Corte costituzionale

Sentenza n. 140/1993

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 06/04/1993 · relatore Vincenzo Caianello

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto

degli artt. 22, 98, 65 e 69 del codice penale, promosso con ordinanza

emessa il 29 febbraio 1992 dal Tribunale per i minorenni di Catania

in composizione di giudice per l'udienza preliminare nel procedimento

penale a carico di Zagarella Giancarlo, iscritta al n. 289 del

registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1993 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un procedimento penale a carico di minore,

imputato di omicidio volontario aggravato, il Tribunale per i

minorenni di Catania, in composizione di giudice per l'udienza

preliminare, ha sollevato, con ordinanza del 29 febbraio 1992,

questione di legittimità costituzionale degli artt. 22, 98, 65 e 69

del codice penale, i quali rendono possibile l'applicazione della

pena dell'ergastolo ad imputato minorenne, in riferimento agli artt.

2, 3, primo comma, 10, primo comma, 27, terzo comma e 31, secondo

comma, della Costituzione.

Quanto alla rilevanza della questione, il Tribunale afferma di

dover decidere sull'ammissibilità del giudizio abbreviato di cui

agli artt. 438 e seguenti del codice di procedura penale: la

decisione dovrebbe essere negativa, se la pena astrattamente

applicabile per il reato fosse l'ergastolo, giusta quanto stabilito

dalla Corte costituzionale con sentenza n. 176 del 1991.

Quanto al merito della questione, il collegio remittente ritiene

che la detta possibilità di applicazione dell'ergastolo a carico del

minore si ponga in contrasto con gli artt.:

2 della Costituzione, per lesione dei diritti inviolabili

dell'infanzia e per inosservanza dei doveri inderogabili di

solidarietà;

3, primo comma, della Costituzione, per la disparità di

trattamento tra minori imputati di reati punibili edittalmente con

l'ergastolo, in grado di giovarsi della diminuente della minore età

a norma dell'art. 65, n. 2, c.p. (che trasforma la pena massima in

quella della reclusione da venti a ventiquattro anni), e minori

imputati di reati punibili con l'ergastolo per effetto dell'operare

di una circostanza aggravante, non in grado di beneficiare della

accennata trasformazione: solo ai primi è consentito l'accesso al

rito alternativo, precluso viceversa ai secondi in ragione della

possibile prevalenza, ex art. 69 c.p., dell'aggravante sulla

diminuente della minore età;

10, primo comma, della Costituzione, per non essersi

l'ordinamento giuridico italiano conformato a numerose norme pattizie

del diritto internazionale vigenti in materia, che impongono un

trattamento penalistico differenziato ai minori (Dichiarazione

universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948; Dichiarazione

di Ginevra del 24 novembre 1924; Dichiarazione dei diritti del

fanciullo del 20 novembre 1959; Risoluzione 29 novembre 1985,

cosiddette Regole di Pechino; Convenzione sui diritti del fanciullo

del 20 novembre 1989);

27, terzo comma, della Costituzione, per contrarietà

dell'ergastolo inflitto a minore con la funzione rieducativa della

pena e con il senso d'umanità recepito dalla coscienza sociale, a

sua volta espressa nelle sopra richiamate norme internazionali;

31, secondo comma, della Costituzione, per difetto di

particolare protezione dell'infanzia sotto "apparenti esigenze di

formale uguaglianza".

2. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, tramite l'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo

dichiararsi non fondata la questione.

L'Avvocatura erariale osserva che la condanna all'ergastolo non

ostacola in concreto una serie di benefici che escludono il carcere a

vita, quali la liberazione condizionale (art. 176 c.p.), i permessi

premio e la semilibertà previsti dall'ordinamento penitenziario

(legge 26 luglio 1975, n. 354), la sospensione del processo per la

messa in prova (art. 28 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448); la

possibilità di individualizzare e rendere flessibile il trattamento

in sede esecutiva, in linea con l'esigenza indicata dalla Corte

costituzionale (sentenza n. 125 del 1992), esclude pertanto i

denunziati profili di contrasto con gli artt. 2, 27 e 31 della

Costituzione.

