Corte costituzionale

Sentenza n. 168/1994

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 28/04/1994 · relatore Vincenzo Caianello

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 17 e 22 del

codice penale, promosso con ordinanza emessa il 2 dicembre 1993 dal

Tribunale per i minorenni delle Marche nel procedimento penale a

carico di Potenziani Giulio, iscritta al n. 797 del registro

ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 12 aprile 1994 il Giudice relatore

Vincenzo Caianiello;

Udito l'Avvocato dello Stato Stefano Onufrio per il Presidente del

Consiglio dei Ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio penale a carico di un minore,

imputato di un reato punibile con la pena dell'ergastolo (omicidio

volontario aggravato commesso in danno di ascendente), il Tribunale

per i minorenni delle Marche di Ancona ha sollevato questione di

legittimità costituzionale degli artt. 17 e 22 del codice penale,

nella parte in cui tali norme non escludono l'applicabilità della

pena dell'ergastolo nei riguardi del minorenne, in riferimento agli

artt. 10, primo comma, 27, terzo comma e 31, secondo comma, della

Costituzione.

2. - La proposizione della questione è preceduta, nel contesto

della stessa ordinanza, dalla reiezione di due eccezioni di

illegittimità costituzionale proposte dalle parti: l'una,

prospettata dalla difesa dell'imputato, riguardante la preclusione al

rito abbreviato in presenza di imputazione di reato punibile in

astratto con la pena dell'ergastolo; l'altra, prospettata dal

pubblico ministero, incentrata sulle disposizioni del codice penale

in tema di circostanze (artt. 69 e 70) nella parte in cui consentono

che anche la circostanza di cui all'art. 98 dello stesso codice entri

in gioco nel meccanismo di comparazione. Riguardo a quest'ultima

eccezione, in particolare, il giudice a quo richiama alcuni passaggi

della sentenza n. 140 del 1993 di questa Corte.

3. - Ciò premesso, il Tribunale rimettente ritiene di

individuare, piuttosto, un contrasto tra i parametri costituzionali

sopra citati e gli artt. 17 e 22 del codice penale (che

rispettivamente stabiliscono il "catalogo" delle pene e la

definizione normativa della pena perpetua), nella parte in cui detti

articoli non escludono l'applicabilità della pena dell'ergastolo nei

confronti dell'imputato minorenne; una omissione, questa, che, ad

avviso del giudice a quo, si porrebbe in contrasto:

a) con l'art. 10, primo comma, della Costituzione, per non

essersi l'ordinamento italiano "adeguato a numerose norme pattizie

del diritto internazionale vigente in materia" (norme che il

rimettente non specifica);

b) con l'art. 27, terzo comma, della Costituzione, per

compromissione dell'esigenza rieducativa e di trattamento pedagogico

del minore;

c) con l'art. 31, secondo comma, della Costituzione, per

violazione del precetto che impone la protezione dell'infanzia e

della gioventù.

4. - Non risolutivo, in questa prospettiva, risulterebbe

l'enunciato contenuto nella già richiamata sentenza n. 140 del 1993,

secondo cui il concreto atteggiarsi della realtà giudiziaria è " ..

indicativo di una sostanziale diversità di trattamento del minore

adeguata alla sua condizione, anche per quel che riguarda

l'irrogazione della massima pena ..", giacché il fatto che in

concreto i giudici minorili si astengano dall'applicare la pena

perpetua non elide la possibilità astratta di tale applicazione.

5. - La censura di illegittimità costituzionale muove proprio

dalla riconosciuta (sentenza n. 140/1993 cit.) esigenza "di un

sistema punitivo che per il minore risulti sempre più diversificato

sia sul piano sostanziale che su quello processuale ..": non si

comprende - afferma il rimettente - la previsione di un articolato

sistema normativo per il minore (dal processo penale minorile come

tale, agli istituti peculiari quale quello della "messa alla prova",

mirato ad accelerare l'uscita del giovane dal circuito penale; dalla

esigenza di specializzazione del giudizio attraverso la presenza dei

componenti esperti del collegio, al principio di adeguamento del

processo all'esigenza educativa e risocializzante ex art. 1 del

d.P.R. n. 448 del 1988) se poi, accanto a questo complesso di norme,

finalizzate tutte ad un trattamento spiccatamente differenziato in

ragione della specificità della condizione del minore, permane la

possibilità di irrogare la pena perpetua, possibilità contrastante

con le accennate esigenze di recupero, le quali, se sono richieste

per ogni condannato, diventano imprescindibili per un soggetto "in

evoluzione".

Tanto più - prosegue il giudice a quo - la previsione astratta

dell'ergastolo per i minori risulta illegittima ove si consideri che

l'art. 98 del codice penale configura l'età inferiore a diciotto

anni come una circostanza attenuante applicabile "di diritto .. e

prima di qualunque valutazione circa la sua (del minore) effettiva

capacità di intendere e volere"; se si è voluta questa diminuzione

ineludibile di pena, a maggior ragione non può avere senso il

mantenimento della pena perpetua.

6. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato.

Nell'atto di intervento, l'Avvocatura erariale ha fatto richiamo

alle considerazioni svolte nella già ricordata sentenza n. 140/1993

di questa Corte, ritenendo dette considerazioni esaustive, anche

riguardo ai profili della questione sollevati dal Tribunale per i

minorenni delle Marche, ed ha pertanto concluso per una declaratoria

di inammissibilità o di infondatezza della questione medesima,

ribadendo l'assunto nella discussione orale. Considerato in diritto

1. - È stata sollevata questione di legittimità costituzionale

degli artt. 17 e 22 del codice penale, nella parte in cui non

escludono l'applicabilità della pena dell'ergastolo nei confronti

del minore degli anni diciotto.

Secondo il giudice rimettente le norme impugnate contrasterebbero:

a) con l'art. 10 della Costituzione, per non essersi l'ordinamento

giuridico italiano "adeguato a numerose norme pattizie del diritto

internazionale vigente in materia"; b) con l'art. 27, terzo comma,

della Costituzione, per compromissione della finalità rieducativa

della pena e del trattamento pedagogico e di risocializzazione,

peculiare per il minore; c) con l'art. 31, secondo comma, della

Costituzione, per violazione del precetto che impone la protezione

dell'infanzia e della gioventù.

2. - Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di

inammissibilità, dedotta dall'Avvocatura generale dello Stato la

quale sostiene che la questione sarebbe identica a quella decisa nel

senso della inammissibilità dalla sentenza n. 140 del 1993.

In proposito osserva la Corte che a questa pronuncia essa pervenne

in presenza di una questione che era stata prospettata in termini

diversi, in quanto formavano allora oggetto di censura non solo

l'art. 22 del codice penale, cioè una delle norme ora denunciate,

ma, congiuntamente, nel loro complesso, le norme che disciplinano il

meccanismo concernente il concorso delle circostanze attenuanti con

le aggravanti. Per questa ragione la ricordata sentenza aveva

osservato che la questione poneva in tal modo un quesito di carattere

legislativo, dato che, investendo essa nel suo complesso la

disciplina in tema di concorso di circostanze, una pronuncia di

questa Corte, essendo vincolata alla prospettazione, sarebbe

risultata inadeguata, occorrendo, onde perseguire le finalità

correttive allora proposte, "un intervento normativo selettivo che

definisca le ipotesi in cui l'esonero dal bilanciamento di

circostanze possa avvenire; e ciò per evitare il prodursi di

effetti, eccedenti la finalità del quesito" che sarebbero potuti

derivare dalla pronuncia allora richiesta, "quando non si sia in

presenza di reati punibili con l'ergastolo, perché si andrebbe ad

incidere in generale nella disciplina della comparazione di

circostanze eterogenee in rapporto al minore".

