All'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. L'attivita' degli agenti della riscossione e' remunerata con un aggio, pari al nove per cento delle somme iscritte a ruolo riscosse e dei relativi interessi di mora e che e' a carico del debitore:
  • a)in misura del 4,65 per cento delle somme iscritte a ruolo, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella. In tal caso, la restante parte dell'aggio e' a carico dell'ente creditore;
  • b)integralmente, in caso contrario.";
  • b)il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Le percentuali di cui ai commi 1 e 5-bis possono essere rideterminate con decreto non regolamentare del Ministro dell'Economia e delle Finanze, nel limite di due punti percentuali di differenza rispetto a quelle stabilite in tali commi, tenuto conto del carico dei ruoli affidati, dell'andamento delle riscossioni e dei costi del sistema.";
  • c)il comma 3 e' abrogato;
  • d)il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. L'agente della riscossione trattiene l'aggio all'atto del riversamento all'ente impositore delle somme riscosse";
  • e)il comma 5-bis e' sostituito dal seguente: "5-bis. Limitatamente alla riscossione spontanea a mezzo ruolo, l'aggio spetta agli agenti della riscossione nella percentuale stabilita dal decreto del 4 agosto 2000 del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 201 del 29 agosto 2000.";
  • e-bis)al comma 6, alinea, le parole: "Al concessionario" sono sostituite dalle seguenti: " All'agente della riscossione" e, alla lettera a), le parole: "il concessionario" sono sostituite dalle seguenti: "l'agente della riscossione";
  • e-ter)al comma 7-bis, le parole: "al concessionario" sono sostituite dalle seguenti: "all'agente della riscossione". Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009. All'articolo 3, comma 13, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate le seguenti modifiche:
  • a)alla lettera a) le parole "di pari importo" sono soppresse;
  • b)le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti: "c) le anticipazioni nette effettuate in forza dell'obbligo del non riscosso come riscosso, riferite a quote non erariali sono restituite in venti rate annuali decorrenti dal 2008, ad un tasso di interesse pari all'euribor diminuito di 0,50 punti; per tali quote, se comprese in domande di rimborso o comunicazioni di inesigibilita' presentate prima della data di entrata in vigore della presente disposizione la restituzione dell'anticipazione e' effettuata con una riduzione del 10% del loro complessivo ammontare. La tipologia e la data dell'euribor da assumere come riferimento sono stabilite con il decreto di cui alla lettera a)." "d) ai fini delle restituzioni di cui alle lettere a) e c), sono rimborsati rispettivamente in dieci e venti annualita' di pari entita' i crediti risultanti alla data del 31 dicembre 2007 dai bilanci delle societa' agenti della riscossione. Il riscontro dell'ammontare dei crediti oggetto di restituzione e' eseguito in occasione del controllo sull'inesigibilita' delle quote, secondo le disposizioni in materia, da effettuarsi a campione, sulla base dei criteri stabiliti da ciascun ente creditore. Il recupero dei crediti eventualmente non spettanti e' effettuato mediante riversamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme dovute a seguito del diniego del discarico o del rimborso da parte dei soggetti di cui al comma 10, fatti salvi gli effetti della sanatoria prevista dall'art. 1 commi 426 e 426-bis della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Le riscossioni conseguite dagli agenti della riscossione in data successiva al 31 dicembre 2007 sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato. Le somme incassate fino al 31 dicembre 2008 sono comunque riversate, in unica soluzione, entro il 20 gennaio 2009.". COMMA SOPPRESSO DALLA L. 28 GENNAIO 2009, N. 2 All'articolo 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)il primo comma e' sostituito dal seguente: "Con il piano di cui all'articolo 160 il debitore puo' proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali e dei relativi accessori, nonche' dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori, limitatamente alla quota di debito avente natura chirografaria anche se non iscritti a ruolo, ad eccezione dei tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea; con riguardo all'imposta sul valore aggiunto, la proposta puo' prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento. Se il credito tributario o contributivo e' assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica ed interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie; se il credito tributario o contributivo ha natura chirografaria, il trattamento non puo' essere differenziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei creditori rispetto ai quali e' previsto un trattamento piu' favorevole.";
  • b)al secondo comma sono aggiunte, all'inizio, le seguenti parole: "Ai fini della proposta di accordo sui crediti di natura fiscale,". Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalita' di applicazione nonche' i criteri e le condizioni di accettazione da parte degli enti previdenziali degli accordi sui crediti contributivi. Alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo l'articolo 16, e' inserito il seguente: "Art.16-bis. - (Potenziamento delle procedure di riscossione coattiva in caso di omesso versamento delle somme dovute a seguito delle definizioni agevolate) 1. Con riferimento ai debiti iscritti a ruolo) ai sensi degli articoli 7, comma 5, 8, comma 3, 9, comma 12, 15, comma 5, e 16, comma 2, della presente legge:
  • a)il limite di importo di cui all'articolo 76, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e' ridotto a cinquemila euro;
  • b)non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 77, comma 2, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973;
  • c)l'agente della riscossione, una volta decorso inutilmente il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, procede ai sensi dell'articolo 35, comma 25, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. 1-bis. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo si applicano anche alle definizioni effettuate ai sensi dell'articolo 9-bis.". ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 MARZO 2010, N. 40, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 22 MAGGIO 2010, N. 73))

