Art. 90 — Sanzioni penali
[1]Art. 15 quater, D.L. n. 776/80, conv. con mod. L.n. 874/1980 1. Le pene per i reati previsti dagli articoli 479, 480, 481 e 483 del codice penale, commessi per conseguire benefici disposti a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, sono aumentate fino alla meta'. Non si applica la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 69 del codice penale.
[2]Art. 11, c. 2 e 3, D.L. n. 799/80, conv. con mod. L.n. 875/80 2. L'utilizzo delle somme affluite ai fondi di solidarieta' appositamente promossi da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali e sportive nonche' da organi di stampa, per fini diversi da quelli della destinazione di beni e di servizi in favore dei soggetti terremotati e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, ai sensi dell'articolo 314 del codice penale.
Testo vigente dal 12 aprile 1990
