Art. 52 — Procedimento di vendita

La vendita dei beni pignorati e' effettuata, mediante pubblico incanto o nelle altre forme previste dal presente decreto, a cura del concessionario, senza necessita' di autorizzazione dell'autorita' giudiziaria. L'incanto e' tenuto e verbalizzato dall'ufficiale della riscossione. Il debitore ha facolta' di procedere alla vendita del bene pignorato o ipotecato al valore determinato ai sensi degli articoli 68, 79 e 80, comma 2, lettera b), con il consenso dell'agente della riscossione, il quale interviene nell'atto di cessione e al quale e' interamente versato il corrispettivo della vendita. L'eccedenza del corrispettivo rispetto al debito e' rimborsata al debitore entro i dieci giorni lavorativi successivi all'incasso. Nel caso in cui il debitore eserciti la facolta' di cui al comma 2-bis, la vendita del bene deve aver luogo entro i cinque giorni antecedenti la data fissata, ai sensi degli articoli 66 e 78, per il primo incanto, ovvero la nuova data eventualmente fissata per effetto della nomina di cui all'articolo 80, comma 2, lettera b). Se la vendita di cui al comma 2-ter non ha luogo nei cinque giorni antecedenti la data fissata per il primo incanto e vi e' necessita' di procedere al secondo, il debitore, entro il giorno che precede tale incanto, puo' comunque esercitare la facolta' prevista dal comma 2-bis al prezzo stabilito ai sensi degli articoli 69 e 81. ((2-quinquies. Nel caso in cui il debitore intenda procedere direttamente, ai sensi del comma 2-bis, alla vendita di immobili censibili nel catasto edilizio urbano senza attribuzione di rendita catastale, quali fabbricati in corso di costruzione, fabbricati collabenti, fabbricati in corso di definizione, lastrici solari e aree urbane, il medesimo debitore puo' procedere, con il consenso dell'agente della riscossione, alla vendita del bene pignorato o ipotecato, al valore determinato, in deroga al comma 2-bis, da perizia inoppugnabile effettuata dall'Agenzia delle entrate in base agli accordi stipulati con lo stesso agente della riscossione ai sensi dell'articolo 64, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e nei termini ivi stabiliti, su richiesta presentata dal debitore all'agente. Il rimborso dei costi sostenuti per l'effettuazione della perizia e' posto a carico del debitore ed e' versato all'agente della riscossione unitamente al corrispettivo della vendita di cui al comma 2-bis, ovvero, in mancanza di vendita, entro il termine di novanta giorni dalla consegna della perizia. Decorso tale termine in assenza di pagamento, l'agente della riscossione puo' procedere alla riscossione coattiva delle somme dovute unitamente alle spese esecutive di cui all'articolo 17, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112)) 122

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 21 giugno 2022, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2022, n. 122

122

Il D.L. 21 giugno 2022, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2022, n. 122, ha disposto (con l'art. 6-ter, comma 2) che "Le disposizioni del comma 2-quinquies dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

Testo vigente dal 20 agosto 2022 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 415/1996

