Art. 3 — Computo della pena per l'applicazione dell'amnistia

Il Presidente della Repubblica e' delegato a stabilire che, ai fini del computo della pena per l'applicazione dell'amnistia:

  • a)si ha riguardo alla pena stabilita per ciascun reato consumato o tentato;
  • b)non si tiene conto dell'aumento di pena derivante dalla continuazione e dalla recidiva, anche se per quest'ultima la legge stabilisce una pena di specie diversa;
  • c)si tiene conto dell'aumento di pena derivante dalle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o determina la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato. Si tiene conto delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 61, numeri 7, 9 e 10, del codice penale, salvo che, ai sensi dell'articolo 69 del codice stesso, risultino prevalenti o equivalenti le attenuanti previste dall'articolo 62, numeri 1 e 6, del codice penale. Non si tiene conto delle altre circostanze aggravanti;
  • d)della circostanza attenuante di cui all'articolo 62, numero 4, del codice penale si tiene conto, se prevalente o equivalente, ai sensi dell'articolo 69 del codice stesso, rispetto ad ogni tipo di circostanza aggravante, fatta eccezione per quelle previste dall'articolo 625, numeri 1 e 4, del codice penale;
  • e)in nessun altro caso si tiene conto delle circostanze attenuanti o della loro prevalenza o equivalenza rispetto alle circostanze aggravanti;
  • f)si tiene conto delle circostanze attenuanti previste dall'articolo 48 del codice penale militare di pace quando siano prevalenti o equivalenti, ai sensi dell'articolo 69 del codice penale, rispetto ad ogni tipo di circostanza aggravante.

Testo vigente dal 19 dicembre 1981

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1981-12-18;743~art3 · fonte del testo

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