Testo vigente dal 26 maggio 2010

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 32, dalle Rassegne del Massimario.

Tutte le 6 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di febbraio 2026 ↗.

Corte costituzionale

5 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 46/2025

    Questione infondata
    17 aprile 2025

    Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla CGT di secondo grado della Liguria, sez. 3, in riferimento agli artt. 3, 23, 24, 53, 76 e 97 Cost., dell’art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 112 del 1999, come sostituito dall'art. 32, comma 1, lett. a), del d.l. n. 185 del 2008, come convertito, che, nella versione applicabile ratione temporis, disponeva la remunerazione dell’attività degli agenti della riscossione con un aggio pari all’8% delle somme iscritte a ruolo riscosse e dei relativi interessi di mora, «a carico del debitore: a) in misura del 4,65% delle somme iscritte a ruolo, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella. In tal caso, la restante parte dell’aggio è a carico dell’ente creditore; b) integralmente, in caso contrario». Il legislatore è intervenuto, dando seguito all’invito rivolto nella sentenza costituzionale n. 120 del 2021, a riformulare il censurato art. 17 – abrogando l’aggio di riscossione, ponendo il relativo costo a carico della fiscalità generale e lasciando a carico del debitore unicamente le quote derivanti dalle spese per le attività cautelari ed esecutive per il recupero delle somme insolute, nonché quelle dovute a titolo di spese di notifica – ma ha previsto, per i carichi affidati fino al 31 dicembre 2021, l’applicazione della disciplina previgente. La circostanza che la modifica apportata alla disposizione censurata non abbia efficacia retroattiva non ne inficia la legittimità costituzionale, dal momento che, per dare seguito al detto invito, formulato pro futuro, lo stesso non era tenuto a intervenire in modo retroattivo. Peraltro, una valutazione retrospettiva non è mancata nel complessivo intervento legislativo, dal momento che, qualora il contribuente ritenga – in relazione a cartelle di pagamento sottoposte al precedente regime – di avvalersi della disciplina di favore prevista per la definizione agevolata delle cartelle di pagamento (c.d. “rottamazione”), allo stesso è consentito di non corrispondere, tra l’altro, l’aggio e gli oneri di riscossione.

    Art. 32 Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale · Art. 3 cost. · Art. 23 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 120/2021

    Questione inammissibile
    10 giugno 2021

    Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla CTP di Venezia in riferimento agli artt. 3, 23, 24, 53, 76 e 97 Cost. - dell'art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 112 del 1999, come sostituito dall'art. 32, comma 1, lett. a ), del d.l. n. 185 del 2008, conv., con modif., nella legge n. 2 del 2009 che, con riguardo alla remunerazione del servizio di riscossione, impone a carico del debitore un aggio in percentuale fissa, integrale o ridotta, anziché riferito all'effettivo costo del servizio. Le esigenze prospettate dal rimettente, pur meritevoli di considerazione, implicano una modifica rientrante nell'ambito delle scelte riservate alla discrezionalità del legislatore. Appare tuttavia indifferibile la riforma della materia, al fine sia di superare il concreto rischio di una sproporzionata misura dell'aggio, sia di rendere efficiente il sistema della riscossione. Poiché le modalità con cui ciò può avvenire sono ben più complesse e varie rispetto alla soluzione richiesta dal rimettente, il legislatore dovrà valutare se l'istituto dell'aggio mantenga ancora una sua ragion d'essere - posto che rischia di far ricadere su alcuni contribuenti, in modo non proporzionato, i costi complessivi di un'attività ormai svolta quasi interamente dalla stessa amministrazione finanziaria e non più da concessionari privati - o non sia piuttosto divenuto anacronistico e costituisca una delle cause di inefficienza del sistema. ( Precedenti citati: sentenze n. 219 del 2019, n. 99 del 2019, n. 51 del 2019, n. 222 del 2018 e n. 480 del 1993 ).

