Corte costituzionale

Ordinanza n. 20/1983

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 01/02/1983 · relatore Ettore Gallo

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 69, u.c.,

cod. pen. (Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti) promosso

con ordinanza emessa il 26 gennaio 1979 dal Pretore di Salò, nel

procedimento penale a carico di Garatti Giuseppe, iscritta al n. 810

del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 15 del 16 gennaio 1980.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 21 dicembre 1982 il Giudice

relatore Ettore Gallo.

Ritenuto che, con ord. 26 gennaio 1979, il Pretore di Salò,

sull'eccezione avanzata dal difensore nel corso di un procedimento

penale contro tale Garatti Giuseppe, sollevava questione di

legittimità costituzionale dell'art. 69 u.c. cod. pen. in relazione

all'art. 3 Cost.,

che, ad avviso del Pretore, il legislatore avrebbe graduato le

pene, nei riguardi di reati appartenenti ad una stessa categoria, sia

attraverso la configurazione di circostanze aggravanti, sia attraverso

il mutamento del nomen iuris.

che, però - sempre ad avviso del primo giudice - l'art. 69 cod.

pen. consente il giudizio di bilanciamento esclusivamente in rapporto

alle vere e proprie circostanze del reato, in senso tecnico, ma non

anche con riguardo a quelle che il legislatore avrebbe assunto "quali

elementi costitutivi di uno stesso reato base", con ciò violando il

principio di uguaglianza.

che la parte privata non si è costituita, mentre ha spiegato

intervento il Presidente del Consiglio dei ministri il quale, tramite

l'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto che la questione sia

dichiarata infondata.

Considerato che, pur essendovi effettivamente sul punto uno

specifico principio contrario già espresso da questa Corte con

riguardo al ben diverso interesse tutelato dalla fattispecie di cui

all'art. 341 rispetto a quello di cui all'art. 594 cod. pen., per cui

sembra azzardato parlare di reati appartenenti alla stessa categoria

(sent. n. 109 del 2 luglio 1968), tuttavia deve darsi precedenza alla

questione di rilevanza, che il Pretore non si è nemmeno proposto, e in

ordine alla quale non è dato, perciò, alcun cenno alla fattispecie

concreta, rispetto a cui il primo giudice si limita ad affermare

apoditticamente la pregiudizialità della sollevata questione,

che, per tal modo, in conformità alla costante giurisprudenza di

questa Corte, resta insoddisfatta la prescrizione dell'art. 23, secondo

comma, l. 11 marzo 1953 n. 87 (sentenze 108, 109 e 158/82),

che conseguentemente la questione va dichiarata inammissibile per

difetto di motivazione sulla rilevanza.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale sollevata, con ord. 26 gennaio 1979, dal Pretore di

Salò nei confronti dell'art. 69 u.c. cod. pen., in relazione all'art.

3 Cost.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:20 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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