Codice penale

Art. 112 c.p. — Circostanze aggravanti

[1]La pena da infliggere per il reato commesso e' aumentata:

[2]1° se il numero delle persone, che sono concorse nel reato, e' di cinque o piu', salvo che la legge disponga altrimenti;

[3]2° per chi, anche fuori dei casi preveduti dai due numeri seguenti, ha promosso od organizzato la cooperazione nel reato, ovvero diretto l'attivita' delle persone che sono concorse nel reato medesimo;

[4]3° per chi, nell'esercizio della sua autorita', direzione o vigilanza, ha determinato a commettere il reato persone ad esso soggette;

  • 4)per chi, fuori del caso preveduto dall'articolo 111, ha determinato a commettere il reato un minore di anni 18 o una persona in stato di infermita' o di deficienza psichica, ovvero si e' comunque avvalso degli stessi o con gli stessi ha partecipato nella commissione di un delitto per il quale e' previsto l'arresto in flagranza.

[5]La pena e' aumentata fino alla meta' per chi si e' avvalso di persona non imputabile o non punibile, a cagione di una condizione o qualita' personale, o con la stessa ha partecipato nella commissione di un delitto per il quale e' previsto l'arresto in flagranza.

[6]Se chi ha determinato altri a commettere il reato o si e' avvalso di altri o con questi ha partecipato nella commissione del delitto ne e' il genitore esercente la ((responsabilita' genitoriale)), nel caso previsto dal numero 4 del primo comma la pena e' aumentata fino alla meta' e in quello previsto dal secondo comma la pena e' aumentata fino a due terzi. 128

[7]Gli aggravamenti di pena stabiliti nei numeri 1°, 2° e 3° di questo articolo si applicano anche se taluno dei partecipi al fatto non e' imputabile o non e' punibile.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

128

Il D.L. 31 dicembre 1991, n. 419 convertito con modificazioni dalla L. 18 febbraio 1992, n. 172 ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 31 dicembre 1991.

Testo vigente dal 7 febbraio 2014

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 143/1984

    Questione infondata
    16 maggio 1984

    Poiché non appare irrazionale il diverso trattamento che il legislatore riserva a chi ha prestato opera di minima importanza nella preparazione o nell'esecuzione di un reato commesso da non più di quattro concorrenti, rispetto a quello usato a chi, nella stessa situazione, partecipa all'impresa criminosa promossa da un numero maggiore di persone, trattandosi di discrezionale scelta di politica criminale e in definitiva la sollevata questione si risolve nella richiesta di valutare la congruità tra reato e sanzione, riservata alla discrezionalità del legislatore, che ha valutato negativamente, ai fini dell'applicazione dell'attenuante in argomento, la coscienza di partecipare, sia pure con opera di minima importanza ad una impresa delinquenziale di più alta pericolosità oggettiva e di maggiore allarme sociale, la sollevata questione deve essere dichiarata infondata.

    Art. 27 cost. · Art. 3 cost. · Art. 114 c.p. · Art. 112 c.p.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • La Commissione parlamentare propose la soppressione della disposizione concernente la tendenza a delinquere (art. 108), ma in essa non vi fu accordo circa le ragioni che dovrebbero giustificare tale soppressione. Qualcuno osservò che il delinquente per tendenza, portato incoercibilmente al delitto, è un irresponsabile. Ma in tal modo si confonde la tendenza a delinquere con l'infermità di mente, la quale ultima è esclusa espressamente dalla disposizione in esame. La così detta pazzia morale non è che una formula (ormai quasi abbandonata) per designare la tendenza a delinquere, ma non è infermità di mente, più che non lo sia la delinquenza in genere. Se fosse altrimenti, il delinquente per tendenza non sarebbe certamente imputabile. Senonchè, come ho detto, questo criterio, che la scienza più progredita non approva, è stato respinto dal nuovo codice. E parimenti venne ripudiato il criterio per cui i delinquenti per tendenza, se pur non si considerano individui affetti da vere e proprie forme cliniche di infermità mentale, sono tuttavia ritenuti anormali (del senso morale) e come tali non imputabili perchè incapaci egualmente d'intendere e sopra tutto di volere. Entrambi questi principi, professati da scuole diverse, convergono nel medesimo errore di considerare la forma più tipica e più pericolosa di delinquenza come una causa di non imputabilità. Secondo il sistema accolto dal codice i delinquenti per tendenza non sono infermi di mente nè altrimenti predestinati al delitto, perchè non si ammettono fatalità organiche criminose, fuori del vero e proprio campo patologico. La tendenza a delinquere è bensì una particolare predisposizione al delitto, che trova la sua causa nell'indole particolarmente malvagia del soggetto, ma non annienta nè diminuisce notevolmente la capacità d'intendere o di volere, appunto perchè non è una malattia nè una incoercibile fatalità organica. I giuristi hanno sempre riconosciuto che, ad esempio, chi delinque per brutale malvagità è pienamente imputabile. Altri rilevò che la scienza non è d'accordo nel definire il delinquente per tendenza, e che quindi non è opportuno che la legge cerchi di definirlo. La scienza non si è occupata del delinquente per tendenza, se non per differenziarlo dai pazzi, quale individuo che, pur essendo sano di mente, manca di senso morale e sociale, senza che perciò possa considerarsi irresistibilmente portato al delitto. Sarà questa la categoria dei normali che più si avvicina a quella degli anormali, ma ciò non significa che si debba riconoscere in essa la non imputabilità. D'altra parte tali classificazioni scientifiche hanno un valore assai discutibile, e più che altro accademico, non essendovi accordo neppure nelle classificazioni delle più certe e note forme d'infermità mentale. La legge, inoltre, non «definisce» il delinquente per tendenza, ma lo considera allo scopo di affermarne l'imputabilità e di distinguerlo dagli infermi di mente. Nessun valore ha poi l'osservazione che il codice non configura il delinquente per tendenza, ma un delinquente comune che commette atti particolarmente brutali. Così può ragionare soltanto chi si sia fatto un particolare concetto del delinquente per tendenza, che vorrebbe fosse accolto dal codice. Se prima si afferma che la scienza non è d'accordo nel definire il delinquente per tendenza, come si può poi presupporre che ci sia una definizione generalmente accettata del delinquente stesso, tanto da lamentare che il codice non l'abbia adottata? Se vi è disaccordo nella scienza, si dovrebbe riconoscere, quanto meno, che si può avere un concetto del delinquente per tendenza diverso da quello che a taluni può sembrare più proprio. D'altra parte non è esatto che il codice consideri delinquente per tendenza chi commette delitti brutali; la brutalità può essere una delle circostanze che rivelano l'indole particolarmente malvagia dell'individuo, ma non è la sola. Ad altri ancora parve essere compito superiore al giudice quello di stabilire l'esistenza di una predisposizione al delitto, che trovi la sua causa nell'indole malvagia dell'individuo. Io non vedo il perchè si possa ritenere che un tal compito ecceda la capacità del giudice penale, dal momento che non si tratta di diagnosticare una malattia, ma di formare un giudizio psicologico per il quale è sufficiente la cultura che si richiede ad ogni giudice e l'analisi degli elementi forniti dall'osservazione diretta e dai risultati del processo. Per la dichiarazione della tendenza a delinquere il progetto non distingueva tra i vari delitti, eccettuando soltanto quelli colposi, e nessuna osservazione venne fatta su tal punto. Senonchè io ho considerato che conviene restringere la particolare considerazione della tendenza a delinquere a quei delitti nei quali essa si manifesta con la forma più atroce e più pericolosa, cioè ai delitti di sangue (che ledono in modo esclusivo o concorrente i beni giuridici della vita o della incolumità personale). E in tal senso ho modificato la formula dell'articolo 111 del progetto (108 del codice). Per le altre manifestazioni delittuose della tendenza a delinquere potranno valere le misure di sicurezza stabilite per i delinquenti primari o per i delinquenti abituali. Se il delinquente per tendenza è imputabile, e se egli rivela col delitto una particolare malvagità, era logica, sotto l'aspetto obiettivo, la disposizione del progetto, che stabiliva un aggravamento di pena. La Commissione parlamentare, opinò che tale aggravamento fosse da ritenersi superfluo, perchè sono sufficienti le misure di sicurezza applicabili a questo genere di delinquenti, e perchè si tratta in ogni caso di pene già per sè stesse gravissime, con esclusione di attenuanti, quali sono quelle stabilite per delitti feroci e brutali. Mi sono convinto dell'opportunità di rinunciare all'aggravamento di pena perchè, in verità, le pene comminate dalla legge per i delitti commessi nelle condizioni previste dall'articolo 108 sono già sufficientemente gravi, e d'altro canto le misure di sicurezza provvedono ad ovviare al pericolo sociale derivante da questa speciale categoria di delinquenti. Soppresso l'aggravamento stabilito nell'articolo 111 del progetto, ne veniva di conseguenza la soppressione anche di quello preveduto nell'articolo 112 del progetto medesimo.

    Relazione al Codice penale (1930), n. 63

Che cosa è cambiato dal 7 febbraio 2014

Confronto con la versione in vigore dal 8 agosto 2009 al 7 febbraio 2014. 1 parola tolta, 2 parole aggiunte.

Se chi ha determinato altri a commettere il reato o si e' avvalso di altri o con questi ha partecipato nella commissione del delitto ne e' il genitore esercente la tolto: potesta' aggiunto: responsabilita' genitoriale, nel caso previsto dal numero 4 del primo comma la pena e' aumentata fino alla meta' e in quello previsto dal secondo comma la pena e' aumentata fino a due terzi.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art112 · fonte del testo

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