L'ordinanza introduttiva del presente giudizio, come è già stato

ricordato, ha per oggetto esclusivo gli artt. 17 e 22 del codice

penale "nella parte in cui non prevedono l'esclusione dalla pena

perpetua per l'imputato minorenne" per cui la specificità della

pronuncia che viene richiesta non espone al rischio di effetti

eccedenti il fine auspicato. Anche se, come si vedrà in prosieguo,

la dichiarazione di incostituzionalità, in base ai poteri che

competono alla Corte ex art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87,

sarà estesa in via consequenziale ad una delle norme che regolano il

ricordato meccanismo, essa, proprio in virtù del suo carattere

consequenziale rispetto a quella principale che riguarda la

previsione dell'ergastolo per i minori, risulterà limitata a questo

ambito.

3. - Nel merito la questione, sollevata in riferimento all'art.

10, primo comma, della Costituzione, non può essere presa in

considerazione per la genericità dell'assunto della non conformità

della normativa denunciata "a numerose norme pattizie del diritto

internazionale vigente in materia", non essendo individuabili

dall'ordinanza di rinvio né le disposizioni né tantomeno i

contenuti normativi ai quali il rimettente intende fare richiamo.

D'altra parte, alla stregua della giurisprudenza di questa Corte

(sentt. n. 153 del 1987, n. 96 del 1982, n. 188 del 1980, n. 48 del

1979, n. 69 del 1976, n. 104 del 1969, n. 48 del 1967, n. 135 del

1963, n. 32 del 1960) che, con riguardo al parametro invocato,

delinea l'adeguamento automatico alle norme di diritto internazionale

generalmente riconosciute, in riferimento a princi'pi generali ovvero

a norme di carattere consuetudinario, è da rilevare che non è

neppure possibile rinvenire nella materia un principio generale o una

consuetudine, perché dal variegato panorama delle legislazioni degli

altri Stati più affini a quella del nostro Paese non risulta

l'esistenza di una di quelle "norme generalmente riconosciute", cui

fa riferimento l'art. 10, primo comma, della Costituzione, tenuto

conto della estrema diversità delle discipline che regolano il

regime delle pene più gravi nei vari Paesi. Esclusa dunque

l'idoneità di un così generico richiamo alle "norme pattizie" ai

fini del controllo di costituzionalità delle norme denunciate,

tuttavia la Corte ritiene opportuno, al fine di chiarire il

significato degli altri parametri costituzionali, analizzare e

verificare la conformità della nostra legislazione agli obblighi

assunti sul piano internazionale.

Tra le convenzioni sottoscritte dall'Italia che possono in qualche

modo avere riflessi sulla materia, può essere ricordata quella "per

la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali"

(Roma, 4 novembre 1950 e relativo Protocollo addizionale di Parigi

del 20 marzo 1952), ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848, la

quale, stabilendo all'art. 3 che "Nessuno può essere sottoposto a

torture o a pene inumane o degradanti", non sembra porre problemi

diversi da quelli che si presentano in riferimento all'art. 27, terzo

comma, della Costituzione, per cui essi saranno affrontati

successivamente, nell'ambito della questione sollevata sotto

quest'ultimo profilo.

Per quel che concerne poi le convenzioni che riguardano in

particolare la condizione dei minori, appare utile la menzione di

alcune importanti proposizioni in esse contenute che hanno riguardo

alla materia in esame. Così nella "Dichiarazione dei diritti del

fanciullo" della Società delle Nazioni, del 1924, le disposizioni

che maggiormente potrebbero riferirsi all'oggetto della questione

riguardano (punti 1 e 5) l'esigenza che "il fanciullo deve essere

messo in grado di svilupparsi normalmente, materialmente e

spiritualmente" e che "deve essere allevato nel sentimento che le sue

migliori qualità dovranno essere poste al servizio dei suoi

fratelli". Così ancora è da dirsi per la "Dichiarazione universale

dei diritti dell'uomo" (ONU, New York, 10 dicembre 1948), secondo cui

(punto 25) "la maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure

ed assistenza"; per la "Dichiarazione dei diritti del fanciullo"

(ONU, New York, 20 novembre 1959), in cui si prevede (principio

secondo) che "il fanciullo deve beneficiare di una speciale

protezione e godere di possibilità e facilitazioni, in base alla

legge e ad altri provvedimenti, così da essere in grado di crescere

in modo sano e normale sul piano fisico, intellettuale, morale,

spirituale e sociale". Analoghi concetti sono espressi nelle "Regole

minime per l'amministrazione della giustizia minorile" (ONU, New

York, 29 novembre 1985; c.d. Regole di Pechino), le quali prevedono

(punto 3) che "un minore è un ragazzo o una persona che nel

rispettivo sistema legale può essere imputato per un reato, ma non

è penalmente responsabile come un adulto", che (punto 5) "il sistema

della giustizia minorile deve avere per obbiettivo la tutela del

giovane ed assicurare che la misura adottata nei confronti del

giovane sia proporzionale alle circostanze del reato o all'autore

dello stesso" ed ancora (punto 17) che, nell'ambito del processo, la

decisione "deve essere sempre proporzionata non soltanto alle

circostanze e alla gravità del reato, ma anche alle condizioni e ai

bisogni del soggetto che ha delinquito come anche ai bisogni della

società", che "la tutela del minore deve essere il criterio

determinante nella valutazione del suo caso" e che "la pena capitale

non è applicabile ai reati commessi da minori". Analogamente infine

è da dirsi per la Convenzione di New York "sui diritti del

fanciullo" del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva

dall'Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176, che, oltre a

riaffermare i principi enunciati in precedenza, prescrive all'art. 37

che "Nessun fanciullo sia sottoposto a tortura o a pene o trattamenti

crudeli, inumani o degradanti. Né la pena capitale né

l'imprigionamento a vita senza possibilità di rilascio devono essere

decretati per reati commessi da persone di età inferiore a diciotto

anni"; ed inoltre che "la detenzione o l'imprigionamento di un

fanciullo devono essere effettuati in conformità con la legge,

costituire un provvedimento di ultima risorsa ed avere la durata più

breve possibile".

Come si vede si è in presenza di enunciazioni la cui attuazione

è affidata alla legislazione degli Stati che vi hanno aderito, e che

trovano nel nostro ordinamento il maggior punto di emersione

nell'art. 31 della Costituzione, che costituisce un altro dei

parametri invocati nell'ordinanza di rimessione. I problemi posti da

tali enunciazioni saranno perciò affrontati in prosieguo, in

occasione dell'esame della questione sollevata in riferimento a detto

parametro.

4. - Per quel che riguarda il riferimento all'art. 27, terzo

comma, della Costituzione, l'argomento, riferito alla generalità dei

soggetti, è stato già affrontato, in modo specifico, nella sentenza

n. 264 del 1974, che ha ritenuto non fondata la prospettazione del

contrasto tra l'ergastolo e il richiamato parametro, sul riflesso del

carattere polifunzionale della pena. Un connotato, questo, ribadito

anche di recente (sentenze n. 306/1993; n. 282/1989; n. 107/1980; n.

179/1973; n. 12/1966). Avuto riguardo al momento dinamico

dell'applicazione della pena, il precetto costituzionale appare

comunque soddisfatto dal legislatore che ha da tempo esteso

all'ergastolano non solo l'istituto della liberazione condizionale -

il cui governo, per effetto della sentenza di questa Corte n. 204 del

1974, è affidato alla competenza dell'autorità giudiziaria - che,

come sottolineato dalla sentenza n. 264 del 1974 citata, consente

l'effettivo reinserimento del condannato nel consorzio civile, ma

anche altre misure premiali che anticipano quel reinserimento come

effetto del suo sicuro ravvedimento, da comprovarsi dal giudice sulla

base non solo della buona condotta tenuta dal condannato stesso

durante l'esecuzione della pena bensì soprattutto dalla sua

partecipazione all'opera rieducativa; una disciplina positiva, quella

accennata, coerente con la necessità della verifica, in concreto,

della saldatura di quella divaricazione tra la astratta finalità

rieducativa e la relativa adesione del destinatario, che questa Corte

ha già individuato essere alla base della qualificazione

"tendenziale" della rieducazione.

D'altra parte la disciplina positiva specificamente riguardante i

minori accentua la portata applicativa degli accennati istituti che

si caratterizzano come concettualmente antagonisti rispetto alla

perpetuità della pena: sia, in negativo, stabilendosi eccezioni a

nuove e più rigorose previsioni limitatrici della fruibilità dei

"benefici" di ordinamento penitenziario (decreto-legge 13 maggio

1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, il cui

art. 4, comma 4, esclude appunto l'applicazione delle norme

restrittive introdotte dal medesimo provvedimento nei riguardi dei

condannati minorenni all'epoca del reato); sia, in positivo,

scollegandosi l'applicazione della liberazione condizionale, per il

minore, dai limiti minimi di espiazione di pena previsti in via

generale dall'art. 176 del codice penale (art. 21 del regio

decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, che consente di ammettere il

minore alla liberazione condizionale in qualunque momento

dell'esecuzione e qualunque sia la durata della pena inflitta).

Tutti gli anzidetti correttivi finiscono con l'incidere sulla

natura stessa della pena dell'ergastolo, che non è più quella

concepita alle sue origini dal codice penale del 1930. La previsione

astratta dell'ergastolo deve ormai essere inquadrata in quel tessuto

normativo che progressivamente ha finito per togliere ogni

significato al carattere della perpetuità che all'epoca

dell'emanazione del codice la connotava. Ma una volta soddisfatto con

detti correttivi il precetto costituzionale che assegna alla pena la

funzione rieducativa, diviene esclusivo compito del legislatore di

valutare, nelle scelte di politica criminale, se conservare o meno

l'ergastolo tra le sanzioni punitive astrattamente previste.

5.1. - La questione è invece fondata in riferimento all'art. 31

in relazione all'art. 27, terzo comma, della Costituzione.

Se l'art. 27, terzo comma, non espone di per sé a censura di

incostituzionalità la previsione della pena dell'ergastolo ed il

relativo carattere della perpetuità ai sensi degli artt. 17 e 22 del

codice penale, di esso deve darsi una lettura diversa allorché lo si

colleghi con l'art. 31 della Costituzione che impone una incisiva

diversificazione, rispetto al sistema punitivo generale, del

trattamento penalistico dei minorenni. Dall'art. 31 della

Costituzione, che prevede una speciale protezione per l'infanzia e la

gioventù e favorisce gli istituti necessari a tale scopo, deriva

l'incompatibilità della previsione dell'ergastolo per gli

infradiciottenni, perché accomuna, per tale particolare istituto di

indubbia gravità, nel medesimo contesto punitivo tutti i soggetti,

senza tener conto della particolare condizione minorile. Quest'ultima

condizione - come già sottolineato nella sentenza n. 140 del 1993,

ove si auspicava un intervento del legislatore sul punto della

comminatoria della pena dell'ergastolo anche per il minore - esige

"di diversificare il più possibile il trattamento del minore dalla

disciplina punitiva generale".

Ebbene, questa diversificazione, imposta dall'art. 31 della

Costituzione, letto anche alla luce degli obblighi enunciati nelle

ricordate convenzioni internazionali, le quali impegnano gli Stati

nel senso della particolare protezione dei minorenni, fa assumere

all'art. 27, terzo comma, della Costituzione, relativamente a questi

ultimi, un significato distinto da quello che, come si è visto nel

punto precedente, è riferibile alla generalità dei soggetti quanto

alla funzione rieducativa della pena. Questa funzione - data la

particolare attenzione che deve essere riservata, in ossequio

all'art. 31 della Costituzione, ai problemi educativi dei giovani -

per i soggetti minori di età è da considerarsi, se non esclusiva,

certamente preminente, per cui si manifesta un insanabile contrasto

fra essa e le norme denunciate - e cioè l'art. 17 del codice penale,

che elenca fra le pene che accedono ai reati quella dell'ergastolo, e

l'art. 22 del codice stesso che caratterizza questa pena con la

perpetuità - riferendosi entrambi alla generalità dei soggetti,

senza escludere i minori.