Quanto alla pretesa violazione del principio di eguaglianza,

l'Avvocatura rileva che la graduabilità della pena attraverso la

valutazione comparativa delle circostanze da parte del giudice

corrisponde ad un'insindacabile scelta di politica legislativa, e che

comunque i termini posti a raffronto dal remittente sono

obiettivamente diversi.

Né, infine, secondo l'interveniente, le norme di diritto

internazionale invocate nell'ordinanza di rimessione vietano la

comminatoria dell'ergastolo ai minori, limitandosi a prescrivere

soltanto dei correttivi, quali appunto presenti nell'ordinamento

italiano in sede di esecuzione della pena. Considerato in diritto

1. - Viene sottoposto a sindacato di costituzionalità il

combinato disposto degli artt. 22 (che definisce la pena

dell'ergastolo), 98 (che stabilisce i limiti di imputabilità dei

minori di anni diciotto e maggiori di anni quattordici, disponendo

altresì che per questi soggetti "la pena è diminuita"), 65 (il

quale nel n. 2 stabilisce che, quando ricorre un'attenuante, la pena

dell'ergastolo è sostituita con quella della reclusione da venti a

ventiquattro anni) e 69 (che disciplina il giudizio di comparazione

tra circostanze aggravanti e attenuanti) del codice penale.

Il dubbio di costituzionalità delle norme denunciate muove dal

rilievo che esse rendano possibile, per i delitti punibili con la

pena edittale dell'ergastolo, l'applicazione di detta pena anche ai

minori, profilandosi in tal modo un contrasto con gli artt.: 2, 3,

primo comma, 10, primo comma, 27, terzo comma e 31, secondo comma,

della Costituzione.

In particolare, relativamente all'art. 2 della Costituzione, per

il venir meno del "dovere della Repubblica di garantire i diritti

inviolabili dell'infanzia" nonché dei "doveri inderogabili di

solidarietà verso i minori"; relativamente all'art. 27, terzo comma,

della Costituzione, perché l'irrogazione della pena dell'ergastolo

ad imputato minorenne da un lato comprometterebbe l'esigenza

rieducativa ostacolando il trattamento pedagogico, peculiare per il

condannato che versi nella speciale condizione determinata dall'età,

e dall'altro contrasterebbe con il "corrente senso di umanità fatto

proprio dalla attuale coscienza sociale, ben interpretata dalle

numerosissime convenzioni internazionali a tutela dell'infanzia alle

quali l'Italia ha prestato adesione"; relativamente all'art. 31,

secondo comma, della Costituzione, perché si viene meno al precetto

costituzionale che, imponendo "il dovere di protezione

dell'infanzia", impedisce di poter equiparare il minore all'adulto

per "un'apparente esigenza di formale uguaglianza"; relativamente

all'art. 3, primo comma, della Costituzione, per la disparità di

trattamento che si determinerebbe tra il minore imputato di un reato

meno grave ma punibile, come nella specie, con l'ergastolo, a causa

del concorso di una circostanza aggravante, ed il minore imputato di

un delitto più grave punibile edittalmente con l'ergastolo, perché,

mentre il secondo si gioverebbe automaticamente della diminuente

della minore età, il primo potrebbe non giovarsene per effetto della

comparazione con la circostanza aggravante; relativamente all'art.

10, primo comma, della Costituzione, per non essersi l'ordinamento

giuridico italiano conformato a numerose norme pattizie del diritto

internazionale vigenti in materia che sono assurte a principi

"generalmente riconosciuti dalla comunità degli Stati", i quali

impongono un trattamento penalistico differenziato per i minori

(Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948;

Dichiarazione di Ginevra del 24 novembre 1924; Dichiarazione dei

diritti del fanciullo del 20 novembre 1959; Risoluzione dell'O.N.U.