    Ha colpito questo articolo
    27 dicembre 1996

    È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 24 e 113 Cost., l'art. 52, secondo comma, lettera b), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (recante: "Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito"), nella parte in cui non prevede che possa essere proposta opposizione di terzo all'esecuzione forzata per realizzazione di crediti di imposta attraverso espropriazione di beni acquistati con atto pubblico di data anteriore al verificarsi del presupposto dell'imposta, in quanto - premesso che è stata già dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma impugnata, nella parte in cui non prevedeva che il coniuge del debitore potesse proporre opposizione di terzo per i beni mobili ad esso pervenuti per atto pubblico di donazione anteriore al matrimonio (sentenza n. 358/1994) o al verificarsi del presupposto dell'imposta (sentenza n. 444/1995), avendo la Corte ritenuto che una preclusione dell'opposizione così assoluta eccedesse sia la misura della speciale protezione da assicurare alla pronta realizzazione del credito fiscale, sia l'esigenza di prevenire ed evitare frodi e simulazioni - lo stesso criterio deve trovare applicazione per i familiari del contribuente, dovendosi ricondurre la non proponibilità dell'opposizione per essi prevista nei limiti richiesti dalla ragione che la giustifica, giacché la preclusione stessa non può ragionevolmente essere così estesa da comprendere i beni acquistati con atto pubblico di data anteriore al verificarsi del presupposto al quale si collega il rapporto obbligatorio tributario, sino ad escludere anche in tal caso la possibilità di dimostrare in giudizio la proprietà del bene pignorato. - Circa la preminente esigenza di pronta realizzazione del credito fiscale, v. "ex multis", S. nn. 42/1964 e 93/1964; - riguardo alla necessità che detta esigenza trovi la sua misura ed un ragionevole limite nella rispondenza alle finalità che la giustificano, cfr. S. nn. 358/1994 e 444/1995, 'ex plurimis'. red.: G. Leo

    Art. 52 Riscossione imposte sul reddito

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  • Sentenza n. 358/1994

    Ha colpito questo articolo
    27 luglio 1994

    La preminente esigenza di realizzazione del credito fiscale nella riscossione coattiva delle imposte dirette - esigenza che è quella di riscuotere con speditezza le imposte non pagate, procedendo all'espropriazione dei beni mobili che, per il luogo in cui si trovano, si presume siano del debitore, ponendo anche ragionevoli limitazioni alla prova contraria ed all'opposizione di terzi, che affermino di essere proprietari dei beni pignorati - deve trovare la sua misura, ed un ragionevole limite, nella rispondenza alle finalità che la giustificano, non certamente consistenti nella soddisfazione del credito esattoriale in qualunque modo ciò avvenga, anche mediante l'espropriazione di beni che, con certezza e senza che vi sia il rischio di fraudolente elusioni, non appartengono al contribuente moroso. Alla stregua di tali principi, più che una limitazione ragionevolmente rigorosa, appare una preclusione assoluta quella imposta al coniuge al quale, con riferimento ai beni mobili pignorati nella casa di abitazione del debitore, è consentita l'opposizione solo per i beni dotali destinati a sostenere gli oneri del matrimonio. Questa preclusione non si giustifica nella sua assolutezza, ed è palesemente irragionevole, in relazione alle suddette finalità che giustificano la particolare preminenza dell'esecuzione esattoriale mediante limitazioni alle opposizioni, oltre che non coerente con l'esigenza di agevolare la formazione della famiglia finendo, con violazione degli artt. 3 e 31 Cost., con il collocare il coniuge nella stessa posizione del coobbligato. Conseguentemente, pur in quadro normativo che, per l'opposizione di terzo, differenzi la posizione del coniuge rispetto a quella di qualsiasi altro soggetto (il quale può infatti dimostrare l'appartenenza del bene mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata di data certa, anteriore a quella di consegna del ruolo), con un'ampiezza che il legislatore può discrezionalmente determinare, l'art. 52, secondo comma, lett. b), d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, deve essere dichiarato incostituzionale, nella parte in cui non prevede che il coniuge del debitore possa proporre opposizione di terzo per i beni mobili ad esso pervenuti per atto pubblico di donazione di data anteriore al matrimonio. - Su analoghe questioni sollevate, ma con indicazione di diversi profili e parametri, nei confronti della stessa disposizione e, in precedenza, di quelle di contenuto sostanzialmente identico dei testi unici delle imposte dirette del 29 gennaio 1958, n. 645 (art. 207) e del r.d. 17 ottobre 1922, n. 1401 (art. 63), S. nn. 42/1964, 93/1964, 129/1968, 107/1969 e O. nn. 283/1984, 123/1986, nonché, da ultimo, O. n. 374/1991. Sul fondamento della norma v. anche S. n. 87/1962. red.: F.S. rev.: S.P.

    Art. 52 Riscossione imposte sul reddito

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  • Sentenza n. 436/2001

    Questione infondata
    28 dicembre 2001

    In materia di opposizione di terzo all’esecuzione esattoriale deve escludersi l’esistenza di una previsione normativa dalla quale sia dato, anche indirettamente, desumere la presunzione di appartenenza alla comunione legale dei beni presenti nella casa coniugale, onde ciascun coniuge potrebbe opporre tale presunzione ai terzi estranei alla comunione. Al riguardo, l’art. 159, cod. civ., esprime soltanto la volontà legislativa, in difetto di contraria manifestazione dell’autonomia privata dei coniugi, di assoggettare il loro regime patrimoniale alla comunione legale e non implica, alla stregua del fenomeno descritto dall’art. 2729 cod. civ., l’esistenza di una tale presunzione; del resto, l’art. 219, secondo comma, cod. civ., il quale prevede una presunzione di appartenenza ai coniugi dei beni in comunione indivisa, opera, secondo l’interpretazione giurisprudenziale, nei soli rapporti fra coniugi e non anche in quelli fra essi (o uno di essi) ed i terzi. Non sono pertanto fondate, in quanto formulate sulla base dell’erroneo presupposto interpretativo dell’esistenza di detta presunzione, le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 52, secondo comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nel testo anteriore alla sostituzione disposta dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 e dell’art. 58, terzo comma, dello stesso d.P.R. n. 602 del 1973, nel testo sostituito dal medesimo decreto legislativo n. 46 del 1999, censurati, per violazione degli artt. 3, 29, 31, 41 e 47 della Costituzione, sotto il profilo che non darebbero “rilievo” alla situazione di comunione legale tra i coniugi, e non consentirebbero al coniuge opponente di limitarsi a dedurre che i beni devono presumersi oggetto di comunione legale, con il conseguente onere per il creditore procedente di dimostrare il contrario, al fine di assoggettare a pignoramento i beni nella loro integralità. A.M.M.

    Art. 52 Riscossione imposte sul reddito · Art. 1 Delega al Governo per il riordino della disciplina relativa alla riscossione · Art. 3 cost. · Art. 29 cost.

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 20 agosto 2022

Confronto con la versione in vigore dal 21 agosto 2013 al 20 agosto 2022. 205 parole aggiunte.

… prevista dal comma 2-bis al prezzo stabilito ai sensi degli articoli 69 e 81. aggiunto: 2-quinquies. Nel caso in cui il debitore intenda procedere direttamente, ai sensi del comma 2-bis, alla vendita di immobili censibili nel catasto edilizio urbano senza attribuzione di rendita catastale, quali fabbricati in corso di costruzione, fabbricati collabenti, fabbricati in corso di definizione, lastrici solari e aree urbane, il medesimo debitore puo' procedere, con il consenso dell'agente della riscossione, alla vendita del bene pignorato o ipotecato, al valore determinato, in deroga al comma 2-bis, da perizia inoppugnabile effettuata dall'Agenzia delle entrate in base agli accordi stipulati con lo stesso agente della riscossione ai sensi dell'articolo 64, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e nei termini ivi stabiliti, su richiesta presentata dal debitore all'agente. Il rimborso dei costi sostenuti per l'effettuazione della perizia e' posto a carico del debitore ed e' versato all'agente della riscossione unitamente al corrispettivo della vendita di cui al comma 2-bis, ovvero, in mancanza di vendita, entro il termine di novanta giorni dalla consegna della perizia. Decorso tale termine in assenza di pagamento, l'agente della riscossione puo' procedere alla riscossione coattiva delle somme dovute unitamente alle spese esecutive di cui all'articolo 17, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 21 giugno 2022, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2022, n. 122

    Il D.L. 21 giugno 2022, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2022, n. 122, ha disposto (con l'art. 6-ter, comma 2) che "Le disposizioni del comma 2-quinquies dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;602~art52 · fonte del testo

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