Né, rispetto al parametro in questione, possono risultare

strumenti idonei - nel senso della compatibilità tra Costituzione ed

ergastolo ai minori - quei pur peculiari istituti che si sono sopra

ricordati (punto 4) e che ampliano, specie per i minori, le

possibilità di accesso ai vari benefici che il corso dell'esecuzione

della pena consente; se per un verso, infatti, detti istituti si

iscrivono pur sempre in un tessuto normativo che rimane, in via

generale, indifferenziato quanto all'età dell'autore del reato - e

che è perciò urgente compito del legislatore riformulare, onde

ricondurlo ad armonia con le esigenze di diversificazione e

accentuata finalizzazione rieducativa: sentenza n. 125/1992 di questa

Corte - per altro verso resta ferma l'incidenza di tali misure

all'interno della vicenda dell'applicazione concreta della pena.

Quest'ultima caratterizzazione, se è sufficiente ad escludere il

contrasto con l'art. 27, terzo comma, della Costituzione in sé

considerato, si rivela inadeguata una volta che si abbia riguardo

alla prospettiva della spiccata protezione del minore quale espressa

nell'art. 31, secondo comma, della Costituzione, principio la cui

compresenza nell'ambito dei precetti costituzionali impone un

mutamento di segno al principio rieducativo immanente alla pena,

attribuendo a quest'ultima, proprio perché applicata nei confronti

di un soggetto ancora in formazione e alla ricerca della propria

identità, una connotazione educativa più che rieducativa, in

funzione del suo inserimento maturo nel consorzio sociale. Gli artt.

17 e 22 del codice penale, non escludendo perciò il minore dalla

previsione, sia pur astratta, dell'ergastolo, sono in contrasto con

l'art. 31, secondo comma, in relazione all'art. 27, terzo comma,

della Costituzione e di essi deve perciò essere dichiarata

l'illegittimità costituzionale nella parte in cui non prevedono tale

esclusione.

5.2. - L'idea che dalla previsione della pena dell'ergastolo

dovessero essere esclusi i minori faceva già parte del nostro

patrimonio legislativo, essendo l'esclusione espressamente sancita

dal codice Zanardelli del 1889 che, sul portato di codici

pre-unitari, rimasti sostanzialmente in vita fino all'avvento di

esso, prevedeva (sulla premessa della imputabilità piena a partire

dai quattordici anni) all'art. 55, per gli imputati di età fra i

quattordici ed i diciotto anni, la sostituzione di quella pena con la

reclusione da dodici a venti anni, ed all'art. 56, per gli imputati

di età fra i diciotto ed i ventuno anni, la sostituzione con la

reclusione da venticinque a trent'anni.