    Art. 32 Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale · Art. 3 cost. · Art. 23 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 65/2018

    Questione inammissibile
    29 marzo 2018

    È dichiarata manifestamente inammissibile, per oscurità della censura e per assoluta indeterminatezza ed ambiguità del petitum, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia in riferimento agli artt. 3, comma 1, 24, comma 1, e 97, comma 1, Cost. - dell'art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 112 del 1999, come sostituito dall'art. 32, comma 1, lett. a), del d.l. n. 185 del 2008, conv., con modif., nella legge n. 2 del 2009, nella parte in cui prevede che l'attività degli agenti della riscossione è remunerata con un aggio percentuale delle somme iscritte a ruolo riscosse e dei relativi interessi di mora posto a carico del debitore, parzialmente, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella, integralmente, in caso di pagamento oltre detto termine. La censura relativa all'art. 97 Cost. risulta formulata in maniera confusa ed oscura, mentre, quanto alle altre censure, sussiste un'assoluta indeterminatezza ed ambiguità del petitum. Nella prospettazione incentrata sulla disparità di trattamento nonché sulla violazione dell'art. 24 Cost., non è infatti chiaro se si invochi senz'altro la eliminazione dell'aggio ovvero se si intenda colpire la disposizione che autorizza l'emissione della cartella di pagamento pur in presenza di impugnazione dell'avviso di accertamento, disposizione che tuttavia non è indicata né espressamente censurata. In relazione alla presunta irrazionalità del sistema, invece, sembra che si invochi un intervento non totalmente caducatorio ma teso a ridisegnare la disciplina del compenso dell'agente di riscossione in maniera tale da garantirne l'ancoraggio al costo effettivo dell'attività di riscossione, richiesta che però presenta un insuperabile margine di ambiguità poiché - in mancanza dell'indicazione dei criteri da seguire per la quantificazione dell'aggio - l'asserita sproporzione del compenso si presta ad una duplice lettura: rispetto ai costi complessivi dell'attività svolta dall'agente della riscossione oppure rispetto al costo della specifica procedura esecutiva. ( Precedenti citati: ordinanze n. 227 del 2016 e n. 269 del 2015 ).

    Art. 32 Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 97 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 26 maggio 2010

Confronto con la versione in vigore dal 1 marzo 2009 al 26 maggio 2010. 163 parole tolte, 12 parole aggiunte.

… 1 del presente articolo si applicano anche alle definizioni effettuate ai sensi dell'articolo 9-bis.". tolto: La misura minima di capitale richiesto alle societa', ai sensi del comma 3 dell'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, per l'iscrizione nell'apposito albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attivita' di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni e' fissata in un importo non inferiore a 10 milioni di euro interamente versato. Dal limite di cui al precedente periodo sono escluse le societa' a prevalente partecipazione pubblica. E' nullo l'affidamento di servizi di liquidazione, accertamento e riscossione di tributi e di altre entrate degli enti locali a soggetti che non possiedano il requisito finanziario suddetto. I soggetti iscritti nel suddetto albo devono adeguare alla predetta misura minima il proprio capitale sociale. PERIODO SOPPRESSO aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.L. tolto: 30 DICEMBRE 2008 aggiunto: 25 MARZO 2010, N. tolto: 207 aggiunto: 40, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, tolto: CON L. 27 FEBBRAIO 2009 aggiunto: DALLA L. 22 MAGGIO 2010, N. tolto: 14. In ogni caso, fino all'adeguamento essi non possono ricevere nuovi affidamenti o partecipare a gare a tal fine indette. aggiunto: 73

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2008-11-29;185~art32 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari