Art. 425 c.p.p. — Sentenza di non luogo a procedere

Se sussiste una causa che estingue il reato o per la quale l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita se il fatto non e' previsto dalla legge come reato ovvero quando risulta che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o che si tratta di persona non punibile per qualsiasi causa, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere, indicandone la causa nel dispositivo. Ai fini della pronuncia della sentenza di cui al comma 1, il giudice tiene conto delle circostanze attenuanti. Si applicano le disposizioni dell'articolo 69 del codice penale. Il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti ((non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna)). Il giudice non puo' pronunciare sentenza di non luogo a procedere se ritiene che dal proscioglimento dovrebbe conseguire l'applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca. Si applicano le disposizioni dell'articolo 537".

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte costituzionale

43

La Corte costituzionale con sentenza 28 gennaio-10 febbraio 1993, n. 41 (in G.U. 1 s.s. 17/2/1993, n. 8) ha dichiarato l' illegittimita' costituzionale del comma 1 del presente articolo " nella parte in cui stabilisce che il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere quando risulta evidente che l'imputato e' persona imputabile."

Testo vigente dal 30 dicembre 2022

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 425 c.p.p., dalle Rassegne del Massimario e dalle pronunce segnalate.

  • Cass. pen., Sez. IV, sent. n. 20953/2025

    5 giugno 2025

    La Quarta Sezione penale ha affermato che il termine biennale per proporre la domanda di riparazione per l’ingiusta detenzione a seguito di sentenza di non luogo a procedere ex art. 425 cod. proc. pen. decorre, nel caso di intervenuta impugnazione di detta pronunzia dichiarata inammissibile perché tardiva, non già dalla data in cui è scaduto il termine per proporre impugnazione avverso la sentenza di non luogo a procedere, ma da quello in cui è spirato il termine per proporre ricorso per cassazione avverso l’ordinanza della Corte di appello dichiarativa, ai sensi dell’art. 591, comma 2, cod. proc. pen., dell’inammissibilità del gravame ovvero, in ogni caso, dalla decisione del giudice di legittimità che si pronunzi sul ricorso.

    Art. 425 c.p.p. · Art. 591 c.p.p.

    pronuncia segnalata dalla Corte ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 11356/2025

    30 aprile 2025

    In tema di divieto di deduzione fiscale di costi derivanti da attività delittuosa di cui all'art. 14, comma 4-bis, della l. n. 537 del 1993, al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dalla legge, il giudice conserva un potere di autonoma valutazione dei fatti sulla base delle regole proprie del procedimento tributario, non potendo, tuttavia, procedersi all'equiparazione, a tali fini, tra la sentenza di estinzione ex art. 425 c.p.p. (che non sottende alcun esame di fondatezza dell'accusa) e quella di cui all'art. 531 c.p.p. (la quale implica, invece, il preventivo vaglio circa la presenza degli elementi posti a fondamento dell'azione penale), di modo che, in questo secondo caso, resta appannaggio del giudice tributario la verifica dei presupposti per il disconoscimento dei costi da reato.

    Art. 425 c.p.p. · Art. 531 c.p.p.

    Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 352 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di aprile/maggio 2025 ↗; e pronunce segnalate sul suo sito.

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 41/1993

    Ha colpito questo articolo
    10 febbraio 1993

    Per una precisa scelta del legislatore delegante, l'art. 425, cod.proc.pen. chiama il giudice della udienza preliminare a valutare il merito della imputazione con esclusivo riferimento ad un parametro di "non evidenza" che il fatto non sussista, l'imputato non lo abbia commesso o che il fatto non costituisca reato; conseguentemente tale sistema (v. massima A) finisce per imporre al giudice la pronuncia di non luogo a procedere per difetto di imputabilità, applicando, se del caso, anche misure di sicurezza, ogni qual volta sia palese lo stato di non imputabilità e sussista il presupposto della non evidente infondatezza dell'addebito; in tal modo però, l'imputato non imputabile viene privato del dibattimento e della conseguente possibilità di esercitare appieno il diritto alla prova sul merito della "res iudicanda", con correlativa irragionevole compressione del diritto di difesa, che non può certo ritenersi bilanciata da contrapposte esigenze di economia processuale. Ne' a sanare tale contrasto può invocarsi la possibilità, che l'art. 419, quinto comma, del codice di rito riconosce all'imputato, di "rinunciare all'udienza preliminare e richiedere il giudizio immediato", giacché sarebbe davvero singolare che, per usufruire del fondamentale diritto di difesa in ogni stato e grado del processo, gli si imponesse di rinunciare ad una fase del procedimento destinata proprio a consentire l'esercizio di quel diritto. - v. la sent. n. 431/1990 in relazione alla formazione delle prove a dibattimento e non nell'udienza preliminare.

    Art. 425 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 63/2001

    Questione infondata
    13 marzo 2001

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 425 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il giudice, nel pronunciare sentenza di non luogo a procedere, possa condannare l'imputato al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, qualora la mancata decisione sull'azione civile non sia addebitabile al danneggiato. Il giudice rimettente ha infatti invocato, quale 'tertium comparationis', la disciplina dell'applicazione della pena su richiesta delle parti: fattispecie, quest'ultima, strutturalmente diversa rispetto all'ipotesi della sentenza di non luogo a procedere, e quindi inidonea a fungere da parametro di riferimento ai sensi dell'art. 3 Cost. - Sulla conformità a Costituzione dell'art. 444 cod. proc. pen. con riferimento alla mancata previsione della condanna alle spese in favore della parte civile, si veda la sentenza n. 443/1990. - Sulla inidoneità del 'tertium comparationis' prescelto dal giudice rimettente, v. ordinanza n. 73/1993. M.R.

    Art. 425 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 376 c.p.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 425/1997

    Questione inammissibile
    18 dicembre 1997

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 425 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che nel caso di persona non imputabile al momento del fatto e incapace di partecipare coscientemente al processo, debba emettersi, da parte del giudice della udienza preliminare, sentenza di non luogo a procedere allorché risulti evidente la materiale attribuibilità del fatto medesimo all'imputato, sollevato in riferimento agli artt. 24 e 112 Cost., in quanto la questione stessa è già stata dichiarata inammissibile con sentenza n. 94 del 1997. red.: N. Oliva

    Art. 425 c.p.p. · Art. 24 cost. · Art. 112 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (32)

Se ne mostrano 12 su 32, dalle più recenti.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 30 dicembre 2022

Confronto con la versione in vigore dal 8 giugno 2000 al 30 dicembre 2022. 12 parole tolte, 9 parole aggiunte.

… Il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti tolto: risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio aggiunto: non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna. Il giudice non puo' pronunciare sentenza di non luogo a procedere se ritiene …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art425 · fonte del testo

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