Relativamente ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, provvedendo al pagamento integrale delle somme di cui alle lettere a) e b), dilazionato in rate sulle quali sono dovuti, a decorrere dal 1º agosto 2017, gli interessi nella misura di cui all'articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973. Fermo restando che il 70 per cento delle somme complessivamente dovute deve essere versato nell'anno 2017 e il restante 30 per cento nell'anno 2018, e' effettuato il pagamento, per l'importo da versare distintamente in ciascuno dei due anni, in rate di pari ammontare, nel numero massimo di tre rate nel 2017 e di due rate nel 2018:

  • a)delle somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;
  • b)di quelle maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive, nonche' di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento. Ai fini della definizione di cui al comma 1, il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volonta' di avvalersene, rendendo, entro il 31 marzo 2017, apposita dichiarazione, con le modalita' e in conformita' alla modulistica che lo stesso agente della riscossione pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; in tale dichiarazione il debitore indica altresi' il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 1, nonche' la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Entro la stessa data del 31 marzo 2017 il debitore puo' integrare, con le predette modalita', la dichiarazione presentata anteriormente a tale data. 4 Entro il 15 giugno 2017, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 2 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonche' quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:
  • a)per l'anno 2017, la scadenza delle singole rate e' fissata nei mesi di luglio, settembre e novembre; 7
  • b)per l'anno 2018, la scadenza delle singole rate e' fissata nei mesi di aprile e settembre. 7 Ai fini di cui al comma 1, l'agente della riscossione fornisce ai debitori i dati necessari a individuare i carichi definibili ai sensi dello stesso comma 1:
  • a)presso i propri sportelli;
  • b)nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale. Entro il 28 febbraio 2017, l'agente della riscossione, con posta ordinaria, avvisa il debitore dei carichi affidati nell'anno 2016 per i quali, alla data del 31 dicembre 2016, gli risulta non ancora notificata la cartella di pagamento ovvero inviata l'informazione di cui all'articolo 29, comma 1, lettera b), ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ovvero notificato l'avviso di addebito di cui all'articolo 30, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 78 del 2010. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una rata di quelle in cui e' stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 1, lettere a) e b), la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione di cui al comma 2. In tal caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attivita' di recupero e il cui pagamento non puo' essere rateizzato ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Limitatamente ai carichi non inclusi in precedenti piani di dilazione in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la preclusione della rateizzazione di cui al comma 4, ultimo periodo, non opera se, alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, erano trascorsi meno di sessanta giorni dalla data di notifica della cartella di pagamento ovvero dell'avviso di accertamento di cui all'articolo 29, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ovvero dell'avviso di addebito di cui all'articolo 30, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 78 del 2010. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui al comma 2, sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi che sono oggetto di tale dichiarazione e, fermo restando quanto previsto dal comma 8, sono altresi' sospesi, per i carichi oggetto della domanda di definizione di cui al comma 1, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza in data successiva al 31 dicembre 2016. L'agente della riscossione, relativamente ai carichi definibili ai sensi del presente articolo, non puo' avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche gia' iscritti alla data di presentazione della dichiarazione, e non puo' altresi' proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato gia' emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati. Ai pagamenti dilazionati previsti dal presente articolo non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Il pagamento delle somme dovute per la definizione puo' essere effettuato:
  • a)mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione resa ai sensi del comma 2;
  • b)mediante bollettini precompilati, che l'agente della riscossione e' tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al comma 3, se il debitore non ha richiesto di eseguire il versamento con le modalita' previste dalla lettera a) del presente comma;
  • c)presso gli sportelli dell'agente della riscossione. La facolta' di definizione prevista dal comma 1 puo' essere esercitata anche dai debitori che hanno gia' pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall'agente della riscossione, le somme dovute relativamente ai carichi indicati al comma 1 e purche', rispetto ai piani rateali in essere, risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal l° ottobre al 31 dicembre 2016. In tal caso: 7
  • a)ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi del comma 1, lettere a) e b), si tiene conto esclusivamente degli importi gia' versati a titolo di capitale e interessi compresi nei carichi affidati, nonche', ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e delle spese di notifica della cartella di pagamento;
  • b)restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme versate, anche anteriormente alla definizione, a titolo di sanzioni comprese nei carichi affidati, di interessi di dilazione, di interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e di sanzioni e somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46;
  • c)il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai carichi definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata dall'agente della riscossione. Il debitore, se per effetto dei pagamenti parziali di cui al comma 8, computati con le modalita' ivi indicate, ha gia' integralmente corrisposto quanto dovuto ai sensi del comma 1, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volonta' di aderirvi con le modalita' previste dal comma 2. Sono altresi' compresi nella definizione agevolata di cui al comma 1 i carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3. Nelle proposte di accordo o del piano del consumatore presentate ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, provvedendo al pagamento del debito, anche falcidiato, nelle modalita' e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:
  • a)le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;
  • b)le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;
  • c)i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
  • d)le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  • e)LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 1 DICEMBRE 2016, N. 225;
  • e-bis)le altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali. 4 Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. A seguito del pagamento delle somme di cui al comma 1, l'agente della riscossione e' automaticamente discaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote discaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il ((31 dicembre 2024)), l'elenco dei debitori che hanno esercitato la facolta' di definizione e dei codici tributo per i quali e' stato effettuato il versamento. All'articolo 1, comma 684, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Le comunicazioni di inesigibilita' relative a quote affidate agli agenti della riscossione dal 1º gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle societa' del Gruppo Equitalia Spa, sono presentate, per i ruoli consegnati negli anni 2014 e 2015, entro il 31 dicembre 2019 e, per quelli consegnati fino al 31 dicembre 2013, per singole annualita' di consegna partendo dalla piu' recente, entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2019". Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonche' in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. La definizione agevolata prevista dal presente articolo puo' riguardare il singolo carico iscritto a ruolo o affidato. Per i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016 relativamente ai soggetti cui si applicano le disposizioni recate dall'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono prorogati di un anno i termini e le scadenze previsti dai commi 1, 2, 3, 3-ter e 12 del presente articolo.
Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 aprile 2017, n. 45

4

Il D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 aprile 2017, n. 45 ha disposto (con l'art. 11, comma 10, lettera a)) che "All'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, le parole: "31 marzo 2017", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "21 aprile 2017"". Ha inoltre disposto (con l'art. 11, comma 10-bis) che "L'articolo 6, comma 10, lettera e-bis), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225, si interpreta nel senso che ai fini della definizione agevolata dei carichi, di cui al comma 1 del citato articolo 6, non sono dovute le sanzioni irrogate per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi anche nel caso in cui il debitore sia lo stesso ente previdenziale".

7

Il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172, ha disposto: - (con l'art. 1, comma 1) che "I termini per il pagamento delle rate di cui all'articolo 6, comma 3, lettera a), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, sono fissati al 7 dicembre 2017 e il termine per il pagamento della rata di cui alla lettera b) dello stesso articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 193 del 2016 in scadenza nel mese di aprile 2018 e' fissato nel mese di luglio 2018"; - (con l'art. 1, comma 3) che "Al fine di consentire alle Universita' degli studi che hanno aderito alla definizione agevolata dei debiti secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2016, n. 125, di completare i relativi versamenti entro l'anno 2018 e di usufruire dei benefici derivanti dalla suddetta definizione agevolata, il pagamento delle rate in scadenza nel mese di novembre 2017 e' differito al mese di novembre 2018"; - (con l'art. 1, comma 10-bis) che "In deroga alle disposizioni dell'alinea dell'articolo 6, comma 8, del Decreto, la facolta' di definizione dei carichi di cui al comma 4, lettera b), del presente articolo puo' essere esercitata senza che risultino adempiuti versamenti relativi ai piani rateali in essere"; - (con l'art. 1, comma 10-quater) che "Le disposizioni dei commi da 4 a 10-ter si applicano anche alle richieste di definizione presentate ai sensi delle disposizioni del presente articolo, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto".

Testo vigente dal 19 dicembre 2018

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 6, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 25576/2025

    18 settembre 2025

    L'art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, conv. con modif. dalla l. n. 225 del 2016, consente la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016 e non delle liti tributarie concernenti gli atti impositivi emessi dall'Agenzia delle Entrate, rispetto alle quali la cessazione della materia del contendere è ammessa soltanto quando il carico definito riguarda l'intera pretesa tributaria oggetto di causa.

    Art. 6

    Rassegna di settembre 2025, p. 131 ↗

Tutte le 4 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di settembre 2025 ↗.

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 147/2020

    Questione inammissibile
    10 luglio 2020

    Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per inadeguata motivazione sulla rilevanza, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, conv. con modif., che prevede la definizione agevolata per i soli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016 e non per quelli affidati anteriormente. La disposizione censurata non considera la mancata adesione a previsioni di analogo contenuto, in precedenza introdotte dal legislatore, come ostativa alla prevista definizione agevolata, da ciò dovendosi escludere l'eccepito difetto motivazionale dell'ordinanza.

    Art. 6 Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili · Art. 3 cost. · Art. 53 cost. · Art. 1 Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 29/2018

    Questione infondata
    14 febbraio 2018

    È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - proposta dalla Regione Toscana in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 119, primo e secondo comma, Cost. - dell'art. 6, commi 1 e 10, del d.l. n. 193 del 2016, conv., con mod., in legge n. 225 del 2016, che prevede - nel più ampio contesto normativo caratterizzato dallo scioglimento delle società del Gruppo Equitalia, con conseguente attribuzione delle relative funzioni ad un apposito ente pubblico economico (Agenzia delle entrate-Riscossione), sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze e al monitoraggio della stessa Agenzia - la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni compresi tra il 2000 e il 2016 (c.d. rottamazione delle cartelle). La finalità principale della definizione agevolata è quella di evitare che l'ente subentrante ad Equitalia si trovi già ad avere un pesante arretrato tale da condizionare l'avvio e l'attuazione della riforma strutturale; si è pertanto in presenza di una riforma di sistema, sia pure limitata nel tempo, avente ad oggetto specificamente la riscossione mediante ruoli, caratterizzata da esigenze unitarie che impongono una disciplina centralizzata ed omogenea per tutte le Regioni e gli enti interessati. Ricorrono, dunque, le condizioni che legittimano l'esercizio della potestà legislativa concorrente dello Stato del "coordinamento [...] del sistema tributario". Neppure sussiste la lesione dell'autonomia finanziaria "sostanziale" della Regione, in quanto la ricorrente non ha fornito la prova del fatto che l'applicazione della norma impugnata determinerebbe una diminuzione del gettito dei tributi regionali, e in misura tale da comprometterne la funzionalità.

    Art. 6 Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili · Art. 117 cost. · Art. 119 cost. · Art. 6-ter Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Che cosa è cambiato dal 19 dicembre 2018

Confronto con la versione in vigore dal 6 dicembre 2017 al 19 dicembre 2018. 3 parole tolte, 3 parole aggiunte.

… agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il tolto: 30 giugno 2020 aggiunto: 31 dicembre 2024, l'elenco dei debitori che hanno esercitato la facolta' di definizione e dei codici …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2016-10-22;193~art6 · fonte del testo

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