Art. 8 — Disposizioni in materia di atto di accertamento esecutivo per i tributi regionali
Le attivita' di riscossione relative agli atti indicati alla lettera a) del presente comma, emessi a decorrere dal 1° gennaio 2027, o, se precedente, dalla data stabilita da apposita legge regionale, anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano ciascun tributo, sono potenziate mediante le seguenti disposizioni:
- a)l'atto di accertamento relativo a tributi regionali, emesso dalle regioni e dai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ai quali detti enti hanno affidato il servizio di accertamento e di riscossione delle proprie entrate, di seguito denominati «soggetti affidatari», e il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, contengono anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, ovvero l'indicazione che, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 472 del 1997 e, a decorrere dal 1° gennaio 2027, all'articolo 126 del testo unico della giustizia tributaria di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, relative all'esecuzione delle sanzioni. Gli atti devono, altresi', recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari, nonche' l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procedera' alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata. Il contenuto degli atti e' riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, ai sensi delle norme regionali approvate in materia di accertamento con adesione, di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e all'articolo 19 del decreto legislativo n. 472 del 1997 e, a decorrere dal 1° gennaio 2027 al citato articolo 126 del testo unico della giustizia tributaria di cui al decreto legislativo n. 175 del 2024, nonche' in caso di definitivita' dell'atto impugnato. Nei casi di cui al terzo periodo, il versamento delle somme dovute deve avvenire entro sessanta giorni dalla data di perfezionamento della notifica; la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997, e, a decorrere dal 1° gennaio 2027, dall'articolo 38 del testo unico sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, non si applica nei casi di omesso, carente o tardivo versamento delle somme dovute, nei termini di cui ai periodi precedenti, sulla base degli atti ivi indicati;
- b)gli atti di cui alla lettera a) acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste e' affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata. L'esecuzione e' sospesa per un periodo di centottanta giorni dall'affidamento in carico degli atti di cui alla lettera a) al soggetto legittimato alla riscossione forzata; il periodo di sospensione e' ridotto a centoventi giorni ove la riscossione delle somme richieste sia effettuata dal medesimo soggetto che ha notificato l'avviso di accertamento. Le modalita' di trasmissione del carico da accertamento esecutivo al soggetto legittimato alla riscossione sono demandate a un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze; nelle more dell'emanazione di detto decreto, le modalita' di trasmissione del carico da accertamento esecutivo al soggetto legittimato alla riscossione sono stabilite con apposito provvedimento della regione;
- c)la sospensione non si applica con riferimento alle azioni cautelari e conservative, nonche' ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore. La sospensione non opera in caso di accertamenti definitivi, anche in seguito a giudicato, nonche' in caso di recupero di somme derivanti da decadenza dalla rateazione. Il soggetto legittimato alla riscossione forzata, se diverso da quello che ha emesso l'avviso di accertamento esecutivo, informa con raccomandata semplice o posta elettronica il debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione;
- d)in presenza di fondato pericolo debitamente motivato e portato a conoscenza del contribuente per il positivo esito della riscossione, decorsi sessanta giorni dalla notifica degli atti di cui alla lettera a), la riscossione delle somme in essi indicate, nel loro ammontare integrale comprensivo di interessi e sanzioni, puo' essere affidata in carico ai soggetti legittimati alla riscossione forzata anche prima del termine previsto dalle lettere a) e b). Nell'ipotesi di cui alla presente lettera e nel caso in cui il soggetto legittimato alla riscossione forzata, successivamente all'affidamento in carico degli atti di cui alla lettera a), venga a conoscenza di elementi idonei a dimostrare il fondato pericolo di pregiudicare la riscossione, non opera la sospensione di cui alla lettera c) e non deve essere inviata l'informativa ivi prevista;
- e)il soggetto legittimato sulla base del titolo esecutivo, di cui alla lettera a), procede ad espropriazione forzata con i poteri, le facolta' e le modalita' previsti dalle disposizioni che disciplinano l'attivita' di riscossione coattiva;
- f)le regioni e i soggetti affidatari si avvalgono, per la riscossione coattiva delle entrate degli enti, delle norme di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con l'esclusione di quanto previsto all'articolo 48-bis del medesimo decreto n. 602 del 1973 e, a decorrere dal 1° gennaio 2027, dal titolo VI del testo unico versamenti e riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, con esclusione dell'articolo 144 dello stesso testo unico;
- g)ai fini dell'espropriazione forzata, l'esibizione dell'estratto dell'atto di cui alla lettera a), trasmesso al soggetto legittimato alla riscossione con le modalita' determinate con il decreto di cui alla lettera b), tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui il soggetto legittimato alla riscossione, anche forzata, ne attesti la provenienza;
- h)decorso un anno dalla notifica degli atti indicati alla lettera a), l'espropriazione forzata e' preceduta dalla notifica dell'avviso di cui all'articolo 50 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 e, a decorrere dal 1° gennaio 2027, dall'articolo 146 del testo unico versamenti e riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33;
- i)nel caso in cui la riscossione sia affidata all'agente della riscossione ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, a partire dal primo giorno successivo al termine ultimo per la presentazione del ricorso, le somme richieste con gli atti di cui alla lettera a) sono maggiorate degli interessi di mora, nella misura indicata dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 e, a decorrere dal 1° gennaio 2027, dall'articolo 111 del testo unico versamenti e riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, calcolati a partire dal giorno successivo alla notifica degli atti stessi; all'agente della riscossione spettano le quote di cui all'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e, a decorrere dal 1° gennaio 2027, dall'articolo 209, comma 3 del testo unico versamenti e riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, ai fini del successivo riversamento al bilancio dello Stato, ai sensi del comma 4 dello stesso articolo 17 del decreto legislativo n. 112 del 1999 e, a decorrere dal 1° gennaio 2027, dall'articolo 209, comma 4, del testo unico versamenti e riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33;
