Corte costituzionale

Ordinanza n. 194/1974

Altra decisione · depositata il 26/06/1974 · relatore Nicola Reale

Norme in gioco

applicata al caso

citata

  • art. 6d.l. 99/1974

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 69,

quarto e quinto comma, del codice penale, promossi con due ordinanze

emesse rispettivamente il 20 ottobre e il 9 novembre 1972 dal tribunale

di Torino nei procedimenti penali a carico di Marzetto Francesco e di

Novarese Luciano, iscritte ai nn. 375 e 410 del registro ordinanze 1972

e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 334 del 27

dicembre 1972 e n. 48 del 21 febbraio 1973.

Udito nella camera di consiglio del 30 maggio 1974 il Giudice

relatore Nicola Reale.

Ritenuto che con le ordinanze in epigrafe, emesse rispettivamente

il 20 ottobre e il 9 novembre 1972, il tribunale di Torino ha

sollevato, in riferimento agli artt. 3, comma primo, e 27, comma

terzo, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale

dell'art. 69, quarto e quinto comma, del codice penale nelle parti

escludenti l'applicabilità delle norme sul concorso di circostanze

aggravanti ed attenuanti alle circostanze per le quali la legge

determini la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria

del reato;

che i giudizi, avendo riferimento alla stessa questione, possono

essere riuniti;

che in essi non vi è stata costituzione di parte né intervento

del Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato che in pendenza del giudizio di legittimità

costituzionale è sopravvenuto il decreto legge 11 aprile 1974, n. 99

(entrato in vigore il successivo 12 aprile), il quale nell'art. 6 ha

sostituito il quarto comma dell'art. 69 cod. pen., con una disposizione

che prevede espressamente l'applicabilità delle norme sul concorso di

circostanze aggravanti ed attenuanti anche alle circostanze per le

quali la legge determini la misura della pena in modo indipendente da

quella ordinaria del reato;

che lo stesso decreto ha, con l'art 7, abrogato l'ultimo comma

dell'art. 69 del codice penale;

che occorre, conseguentemente, che il giudice di merito accerti se

sussista tuttora la rilevanza delle questioni di legittimità

costituzionale prospettate con le ordinanze in epigrafe.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al tribunale di Torino.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE

MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA

- GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1974:194 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari