Corte costituzionale

Ordinanza n. 337/1999

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 20/07/1999 · relatore Guido Neppi Modona

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 157, comma

secondo, del codice penale, promossi con ordinanze emesse il 7 aprile

e il 23 marzo 1998 dalla Corte d'appello di Milano nei procedimenti

penali a carico di M. P. ed altri e di G. G., iscritte ai nn. 744 e

745 del registro ordinanze 1998 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 giugno 1999 il giudice

relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che con due ordinanze di analogo tenore la Corte di

appello di Milano ha sollevato, in riferimento agli artt. 112 della

Costituzione e 6, comma 1, della convenzione per la salvaguardia dei

diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, adottata a Roma il 4

novembre 1950 e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 157, secondo

comma, del codice penale, nella parte in cui "consente che il termine

di prescrizione del reato non sia definibile nella stessa misura in

tutte le fasi del procedimento" ed in particolare nella parte in cui

consente che sulla determinazione del termine della prescrizione

abbia effetto, anche mediante il giudizio di bilanciamento tra

circostanze eterogenee di cui all'art. 69 cod. pen., "la concessione

dell'attenuante di cui all'art. 62-bis cod. pen., ovvero di ogni

altra circostanza del reato non specificamente

identificabile nei suoi contenuti, facoltativa e comunque non

preventivamente individuabile all'atto del rinvio a giudizio";

che la Corte di appello rimettente premette in fatto:

in relazione all'ordinanza r.o. n. 744 del 1998, di procedere

per un reato punito con la pena massima di anni cinque di reclusione,

per il quale la legge prevede un termine di prescrizione di dieci

anni, estensibile a quindici anni per l'effetto interruttivo,

rilevando che, in caso di conferma della condanna di primo grado, con

la quale erano state riconosciute le attenuanti generiche, il termine

prescrizionale risulterebbe ridotto a sette anni e sei mesi, già

interamente decorsi;

in relazione all'ordinanza r.o. n. 745 del 1998, di procedere

per un reato, punito anch'esso con la pena massima di cinque anni di

reclusione, cui corrisponde, tenuto conto dell'effetto interruttivo,

un termine prescrizionale di quindici anni, rilevando che, in caso di

conferma della condanna di primo grado, l'eventuale giudizio di

prevalenza delle attenuanti generiche, già riconosciute e ritenute

equivalenti dal Tribunale, comporterebbe la riduzione del termine di

prescrizione a sette anni e sei mesi, già interamente decorsi;

che ad avviso del rimettente la disciplina contenuta nella norma

censurata ostacolerebbe irragionevolmente la realizzazione

dell'interesse punitivo dello Stato, che è assicurato dal principio

costituzionale di obbligatorietà dell'azione penale, sia pure

"mitigato" dall'art. 6 della convenzione per la salvaguardia dei

diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, là dove impone

tempi ragionevoli per la celebrazione dei processi;

che l'istituto della prescrizione dovrebbe invece essere

improntato al massimo di automaticità e fondarsi su dati obiettivi,

e i relativi termini prescrizionali dovrebbero essere tutti certi e

individuabili a partire dalla fase predibattimentale, a prescindere

dal successivo esame di merito;

che, in particolare, il secondo comma dell'art. 157 cod. pen. si

porrebbe in contrasto con tali principi, in quanto prevede la

possibilità di calcolare i termini prescrizionali non sulla base

dell'imputazione astratta formulata nel momento del rinvio a

giudizio, ma tenendo conto del giudizio formulato in concreto nei

confronti dell'autore del reato, cioè con riferimento a circostanze

soggettive assolutamente indeterminate (quali quelle concedibili ex

art. 62-bis cod. pen.), o la cui applicazione sia facoltativa (quali

la recidiva), connesse alla determinazione della pena e, quindi,

fondate su elementi estranei alla struttura del reato;

che il rimettente lamenta inoltre che, in caso di concessione

delle attenuanti e, in particolare, di quelle generiche, la riduzione

minima della pena venga effettuata operando sul massimo edittale,

mentre la constatazione che per definizione le attenuanti generiche

presuppongono l'assenza di gravità in concreto del reato dovrebbe

comportare che la riduzione della pena venga effettuata con

riferimento al minimo edittale;