Quanto al codice penale del 1930, come è noto, anteriormente alla

riforma di cui al decreto-legge 11 aprile 1974, n. 99, convertito

dalla legge 7 giugno 1974, n. 220, l'art. 69, dopo aver previsto, nel

caso di concorso fra circostanze aggravanti ed attenuanti, la

possibilità di attribuire prevalenza alle une escludendo così le

altre e viceversa, o di ritenere la loro equivalenza con la

conseguenza della contemporanea eliminazione delle une o delle altre,

escludeva dall'applicazione di tali disposizioni le circostanze

inerenti alla persona del colpevole, stabilendo che in tal caso gli

aumenti e le diminuzioni di pena si operassero a norma dell'art. 63

dello stesso codice. L'esclusione delle circostanze inerenti alla

persona del colpevole dal giudizio di comparazione rendeva così

sempre applicabile la circostanza di cui all'art. 98 del codice

penale, il quale prevede che, qualunque sia la pena prevista per il

reato, essa per il minore degli anni diciotto è diminuita. Ciò

comportava necessariamente che, pur in presenza di circostanze

aggravanti, nei confronti del minore la pena dovesse essere comunque

diminuita, nella misura stabilita dalla disposizione speciale o, in

difetto, secondo il disposto del n. 2) dell'art. 65 citato,

rendendosi in questo modo inapplicabile la pena dell'ergastolo, salvo

il caso che sarà successivamente esaminato in relazione all'art. 73.

Con la già ricordata riforma dell'art. 69 del codice penale,

introdotta dall'art. 7 del richiamato decreto-legge n. 99 del 1974

convertito dalla legge n. 220 del 1974, riforma ispirata peraltro da

un intento di maggior favore per il reo, il giudizio di prevalenza o

di equivalenza fra le due categorie di circostanze è stato esteso

anche a quelle inerenti alla persona del colpevole, tra le quali la

giurisprudenza ha sempre compreso la diminuente della minore età,

per consentire, fra l'altro, specie per i reati contro il patrimonio,

la possibilità di far ritenere prevalente l'attenuante della minore

età ed escludere, quando essa ricorresse, tutte le aggravanti. Da

questa modifica - pur dettata da un intento di adeguatezza in

concreto della pena, rispetto alle rigidità (in eccesso) che si

erano verificate con particolare riguardo alla parallela esclusione

dal giudizio di bilanciamento delle circostanze aggravanti che

determinano la pena in modo indipendente da quella ordinaria del

reato o che stabiliscono una pena di specie diversa - è però

derivata una conseguenza deteriore. Una conseguenza forse non voluta

(perché gli ideatori della riforma non se l'erano probabilmente

prefigurata) ravvisabile nel caso - verificatosi proprio nel giudizio

a quo - del minore, imputato di un reato punibile con l'ergastolo, a

causa della presenza di circostanze aggravanti che comportano la pena

dell'ergastolo e che possono essere ritenute prevalenti e quindi

tali, ai sensi dell'art. 69 del codice penale, come risultante delle

modifiche del 1974, da escludere l'incidenza della attenuante

dell'art. 98 del codice penale, che viceversa in precedenza sarebbe

stata comunque applicabile, escludendo così la possibilità di

irrogazione di detta pena nei confronti del minore. È altresì da

rilevare che, come era anche prima della cennata riforma del 1974, la

previsione dell'ergastolo per il minore sussiste anche quale effetto

dell'applicazione dell'art. 73 del codice penale che, al secondo

comma, stabilisce in via generale (e quindi senza escludere il

minore) che, "quando concorrono più delitti per ciascuno dei quali

deve infliggersi la pena della reclusione non inferiore a

ventiquattro anni si applica l'ergastolo".

6. - Consequenzialmente alla declaratoria principale di

incostituzionalità, deve dunque essere dichiarata, in forza

dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità

costituzionale parziale di dette altre norme del codice penale, onde

apportarvi i necessari adattamenti idonei ad impedire che la

dichiarazione di incostituzionalità, nei sensi anzidetti, degli

artt. 17 e 22 del codice penale risulti inoperante, atteso il nesso

inscindibile che, come si è visto, intercorre tra le disposizioni in

argomento ai fini della determinazione della pena applicabile al

minorenne. Il carattere consequenziale della dichiarazione di

incostituzionalità che investe l'art. 69 del codice penale, va ad

incidere così sul meccanismo della comparazione delle circostanze ai

limitati effetti di quella principale cui è esclusivamente

finalizzata e non può dar luogo, come si è già rilevato in

premessa, a quegli effetti eccedenti le finalità del quesito

rilevati nella sentenza n. 140/1993.

