Art. 17-bis — Disposizioni per la copertura finanziaria
Agli oneri relativi alla riduzione dell'aliquota di accisa sulle emulsioni stabilizzate autoprodotte di cui all'articolo 1 valutati in 100 mila euro per l'anno 2002, al pagamento differito dei generi di monopolio da parte dei rivenditori di cui all'articolo 7-bis valutati in 13 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002, alle disposizioni in materia di pubblicita' effettuata con i veicoli di cui all'articolo 5-bis valutati in 4,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002, alla tassazione ai fini IRPEF dei soggetti residenti nel comune di Campione d'Italia di cui all'articolo 15-quater valutati in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede quanto a 17,2 milioni di euro per l'anno 2002 e quanto a 22,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di base 6.1.1.1 "Spese generali di funzionamento" - capitolo 3555 - dello stato di previsione del Mistero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002 e corrispondenti unita' previsionali di base per gli anni successivi, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo vigente dal 28 febbraio 2002