29 novembre 1985, cosiddette Regole di Pechino; Convenzione sui

diritti del fanciullo del 20 novembre 1989).

2. - Le questioni sono inammissibili.

Si osserva difatti che, considerate nel loro complesso, esse

pongono un quesito di carattere legislativo cui la Corte, in ragione

dei suoi poteri, non può dare adeguata risposta con una sentenza di

illegittimità costituzionale delle norme denunciate.

Nell'ordinanza di rinvio si lamenta in sostanza che, quando la

comparazione da compiersi ai sensi dell'art. 69 c.p. (come modificato

dall'art. 6 del decreto-legge n. 99 del 1974, convertito dalla legge

n. 220 del 1974) tra circostanze aggravanti e circostanze attenuanti

- fra le quali ultime è compresa (art. 69, quarto comma, in

relazione all'art. 70, secondo comma, c.p.) quella inerente alla

minore età - si concluda con un giudizio di subvalenza di questa

diminuente (prevista dall'art. 98, primo comma, c.p.) rispetto ad una

o più aggravanti, anche il minore può essere assoggettato alla pena

dell'ergastolo. Una previsione, questa, che si assume in contrasto,

sotto vari profili, con i parametri costituzionali invocati (artt. 2,

3, primo comma, 10, primo comma, 27, terzo comma e 31, secondo comma,

della Costituzione), onde l'illegittimità costituzionale delle norme

da cui essa discende.

Al riguardo si deve ricordare che, prima della modifica introdotta

dalla riforma del 1974 all'art. 69 del codice penale, la diminuente

prevista in ragione della minore età dell'imputato trovava comunque

- per la sua autonomia dal meccanismo di comparazione delle

circostanze eterogenee - applicazione prima di ogni altra valutazione

riguardante la determinazione della pena, il che escludeva la

possibilità, anche astratta, della assoggettabilità dell'imputato

minorenne alla pena dell'ergastolo.

Intervenuta detta novella - ispirata peraltro ad una linea di

politica criminale di minor rigore rispetto a quella precedente - che

ha stabilito l'applicabilità del meccanismo di comparazione previsto

dall'art. 69 del codice penale fra tutte le circostanze aggravanti e

tutte quelle attenuanti, ivi comprese le circostanze inerenti alla

persona del colpevole, tra le quali, per chiaro dettato normativo

(art. 70, secondo comma, c.p.) e per costante giurisprudenza, è

ricompresa la diminuente della minore età prevista dall'art. 98 del

codice penale, si è determinata l'applicabilità al minore della

pena dell'ergastolo. Ciò nell'ipotesi in cui, nel concorso fra

aggravanti (tali da comportare la pena dell'ergastolo) ed attenuanti,

la valutazione comparativa del giudice dovesse concludersi per la

prevalenza delle prime, nonché, quando si tratti di un reato già di

per sé punibile con la pena edittale dell'ergastolo, qualora la

valutazione si concluda con un giudizio di equivalenza.

È la prima delle sopra riferite ipotesi normative che il giudice

a quo intende denunciare dovendone fare applicazione allo scopo di

valutare i presupposti per l'ammissibilità del rito abbreviato che,

come è noto, è escluso (sent. n. 176 del 1991, ord. n. 163 del

1992) quando il reato ascritto all'imputato è in astratto punibile

con l'ergastolo, non potendo il giudice per l'udienza preliminare

effettuare il giudizio comparativo che spetta al giudice del

dibattimento.

3. - Ciò premesso, va considerato che, indipendentemente

dall'incidenza che l'astratta previsione della punibilità del minore

con l'ergastolo assume sul piano processuale, ai fini

dell'ammissibilità del rito abbreviato, sul piano sostanziale tale

previsione nella realtà giudiziaria assume un significato più

teorico che effettivo.

