Codice penale

Art. 63 c.p. — Applicazione degli aumenti o delle diminuzioni di pena

[1]Quando la legge dispone che la pena sia aumentata o diminuita entro limiti determinati, l'aumento o la diminuzione si opera sulla quantita' di essa, che il giudice applicherebbe al colpevole, qualora non concorresse la circostanza che la fa aumentare o diminuire.

[2]Se concorrono piu' circostanze aggravanti, ovvero piu' circostanze attenuanti, l'aumento o la diminuzione di pena si opera sulla quantita' di essa risultante dall'aumento o dalla diminuzione precedente.

[3]Quando per una circostanza la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o si tratta di circostanza ad effetto speciale, l'aumento o la diminuzione per le altre circostanze non opera sulla pena ordinaria del reato, ma sulla pena stabilita per la circostanza anzidetta. Sono circostanze ad effetto speciale quelle che importano un aumento o una diminuzione della pena superiore ad un terzo.370

[4]Se concorrono piu' circostanze aggravanti tra quelle indicate nel secondo capoverso di questo articolo, si applica soltanto la pena stabilita per la circostanza piu' grave; ma il giudice puo' aumentarla.

[5]Se concorrono piu' circostanze attenuanti tra quelle indicate nel secondo capoverso di questo articolo, si applica soltanto la pena meno grave stabilita per le predette circostanze; ma il giudice puo' diminuirla.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte costituzionale

370

La Corte costituzionale con sentenza 7 aprile - 27 maggio 2025 (in G.U. 1ª s.s. 28/5/2025, n. 22) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 63, terzo comma, del codice penale, nella parte in cui non prevede che «Quando concorrono una circostanza per cui la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o una circostanza ad effetto speciale e la recidiva di cui all'art. 99, primo comma, cod. pen., si applica soltanto la pena stabilita per la circostanza piu' grave, ma il giudice puo' aumentarla»".

Testo vigente dal 29 maggio 2025

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 74/2025

    Ha colpito questo articolo
    27 maggio 2025

    È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., l’art. 63, terzo comma, cod. pen., nella parte in cui non prevede che «Quando concorrono una circostanza per cui la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o una circostanza ad effetto speciale e la recidiva di cui all’art. 99, primo comma, cod. pen., si applica soltanto la pena stabilita per la circostanza più grave, ma il giudice può aumentarla». Il criterio del cumulo materiale previsto dalla disposizione censurata dal Tribunale di Firenze, sez. prima pen., nel caso di concorso di circostanze aggravanti ad effetto speciale o autonome con la recidiva semplice – aggravante comune per la quale la legge n. 251 del 2005 ha previsto un aumento fisso di un terzo (e non fino ad un terzo) della pena –, comporta conseguenze sanzionatorie manifestamente irragionevoli a fronte di quanto stabilito invece per le ipotesi di recidiva aggravata, che, quali aggravanti ad effetto speciale, beneficiano del trattamento, più favorevole perché discrezionale nella misura, previsto dal quarto comma della medesima disposizione (cumulo giuridico). In tal modo ad un minor grado di rimproverabilità soggettiva riscontrabile nella recidiva semplice rispetto alle più gravi ipotesi di recidiva aggravata può corrispondere, a parità di disvalore oggettivo del fatto, una pena irragionevolmente superiore e dunque sproporzionata e non “individualizzata”, con conseguente violazione anche della funzione rieducativa della pena. Per evitare che la recidiva semplice comporti un aumento di pena maggiore di quello derivante dalla ricorrenza di recidive aggravate è pertanto necessario che anche nell’ipotesi della recidiva semplice trovi applicazione il criterio moderatore previsto dal quarto comma dell’art. 63. (Precedenti: S. 217/2023 - mass. 45906; S. 94/2023 - mass. 45533; S. 185/2021 - mass. 44243; S. 55/2021 - mass. 43738; S. 73/2020 - mass. 43274).

    Art. 63 c.p. · Art. 99 c.p.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 104/1995

    Questione infondata
    31 marzo 1995

    dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto formato dall'art. 63 c.p.m.p. e dall'art. 4 della legge 7 maggio 1981, n. 180 (Modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace), come sostituito dall'art. 2 del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 700 (Norme urgenti in materia di ordinamento penitenziario mil…

    Art. 63 c.p. · Art. 103 cost. · Art. 4 Modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 29 maggio 2025

Confronto con la versione in vigore dal 29 novembre 1984 al 29 maggio 2025.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte costituzionale

    La Corte costituzionale con sentenza 7 aprile - 27 maggio 2025 (in G.U. 1ª s.s. 28/5/2025, n. 22) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 63, terzo comma, del codice penale, nella parte in cui non prevede che «Quando concorrono una circostanza per cui la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o una circostanza ad effetto speciale e la recidiva di cui all'art. 99, primo comma, cod. pen., si applica soltanto la pena stabilita per la circostanza piu' grave, ma il giudice puo' aumentarla»".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art63 · fonte del testo

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