che il sistema così delineato sarebbe quindi, ad avviso del

rimettente, intrinsecamente irrazionale, in quanto l'attività

giurisdizionale, "esercitata in relazione ad un termine

prescrizionale che si prefigurava oggettivamente di una determinata

durata, può essere dichiarata a posteriori priva di effetto per il

rilievo dato in una diversa fase del giudizio ad una circostanza che

originariamente non sarebbe stato possibile prendere in

considerazione o fu addirittura esclusa";

che nei giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha

eccepito l'inammissibilità della questione, in quanto volta a

censurare scelte discrezionali del legislatore che, per quanto poco

funzionali, non appaiono manifestamente irragionevoli.

Considerato che, stante l'analogo tenore delle questioni, deve

essere disposta la riunione dei relativi giudizi;

che il rimettente - constatato che, a seguito del tempo trascorso

tra la pronuncia della sentenza di primo grado e la celebrazione del

giudizio di appello, i termini prescrizionali risultavano oramai

decorsi per effetto del già intervenuto riconoscimento delle

attenuanti generiche nel giudizio di primo grado (r.o. n. 744 del

1998) ovvero della asserita possibilità di ritenere d'ufficio in

grado di appello tali attenuanti prevalenti sulle aggravanti (r.o. n.

745 del 1998) - in sostanza vorrebbe che i termini prescrizionali di

cui all'art. 157 cod. pen. fossero determinati con esclusivo

riferimento al reato contestato nel momento del rinvio a giudizio,

escludendo la possibilità di tenere conto nelle diverse e successive

fasi del giudizio, ai fini del computo del tempo necessario per la

prescrizione del reato, sia delle circostanze attenuanti, sia della

prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti;

che la disciplina auspicata consentirebbe, ad avviso del

rimettente, di superare il contrasto della norma censurata con gli

artt. 112 e 3 della Costituzione (quest'ultimo, seppure non

espressamente indicato nel dispositivo, implicitamente richiamato in

numerosi passaggi della motivazione);

che tuttavia un simile intervento si tradurrebbe in un

trattamento deteriore nei confronti dell'imputato, in violazione del

principio di legalità sancito dall'art. 25, secondo comma, Cost., in

base al quale è precluso alla Corte qualsiasi intervento additivo in

malam partem in materia penale, sempre che la disciplina non sia

frutto di una scelta palesemente arbitraria o ingiustificata (v. da

ultimo ordinanze n. 413 del 1998 e n. 297 del 1997);

che l'effetto estintivo della prescrizione trova ragione

"nell'interesse generale di non più perseguire i reati rispetto ai

quali il lungo tempo decorso dopo la loro commissione abbia fatto

venir meno, o notevolmente attenuato, (...) l'allarme della coscienza

comune" (vedi sentenze n. 202 del 1971 e n. 254 del 1985), e che

pertanto non può ritenersi ingiustificata la scelta del legislatore

di rapportare i termini entro cui si produce tale effetto estintivo

alla concreta gravità del fatto-reato, quale risulta anche a seguito

del riconoscimento delle attenuanti generiche e del bilanciamento

delle circostanze;

che, in particolare, questa Corte ha costantemente affermato che

il principio di legalità preclude di pronunciare sentenze additive

in malam partem del tipo di quella richiesta dal rimettente, volte ad

integrare la serie di atti che producono effetti interruttivi (o

sospensivi) del corso della prescrizione (in tema di introduzione di

una nuova ipotesi di sospensione v. sentenza n. 114 del 1994;

riguardo all'introduzione di nuove ipotesi di interruzione, v., tra

le tante, ordinanze n. 412 del 1998, n. 178 del 1997, n. 315 del

1996, n. 144 del 1994, nn. 193 e 188 del 1993, n. 7 del 1990, n. 114

del 1983);

che pertanto la questione deve essere dichiarata manifestamente

inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 157, secondo

comma, del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e

112 della Costituzione e 6, comma 1, della convenzione per la

salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,

resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, dalla Corte di

appello di Milano, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 20 luglio 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:337 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari