Codice penale

Art. 68 c.p. — Limiti al concorso di circostanze

[1]Salvo quanto e' disposto nell'articolo 15, quando una circostanza aggravante comprende in se' un'altra circostanza aggravante, ovvero una circostanza attenuante comprende in se' un'altra circostanza attenuante, e' valutata a carico o a favore del colpevole soltanto la circostanza aggravante o la circostanza attenuante, la quale importa, rispettivamente, il maggiore aumento o la maggiore diminuzione di pena.

[2]Se le circostanze aggravanti o attenuanti importano lo stesso aumento o la stessa diminuzione di pena, si applica un solo aumento o una sola diminuzione di pena.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930

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Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 156/1998

    Questione inammissibile
    30 aprile 1998

    Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 68 del codice penale militare di pace, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 25, secondo comma, e 27, primo e terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale militare di Padova con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo d…

    Art. 68 c.p. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 25 cost.

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  • Sentenza n. 46/1998

    Questione inammissibile
    5 marzo 1998

    Riuniti i giudizi, dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 68 del codice penale militare di pace, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, dal tribunale militare di Padova con le ordinanze indicate in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della C…

    Art. 68 c.p. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 25 cost.

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Quando ricorre una circostanza attenuante, e non è dalla legge determinata la diminuzione di pena, il progetto (art. 68) stabiliva che le pene diverse dalla pena di morte e dall'ergastolo fossero diminuite «fino ai due terzi». Ora parve alla Commissione parlamentare che questa espressione non fosse chiara, perchè, trattandosi, ad esempio, di una pena di tre anni, rimarrebbe dubbio se essa, per effetto della circostanza, potesse diminuirsi fino a due anni, o fino ad un anno. A me sembrava, e a dir vero sembra tuttora, che diminuire la quantità tre, non di due terzi, ma fino ai due terzi, non possa altro significare che diminuirla sino a due, cioè, al massimo, di un terzo. Due terzi di tre è due: dunque diminuire fino ai due terzi, è diminuire fino a due; diminuire di due terzi, invece, è diminuire fino a uno. E ciò risulta tanto più chiaro, se si consideri che la diminuzione massima di un terzo corrisponde all'aggravamento massimo di un terzo, preveduto nell'articolo 64. Comunque, poichè un tal dubbio è potuto venire a sì autorevole Commissione, e poichè è possibile essere ancora più chiari, ho modificato la formula, stabilendo che le predette pene sono diminuite «in misura non eccedente un terzo» (art. 65).

    Relazione al Codice penale (1930), n. 44

  • Quando una circostanza comprende in sè un'altra circostanza, è valutata, come è razionale, soltanto la circostanza che importa il maggiore aumento o la maggiore diminuzione della pena (art. 68). La Commissione parlamentare approvò questa regola, ma consigliò di sostituire, alla formula: «quando una circostanza aggravante comprende in sè un'altra circostanza aggravante, ovvero una circostanza attenuante comprende, ecc.» la formula: «qualora un fatto costituisca più circostanze aggravanti o più attenuanti». Ma, accogliendo tale proposta, si verrebbe a confondere il concetto del concorso meramente formale di circostanze, con il concetto di complessità di circostanze, che qui soltanto il legislatore ha considerato.

    Relazione al Codice penale (1930), n. 46

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art68 · fonte del testo

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