Art. 139 — Modifica dell'articolo 116 delle norme sugli assegni bancari, circolari e su titoli speciali dell'istituto di emissione, e dei Banchi di Napoli e di Sicilia

Nell'articolo 116 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, dopo il primo comma e' inserito il seguente: "Nei casi piu' gravi la condanna per uno dei delitti previsti nei numeri 1 e 2 del comma precedente importa, indipendentemente dall'applicazione dell'articolo 69 del codice penale, la pubblicazione della sentenza di condanna e il divieto di emettere assegni bancari o postali per un periodo da uno a tre anni".

Testo vigente dal 30 novembre 1981

Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 172/1990

    Questione infondata
    4 aprile 1990

    Questione già dichiarata infondata e successivamente manifestamente infondata. - S. n. 169/1985 e O. nn. 461/1987, 1100/1988 e 434/1989.

    Art. 25 cost. · Art. 139 Modifiche al sistema penale · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

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  • Ordinanza n. 434/1989

    Questione infondata
    25 luglio 1989

    Questione già dichiarata non fondata e manifestamente infondata. - v. S. n. 169/1985, O. nn. 461/1987, 1100/1988.

    Art. 25 cost. · Art. 139 Modifiche al sistema penale · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 327/1985

    Questione infondata
    11 dicembre 1985

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 27, 35 e 41 Cost., dell'art. 116, secondo comma, r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736, nel testo di cui all'art. 139 l. 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui prevede, "nei casi più gravi", che la condanna per emissione di assegni a vuoto, importi il "divieto di emettere assegni bancari o postali per un periodo da uno a tre anni", in quanto, tale questione è stata già ritenuta non fondata, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. e la stessa pronuncia ha anche sottolineato la "intrinseca giustificatezza" della sanzione accessoria in parola (che, di per sé, non penalizza l'esplicazione dell'attività lavorativa, ne' la libera iniziativa economica) e l'ha definita "adegua(ta) in modo evidente alle caratteristiche dei delitti configurati dai nn. 1 e 2 del primo comma dell'articolo impugnato": con ciò implicitamente confutando anche le censure riguardanti gli artt. 35 e 41 Cost.. - S. n. 169/1985.

    Art. 139 Modifiche al sistema penale · Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 35 cost.

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689~art139 · fonte del testo

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