Art. 43 — Funzioni degli ufficiali della riscossione
L'ufficiale della riscossione esercita le sue funzioni in tutto il territorio nazionale, in rapporto di lavoro subordinato con l'agente della riscossione stesso e sotto la sua sorveglianza; l'ufficiale della riscossione non puo' farsi rappresentare ne' sostituire.
Testo vigente dal 20 dicembre 2025 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →
