Fermo restando quanto previsto dagli articoli 60 e 61, le domande di rimborso o di discarico per inesigibilita' giacenti presso gli enti creditori alla data di entrata in vigore del presente decreto, continuano ad essere esaminate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. Se alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ufficio non ha fornito le indicazioni di cui all'articolo 79, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sui verbali esibiti dal concessionario, quest'ultimo, se non ha ancora presentato domanda di rimborso o di discarico, procede nei confronti del debitore, previo accesso al sistema informativo del Ministero delle finanze, eseguito ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del presente decreto. Qualora dall'accesso di cui al comma 2 non emerga la possibilita' di procedere nell'azione esecutiva, il concessionario e' autorizzato a presentare documentata domanda di rimborso o di discarico, che e' esaminata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. In caso contrario, nonche' nelle ipotesi in cui il concessionario non abbia richiesto il visto di cui all'articolo 79, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, il concessionario procede in conformita' alle disposizioni del presente decreto, nonche' del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Per le somme anticipate in forza dell'obbligo del non riscosso come riscosso, decorsi sei mesi dalla presentazione della documentata domanda di cui al comma 3 o della comunicazione di inesigibilita', il concessionario ha diritto al rimborso provvisorio del 90 per cento di tali somme. (( COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2005, N. 203, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 2 DICEMBRE 2005, N. 248)). Per i ruoli resi esecutivi prima del 30 settembre 1999:

  • a)i compensi spettanti ai concessionari sulla base delle disposizioni in vigore alla data del 30 giugno 1999 sono aumentati nella misura prevista dall'articolo 17, comma 2;
  • b)non si applica l'articolo 19, comma 2, lettera a);
  • c)il termine previsto dall'articolo 19, comma 2, lettera b), secondo periodo, decorre dalla data stabilita con decreto del Ministero delle finanze;
  • d)LETTERA ABROGATA DAL D.L. 29 NOVEMBRE 2004, N. 282, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 DICEMBRE 2004, N. 307 e)
  • e)le informazioni di cui all'articolo 36, comma 1, sono trasmesse con le modalita' e nei tempi stabiliti con il decreto di cui alla lettera c). ((Per i ruoli consegnati fino al 30 giugno 2003 la comunicazione di inesigibilita' di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), e' presentata entro il 30 giugno 2006.)) Per le comunicazioni di inesigibilita' relative ai ruoli di cui al comma 4-quater il termine previsto dall'articolo 19, comma 3, decorre dal ((1° luglio 2006.))

* Nel testo pubblicato questa lettera non porta più il proprio segno: l’abrogazione della precedente se l’è portato via. La lettera è quella che le spetta nella sequenza, non una che risulti scritta.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

5

Il D.L. 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla L. 27 dicembre 2004, n. 307, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "In relazione al differimento previsto dal comma 1, per gli anni 2004 e 2005 e' soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 59, comma 4-bis, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112."

Testo vigente dal 3 dicembre 2005 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 3 dicembre 2005

Confronto con la versione in vigore dal 29 novembre 2004 al 3 dicembre 2005. 88 parole tolte, 28 parole aggiunte in 5 capoversi.

… il concessionario ha diritto al rimborso provvisorio del 90 per cento di tali somme. tolto: Le somme anticipate in forza dell'obbligo del non riscosso come riscosso sono restituite ai concessionari:

tolto: a) per i ruoli erariali, in rate annuali decorrenti dall'anno 2006; il numero delle rate e' individuato, nel numero massimo di dieci e nei limiti degli stanziamenti delle pertinenti unita' previsionali di base, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, con il quale sono, altresi', definite le modalita' di restituzione;

tolto: b) per i ruoli degli altri enti creditori, sulla base di apposita convenzione aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2005, N. 203, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 2 DICEMBRE 2005, N. 248. Per i ruoli resi esecutivi prima del 30 settembre 1999:

d) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 29 NOVEMBRE 2004, N. 282, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 DICEMBRE 2004, N. 307 aggiunto: e)

e) le informazioni di cui all'articolo 36, comma 1, sono trasmesse con le modalita' e nei tempi stabiliti con il decreto di cui alla lettera c). Per i ruoli consegnati fino al tolto: 31 dicembre 2002, aggiunto: 30 giugno 2003 la comunicazione di inesigibilita' di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), e' presentata entro il 30 tolto: settembre 2005. 4-quinquies. aggiunto: giugno 2006. Per le comunicazioni di inesigibilita' relative ai ruoli di cui al comma 4-quater il termine previsto dall'articolo 19, comma 3, decorre dal 1° tolto: ottobre 2005 aggiunto: luglio 2006.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-04-13;112~art59 · fonte del testo

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