Art. 10-quinquies — Estensione della procedura di accesso e gestione della definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ai carichi degli enti territoriali

Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, si applicano, con le seguenti deroghe, a tutti i debiti, tributari e non, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, agli agenti della riscossione dalle regioni e dagli enti locali che, nell'esercizio della propria e autonoma potesta' impositiva, ne abbiano previsto, con le forme prescritte dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione alle proprie entrate:

  • a)a decorrere dal ((15 ottobre 2026)), l'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili;
  • b)((il debitore rende tra il 16 ottobre 2026 e il 15 dicembre 2026 la dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 86, della legge n. 199 del 2025, con le modalita', esclusivamente telematiche, che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 ottobre 2026. Tale dichiarazione puo' essere integrata entro la data del 15 dicembre 2026));
  • c)((il pagamento delle somme dovute per la definizione e' effettuato in unica soluzione entro il 31 marzo 2027 o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali, di pari ammontare, con scadenza, rispettivamente, le prime cinque il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre dell'anno 2027 e quelle dalla sesta alla cinquantaquattresima il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2028. In caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3 per cento annuo a decorrere dal 1° aprile 2027));
  • d)l'agente della riscossione invia la comunicazione di cui all'articolo 1, comma 92, della legge n. 199 del 2025 entro il ((28 febbraio 2027));
  • e)gli effetti di cui all'articolo 1, comma 94, lettera a), della legge n. 199 del 2025, si determinano alla data del ((31 marzo 2027));
  • f)per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e alle somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. I provvedimenti adottati dagli enti creditori ai sensi del comma 1 sono pubblicati nel sito internet istituzionale degli stessi enti e comunicati, entro il ((31 luglio 2026)), all'agente della riscossione con le modalita' che lo stesso agente rende disponibili nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 giugno 2026. I provvedimenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 30 settembre 2026, ai soli fini statistici.

Testo vigente dal 28 giugno 2026

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Che cosa è cambiato dal 28 giugno 2026

Confronto con la versione in vigore dal 23 maggio 2026 al 28 giugno 2026. 18 parole tolte, 46 parole aggiunte in 6 capoversi.

a) a decorrere dal 15 tolto: settembre aggiunto: ottobre 2026, l'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili;

b) il debitore rende tra il 16 tolto: settembre aggiunto: ottobre 2026 e il tolto: 31 ottobre aggiunto: 15 dicembre 2026 la dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 86, della legge n. 199 … telematiche, che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 tolto: settembre aggiunto: ottobre 2026. Tale dichiarazione puo' essere integrata entro la data del tolto: 31 ottobre aggiunto: 15 dicembre 2026;

c) il pagamento delle somme dovute per la definizione e' effettuato in unica soluzione entro il 31 tolto: gennaio aggiunto: marzo 2027 o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali, di pari ammontare, con scadenza tolto: il 31aggiunto: , rispettivamente, le prime cinque il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre dell'anno 2027 e quelle dalla sesta alla cinquantaquattresima il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal tolto: 2027 aggiunto: 2028. In caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3 per cento annuo a decorrere dal 1° tolto: febbraio aggiunto: aprile 2027;

d) l'agente della riscossione invia la comunicazione di cui all'articolo 1, comma 92, della legge n. 199 del 2025 entro il tolto: 31 dicembre 2026 aggiunto: 28 febbraio 2027;

e) gli effetti di cui all'articolo 1, comma 94, lettera a), della legge n. 199 del 2025, si determinano alla data del 31 tolto: gennaio aggiunto: marzo 2027;

… 1 sono pubblicati nel sito internet istituzionale degli stessi enti e comunicati, entro il tolto: 30 giugno aggiunto: 31 luglio 2026, all'agente della riscossione con le modalita' che lo stesso agente rende disponibili …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2026-03-27;38~art10quinquies · fonte del testo

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