Indipendentemente dunque dalla finalità che sembra essere

perseguita dal giudice a quo - di consentire almeno all'imputato

minore di accedere sempre al rito abbreviato ed agli annessi

benefici, che sono invece preclusi in via generale nei processi con

imputati per reati punibili con la pena dell'ergastolo - per quel che

riguarda l'aspetto centrale della questione, che investe le norme di

diritto sostanziale, il loro concreto atteggiarsi nella realtà

giudiziaria è indicativo di una sostanziale diversità di

trattamento del minore adeguata alla sua condizione, anche per quel

che riguarda l'irrogazione della massima pena.

4. - Tuttavia, nonostante tali considerazioni, resta pur sempre

l'esigenza di adeguare l'ordinamento positivo a quella linea più

volte messa in evidenza da questa Corte (sentt. n. 125 del 1992; n.

128 del 1987) di un sistema punitivo che per il minore risulti sempre

più diversificato, sia sul piano sostanziale che su quello

processuale.

Una volta che ci si ponga di fronte a tale esigenza ci si avvede

come varie potrebbero essere le soluzioni adatte a soddisfarla, data

la pluralità di scelte possibili che solo il legislatore è in grado

di effettuare.

Va difatti rilevato che, qualora ci si prospettasse il problema

per esigenze di carattere processuale - come nel caso in esame, in

cui esso è venuto in evidenza con esclusivo riferimento alla

applicabilità del rito abbreviato, con risvolti, come è noto, di

diritto sostanziale, per l'incidenza sulla determinazione della pena

- potrebbe apparire incongruo agire sul piano della disciplina

dettata dal codice penale, dato che l'accennato problema potrebbe

essere risolto con un intervento sulle norme processuali: una

soluzione questa che, peraltro, a parte le serie difficoltà di

pervenire al risultato al di fuori della sede legislativa, è

preclusa in questa sede, non essendo comunque stata impugnata la

relativa disciplina, come derivante dalle pronunce di questa Corte

(sent. n. 176 del 1991; ord. n. 163 del 1992), per effetto delle

quali il rito abbreviato non è ammesso per i processi con imputati

di reati punibili in astratto con la pena dell'ergastolo.

Se invece si potesse prescindere dall'occasione e dal motivo che

hanno dato luogo all'incidente di costituzionalità ed intervenire

esclusivamente sulle norme di diritto sostanziale denunciate, una

sentenza meramente caducatoria sarebbe inadeguata, occorrendo

all'uopo un intervento normativo selettivo che definisca le ipotesi

in cui l'esonero dal bilanciamento di circostanze possa avvenire; e

ciò per evitare il prodursi di effetti eccedenti la finalità del

quesito. Senza tale delimitazione, difatti, la pronuncia produrrebbe

l'effetto di assicurare la prevalenza della diminuente in questione,

anche quando non si sia in presenza di reati punibili con

l'ergastolo, perché si andrebbe ad incidere in generale sulla

disciplina della comparazione di circostanze eterogenee in rapporto

al minore.

Come si vede il risultato che si intenderebbe raggiungere sul piano del diritto sostanziale rende necessario un intervento

sostitutivo del legislatore, che definisca, nell'ambito di una

pluralità di scelte, la portata e l'ampiezza della modifica.

Un intervento questo che, per le esigenze poste in evidenza, è

auspicabile che venga assicurato quanto prima per adeguare la

situazione normativa a quella linea, già posta più volte in

evidenza da questa Corte, di diversificare il più possibile il

trattamento del minore dalla disciplina punitiva generale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale

del combinato disposto degli artt. 22, 98, 65 e 69 del codice penale,

sollevate dal Tribunale per i minorenni di Catania, in composizione

di giudice per l'udienza preliminare, in riferimento agli artt. 2, 3,

primo comma, 10, primo comma, 27, terzo comma e 31, secondo comma,

della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 1° aprile 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 6 aprile 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:140 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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