Art. 4 — Computo della pena per l'applicazione dell'amnistia

Il Presidente della Repubblica e' delegato a stabilire che, ai fini del computo della pena per l'applicazione di l'amnistia:

  • a)si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato;
  • b)non si tiene conto dell'aumento della pena dipendente dalla continuazione;
  • c)si tiene conto dell'aumento della pena dipendente dalle circostanze aggravanti, salvo i casi di prevalenza o di equivalenza preveduti dall'articolo 69 secondo e terzo comma del Codice penale; della recidiva non si tiene conto anche se per essa la legge stabilisce una pena di specie diversa;
  • d)non si tiene conto della diminuzione della pena dipendente dalle circostanze attenuanti.

Testo vigente dal 24 gennaio 1963

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1963-01-23;2~art4 · fonte del testo

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