Corte costituzionale

Ordinanza n. 317/2000

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 20/07/2000 · relatore Guido Neppi Modona

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 157, comma

secondo, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 24

settembre 1998 dalla Corte di appello di Milano nel procedimento

penale a carico di C. G., iscritta al n. 95 del registro ordinanze

2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 1ª

serie speciale - n. 11, dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 giugno 2000 il giudice

relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che la Corte di appello di Milano ha sollevato, in

riferimento agli artt. 112 e 3 della Costituzione (quest'ultimo

richiamato implicitamente solo in motivazione) e all'art. 6, primo

comma, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e

delle libertà fondamentali, adottata a Roma il 4 novembre 1950 e

resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 157, secondo comma, del codice

penale, nella parte in cui "consente che il termine di prescrizione

del reato non sia definibile nella stessa misura in tutte le fasi del

procedimento", e in particolare nella parte in cui consente che sulla

determinazione del termine della prescrizione abbia effetto, anche

mediante il giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee di

cui all'art. 69 cod. pen., "la concessione dell'attenuante di cui

all'art. 62-bis cod. pen., ovvero di ogni altra circostanza del reato

non specificamente identificabile nei suoi contenuti, facoltativa e

comunque non preventivamente individuabile all'atto del rinvio a

giudizio";

che il rimettente premette di procedere per un reato punito

con la pena massima di cinque anni di reclusione, per il quale la

legge prevede un termine di prescrizione di dieci anni, estensibile a

quindici anni per l'effetto interruttivo, rilevando che, in caso di

conferma della condanna di primo grado con eventuale giudizio di

prevalenza ex art. 69 cod. pen. delle attenuanti generiche ai sensi

dell'art. 597, comma 5, cod. proc. pen., il termine prescrizionale

risulterebbe ridotto a sette anni e sei mesi, già interamente

decorsi;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, rilevando che la questione è stata già decisa con

l'ordinanza n. 337 del 1999.

Considerato che con ordinanza n. 337 del 1999 questa Corte ha

dichiarato manifestamente inammissibile una identica questione di

legittimità costituzionale sollevata dal medesimo rimettente,

rilevando che l'intervento richiesto "si tradurrebbe in un

trattamento deteriore nei confronti dell'imputato, in violazione del

principio di legalità sancito dall'art. 25, secondo comma, Cost., in

base al quale è precluso alla Corte qualsiasi intervento additivo in

malam partem in materia penale", e che non può ritenersi

ingiustificata la scelta del legislatore di rapportare i termini

entro cui si produce l'effetto estintivo della prescrizione alla

"concreta gravità del fatto-reato, quale risulta anche a seguito del

riconoscimento delle attenuanti generiche e del bilanciamento delle

circostanze";

che pertanto la questione deve essere dichiarata

manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 157, secondo comma, del codice

penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 112 della

Costituzione e all'art. 6, primo comma, della Convenzione per la

salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,

adottata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva con legge 4

agosto 1955, n. 848, dalla Corte di appello di Milano, con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta l'11 luglio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il relatore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 20 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:317 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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