L'art. 69 del codice penale, come si è rilevato

nell'illustrazione dei meccanismi in esso previsti per il caso di

concorso di circostanze eterogenee, determina la possibilità

dell'applicazione della pena dell'ergastolo anche per il minore, sia

qualora il giudizio di comparazione risulti nel senso della

prevalenza delle aggravanti che comportano la pena perpetua (come è

il caso del giudizio a quo), sia nell'ulteriore ipotesi di giudizio

di prevalenza o anche solo di equivalenza fra attenuanti ed

aggravanti, nel caso di reato punibile con la pena-base

dell'ergastolo, con una situazione in entrambi i casi ostativa

rispetto alla possibilità di applicazione al minore della attenuante

prevista dall'art. 98 del codice penale. La consequenziale pronuncia

di illegittimità costituzionale ex art. 27 della legge 11 marzo

1953, n. 87, dell'art. 69 del codice penale citato consente invece di

applicare, anche nei casi anzidetti, la diminuente suddetta.

La declaratoria consequenziale non può che operare, pertanto,

espungendo dal sistema la "parte" incostituzionale di detta

disciplina, attraverso l'esclusione dell'applicazione delle

disposizioni sul giudizio di bilanciamento con riguardo - e

limitatamente - alle due situazioni che si sono sopra dette. Non

sarebbe viceversa soluzione coerente né con i limiti della pronuncia

ex art. 27 della legge n. 87 del 1953 né più in generale con

l'esigenza di proporzione tra fatto-reato e pena una pronuncia che

giungesse ad affermare la prevalenza della circostanza prevista

dall'art. 98 del codice penale nei casi in cui è in gioco la

possibilità astratta di applicazione della pena dell'ergastolo al

minore, giacché una simile statuizione apporterebbe uno squilibrio

contrario, elidendo il peso e il significato di elementi accidentali

del reato che devono viceversa trovare riflesso nel concreto dosaggio

della pena, in base appunto alla regola ex art. 63 del codice penale.

7. - Per rendere la dichiarazione principale di

incostituzionalità pienamente operante è altresì necessario

dichiarare l'illegittimità in via consequenziale anche dell'art. 73,

secondo comma, del codice penale, data la contrarietà a Costituzione

del meccanismo sostitutivo ivi previsto, nel caso di imputato o

condannato minorenne.

Resta ovviamente affidato al giudice penale, a seguito della

dichiarazione di incostituzionalità consequenziale dell'art. 73

citato, di determinare la pena sostitutiva da applicarsi in luogo

dell'ergastolo, nel caso - estraneo al giudizio a quo - in cui si sia

in presenza del concorso di più delitti, commessi dal minore, per

ciascuno dei quali deve infliggersi la pena della reclusione non

inferiore a ventiquattro anni.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 17 e 22 del

codice penale nella parte in cui non escludono l'applicazione della

pena dell'ergastolo al minore imputabile;

Dichiara, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953,

n. 87:

a) l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma,

del codice penale, nella parte in cui prevede che nei confronti del

minore imputabile sia applicabile la disposizione del primo comma

dello stesso articolo 69 in caso di concorso tra la circostanza

attenuante di cui all'art. 98 del codice penale e una o più

circostanze aggravanti che comportano la pena dell'ergastolo, nonché

nella parte in cui prevede che nei confronti del minore stesso siano

applicabili le disposizioni del primo e del terzo comma del citato

art. 69, in caso di concorso tra la circostanza attenuante di cui

all'art. 98 del codice penale e una o più circostanze aggravanti che

accedono ad un reato per il quale è prevista la pena base

dell'ergastolo;

b) l'illegittimità costituzionale dell'art. 73, secondo comma,

del codice penale, nella parte in cui, in caso di concorso di più

delitti commessi da minore imputabile, per ciascuno dei quali deve

infliggersi la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro

anni, prevede la pena dell'ergastolo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 aprile 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 28 aprile 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:168 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari