiunto: c) una quota, a carico tolto: dell'ente che si avvale degli agenti della riscossione aggiunto: degli enti creditori, diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, trattenuta all'atto dei riversamenti, a qualsiasi titolo, in favore di tali enti, in caso di emanazione da parte dell'ente medesimo di un provvedimento che riconosce … dovute le somme affidate, nella misura determinata con il decreto di cui alla lettera tolto: b aggiunto: a);

Mostra gli altri 3 capoversi cambiati

tolto: eaggiunto: d) una quota, aggiunto: trattenuta all'atto del riversamento, pari all'1 per cento delle somme riscosse, a carico degli enti aggiunto: creditori, diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, che si avvalgono tolto: degli agenti della riscossione, pari al 3 per cento delle somme riscosse entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella. Il rimborso della quota denominata spese esecutive di cui al comma 2, lettera b), maturate nel corso di ciascun anno solare, se richiesto agli Enti creditori entro il 30 marzo dell'anno successivo, e' erogato entro il 30 giugno dello stesso anno. Il diniego, a titolo definitivo, del discarico della quota per il cui recupero sono state svolte le procedure, obbliga l'Agente della riscossione a restituire all'Ente creditore, entro il decimo giorno successivo ad apposita richiesta, l'importo anticipato, maggiorato degli interessi legali. L'ammontare dei rimborsi spese riscossi dopo l'erogazione, maggiorato degli interessi legali, e' riversato entro il 30 novembre di ciascun anno. 4. Restano a carico degli Enti che si avvalgono degli Agenti della riscossione:

tolto: a) il cinquanta per cento della quota di cui al comma 2, lettera a), numeri 2 e 3, in caso di mancata ammissione al passivo della procedura concorsuale, ovvero di mancata riscossione nell'ambito della stessa procedura;

tolto: b) le quote di cui al comma 2, lettere b) e c), se il ruolo viene annullato per effetto di provvedimento di sgravio o in caso di definitiva inesigibilita' aggiunto: dell'agente della riscossione. Tale quota puo' essere rimodulata fino alla meta', in aumento o in diminuzione, con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto dei carichi annui affidati e dell'andamento della riscossione. Le quote riscosse ai sensi del comma 3 sono riversate dall'agente della riscossione ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato entro il giorno quindici del mese successivo a quello in cui il medesimo agente della riscossione ha la disponibilita' delle somme e delle informazioni complete relative all'operazione di versamento effettuata dal debitore.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-04-13;112~art17 · fonte del testo

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