- l)ai fini della procedura di riscossione di cui al presente comma, i riferimenti contenuti nelle norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo, alla cartella di pagamento e all'ingiunzione di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, si intendono effettuati agli atti indicati nella lettera a). Il dirigente o il soggetto affidatario, con proprio provvedimento, nomina uno o piu' funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione in tutto il territorio nazionale in relazione al credito da escutere. I funzionari responsabili della riscossione sono nominati tra i dipendenti dell'ente o del soggetto affidatario fra persone che sono in possesso almeno di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno superato un esame di idoneita', previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione organizzato dalla regione, dalle associazioni rappresentative degli enti locali e dei soggetti iscritti nella sezione ordinaria dell'albo previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Restano ferme le abilitazioni gia' conseguite in base alle vigenti disposizioni di legge. Il mantenimento dell'idoneita' all'esercizio delle funzioni e' subordinato all'aggiornamento professionale biennale da effettuare tramite appositi corsi. La nomina dei funzionari della riscossione puo' essere revocata con provvedimento motivato. L'atto di cui al comma 1 non e' suscettibile di acquistare efficacia di titolo esecutivo quando e' stato emesso per somme inferiori a 30 euro. Tale limite si intende riferito all'intero debito dovuto, anche derivante da piu' annualita'. Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e puo' essere oggetto di recupero con la successiva notifica degli atti di cui al comma 1 che superano cumulativamente l'importo di cui al primo periodo. Per il recupero di importi fino a 10.000 euro, dopo che l'atto di cui al comma 1 e' divenuto titolo esecutivo, prima di attivare una procedura esecutiva e cautelare, le regioni o gli affidatari devono inviare un sollecito di pagamento con cui avvisano il debitore che il termine indicato nell'atto e' scaduto e che, se non provvede al pagamento entro trenta giorni, saranno attivate le procedure cautelari ed esecutive. Per il recupero degli importi fino a 1.000 euro, non si procede alle azioni cautelari ed esecutive prima del decorso di centoventi giorni dall'invio della comunicazione di cui all'articolo 1, comma 544, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e a decorrere dal 1° gennaio 2027, ai sensi dell'articolo 145, comma 5, del testo unico in materia di versamenti e riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33. In assenza di un'apposita disciplina legislativa regionale, le regioni o i soggetti affidatari, su richiesta del debitore, concedono la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficolta' e secondo il seguente schema:
- a)fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
- b)da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
- c)da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
- d)da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
- e)da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
- f)oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili. Le regioni possono ulteriormente regolamentare con propria legge condizioni e modalita' di rateizzazione delle somme dovute, ferma restando una durata massima non inferiore a trentasei rate mensili per debiti di importi superiori a euro 6.000,01. In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui ai commi 5 e 6, la dilazione concessa puo' essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di settantadue rate mensili, o per il periodo massimo disposto dalle regioni a norma del comma 6, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del comma 9. Ricevuta la richiesta di rateazione, le regioni o i soggetti affidatari possono iscrivere l'ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure esecutive gia' avviate alla data di concessione della rateazione. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate, anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non puo' piu' essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto e' immediatamente riscuotibile in unica soluzione. Le rate mensili nelle quali il pagamento e' stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi trenta giorni dall'esecutivita' dell'atto di cui al comma 1 e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora calcolati al tasso di interesse legale, che puo' essere maggiorato di non oltre due punti percentuali dalle regioni con apposita legge. I costi di elaborazione e di notifica degli atti e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e sono di seguito determinati:
- a)una quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore», pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutivita' dell'atto di cui al comma 1, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;
- b)una quota denominata «spese di notifica ed esecutive», comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, gli oneri e le eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 14 aprile 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 aprile 2023, n. 100, nonche' dai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie. Le disposizioni di cui ai commi da 3 a 12 si applicano anche in caso di emissione delle ingiunzioni previste dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato di cui al regio decreto n. 639 del 1910 fino all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1. In caso di affidamento, da parte delle regioni, dell'attivita' di riscossione delle proprie entrate all'agente della riscossione si applicano esclusivamente le disposizioni di cui al comma 1. Allo scopo di facilitare le attivita' di riscossione delle regioni si applicano le seguenti disposizioni in materia di accesso ai dati:
- a)ai fini della riscossione, anche coattiva, gli enti e, per il tramite degli enti medesimi, i soggetti ai quali gli enti creditori hanno affidato il servizio di riscossione delle proprie entrate sono autorizzati ad accedere gratuitamente alle informazioni relative ai debitori presenti nell'Anagrafe tributaria, ivi inclusi i dati e le informazioni di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605;
- b)gli enti, sotto la propria responsabilita', consentono a tal fine ai soggetti affidatari l'utilizzo dei servizi di cooperazione informatica forniti dall'Agenzia delle entrate, nel rispetto delle prescrizioni normative e tecniche vigenti e previa nomina di tali soggetti a responsabili esterni del trattamento ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali;
- c)restano ferme, per i soggetti di cui alla lettera a), le modalita' di accesso telematico per la consultazione delle banche dati catastale e ipotecaria, nonche' del pubblico registro automobilistico. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentiti le regioni e il Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le modalita' di accesso ai dati di cui al comma 15 esclusivamente per le finalita' e nei limiti ivi previsti. Il provvedimento introduce adeguate misure di sicurezza, di natura tecnica e organizzativa, per la trasmissione dei dati e per la relativa conservazione, che non puo' superare i dieci anni. Si applica l'articolo 1, commi da 809 a 813, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Testo vigente dal 11 agosto 2026
