Art. 3 — Computo della pena per l'applicazione dell'amnistia

Il Presidente della Repubblica e' delegato a stabilire che, ai fini del computo della pena per l'applicazione dell'amnistia:

  • a)si ha riguardo alla pena stabilita per ciascun reato consumato o tentato;
  • b)non si tiene conto dell'aumento di pena derivante dalla continuazione e dalla recidiva, anche se per quest'ultima la legge stabilisce una pena di specie diversa;
  • c)si tiene conto dell'aumento di pena derivante dalle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o dalle circostanze ad effetto speciale. Si tiene conto della circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, numero 7, del codice penale. Non si tiene conto delle altre circostanze aggravanti;
  • d)si tiene conto della circostanza attenuante di cui all'articolo 98 del codice penale, nonche', nei reati contro il patrimonio, delle circostanze attenuanti di cui ai numeri 4 e 6 dell'articolo 62 del codice penale. Quando le predette circostanze attenuanti concorrono con circostanze aggravanti di qualsiasi specie, si tiene conto soltanto delle prime, salvo che concorrano le circostanze di cui agli articoli 583 e 625, numeri 1 e 4, seconda parte, del codice penale, nel qual caso si tiene conto soltanto di queste ultime. Ai fini dell'applicazione dell'amnistia la sussistenza delle predette circostanze e' accertata anche dal giudice istruttore o dal pretore nel corso dell'istruzione, nonche' dal giudice in camera di consiglio nella fase degli atti preliminari al giudizio, ai sensi dell'articolo 421 del codice di procedura penale;
  • e)in nessun altro caso si tiene conto delle circostanze attenuanti o della loro prevalenza o equivalenza rispetto alle circostanze aggravanti;
  • f)si tiene conto delle circostanze attenuanti previste dall'articolo 48 del codice penale militare di pace quando siano prevalenti o equivalenti, ai sensi dell'articolo 69 del codice penale, rispetto ad ogni tipo di circostanza aggravante.

Testo vigente dal 15 dicembre 1986

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1986-12-12;861~art3 · fonte del testo

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