Codice di procedura penale

Art. 666 c.p.p. — Procedimento di esecuzione

Il giudice dell'esecuzione procede a richiesta del pubblico ministero, dell'interessato o del difensore. Se la richiesta appare manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge ovvero costituisce mera riproposizione di una richiesta gia' rigettata, basata sui medesimi elementi, il giudice o il presidente del collegio, sentito il pubblico ministero, la dichiara inammissibile con decreto motivato, che e' notificato entro cinque giorni all'interessato. Contro il decreto puo' essere proposto ricorso per cassazione. Salvo quanto previsto dal comma 2, il giudice o il presidente del collegio, designato il difensore di ufficio all'interessato che ne sia privo, fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso alle parti e ai difensori. L'avviso e' comunicato o notificato almeno dieci giorni prima della data predetta. Fino a cinque giorni prima dell'udienza possono essere depositate memorie in cancelleria. 211 230 231 L'udienza si svolge con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero. L'interessato che ne fa richiesta e' sentito personalmente ((. A tal fine si procede mediante collegamento a distanza, quando una particolare disposizione di legge lo prevede o quando l'interessato vi consente. Tuttavia, se e' detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e non consente all'audizione mediante collegamento a distanza, l'interessato)) e' sentito prima del giorno dell'udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo, salvo che il giudice ritenga di disporre la traduzione. Il giudice puo' chiedere alle autorita' competenti tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno; se occorre assumere prove, procede in udienza nel rispetto del contraddittorio. Il giudice decide con ordinanza. Questa e' comunicata o notificata senza ritardo alle parti e ai difensori, che possono proporre ricorso per cassazione. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni sulle impugnazioni e quelle sul procedimento in camera di consiglio davanti alla corte di cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza, a meno che il giudice che l'ha emessa disponga diversamente. Se l'interessato e' infermo di mente, l'avviso previsto dal comma 3 e' notificato anche al tutore o al curatore; se l'interessato ne e' privo, il giudice o il presidente del collegio nomina un curatore provvisorio. Al tutore e al curatore competono gli stessi diritti dell'interessato. Il verbale di udienza e' redatto soltanto in forma riassuntiva a norma dell'articolo 140 comma 2. 15

Gli interventi su questo articolo(4)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte costituzionale

15

La Corte costituzionale, con sentenza 28 novembre - 3 dicembre 1990, n. 529 (in G.U. 1ª s.s. 05/12/1990, n. 48), visto l'art. 27 della L. 11 marzo 1953, n. 87, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 666, comma 9, del codice di procedura penale (approvato con d.P.R. 22 ottobre 1988, n. 247) nella parte in cui dopo la parola "redatto" prevede "soltanto" anziche' "di regola".

Corte costituzionale

211

La Corte costituzionale, con sentenza 19 - 21 maggio 2014, n. 135 (in G.U. 1ª s.s. 28/05/2014, n. 23), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 666, comma 3, 678, comma 1, e 679, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento per l'applicazione delle misure di sicurezza si svolga, davanti al magistrato di sorveglianza e al tribunale di sorveglianza, nelle forme dell'udienza pubblica".

Corte Costituzionale

230

La Corte Costituzionale, con sentenza 15 aprile - 5 giugno 2015, n. 97 (in G.U. 1ª s.s. 10/6/2015, n. 23), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 666, comma 3, e 678, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento davanti al tribunale di sorveglianza nelle materie di sua competenza si svolga nelle forme dell'udienza pubblica".

Corte Costituzionale

231

La Corte Costituzionale, con sentenza 15 aprile - 15 giugno 2015, n. 109 (in G.U. 1ª s.s. 17/6/2015, n. 24), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 666, comma 3, 667, comma 4, e 676 cod. proc. pen., nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento di opposizione contro l'ordinanza in materia di applicazione della confisca si svolga, davanti al giudice dell'esecuzione, nelle forme dell'udienza pubblica".

Testo vigente dal 30 dicembre 2022

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 280/1985

    Ha colpito questo articolo
    13 novembre 1985

    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 666, quinto comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non dispone che il decreto ivi previsto sia notificato all'estradando. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1985. F.to: LIVIO PALADIN - ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA PERGOLA…

    Art. 666 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 45/1997

    Questione infondata
    20 febbraio 1997

    Non è fondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 666 cod. proc. pen., che richiama, in quanto applicabili, le disposizioni sulle impugnazioni e quelle sul procedimento in camera di consiglio dinanzi alla Corte di cassazione, assoggettando soltanto tale grado del procedimento di esecuzione alla regola delle spese processuali, poiché - premesso che, secondo la giurisprudenza della Corte, non si rinviene nella Costituzione un principio che faccia obbligo allo Stato di recuperare in ogni caso le spese processuali - occorre valutare di volta in volta la ragionevolezza della scelta operata dal legislatore: scelta che, nella specie, appare ragionevole, perché il procedimento di esecuzione ha la finalità di stabilire, nell'interesse della giustizia, il concreto contenuto dell'esecuzione, rimanendo ad esso estranea la regola della soccombenza, la quale ultima, invece, non è priva di giustificazione nell'ipotesi del ricorso per Cassazione, in cui si realizza in pieno la fase contenziosa. - Cfr., altresì, 'ex multis', S. nn. 134/1993 e 30/1964, nelle quali si è affermato che "la regola generale in materia di spese processuali, secondo cui il costo del processo deve essere sopportato da chi ha reso necessaria l'attività del giudice, conosce varie eccezioni". Fra queste, l'esenzione del querelante <<soccombente>> dal pagamento delle spese nei casi <<retti da una 'ratiò unitaria>>, che è quella di esimere da tale responsabilità <<chi ha esercitato il diritto di querela, allorquando l'assoluzione dell'imputato derivi da circostanze non riconducibili al querelante stesso>>, cui nessuna colpa può dunque essere ascritta. Sul punto, v. pure, S. n. 29/1992. red.: G. Leo

    Art. 666 c.p.p. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 267/1995

    Questione infondata
    19 giugno 1995

    Il potere del giudice dell'esecuzione di dichiarare inammissibile una richiesta che costituisca mera riproposizione di altra già rigettata è esercitabile da qualunque parte la richiesta provenga. Contrariamente a quanto ritenuto dal giudice "a quo", tale potere può essere esercitato, quindi, anche qualora la nuova richiesta sia stata avanzata dal pubblico ministero, ed essa abbia contenuto identico a quello di una richiesta in precedenza avanzata dall'interessato e già rigettata. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 101 Cost., dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen.) red.: G. Conti

    Art. 666 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 101 cost. · Art. 85 Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (17)

Se ne mostrano 13 su 17, dalle più recenti.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 30 dicembre 2022

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… del difensore e del pubblico ministero. L'interessato che ne fa richiesta e' sentito personalmentetolto: ; tuttaviaaggiunto: . A tal fine si procede mediante collegamento a distanza, quando una particolare disposizione di legge lo prevede o quando l'interessato vi consente. Tuttavia, se e' detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudicetolto: , aggiunto: e non consente all'audizione mediante collegamento a distanza, l'interessato e' sentito prima del giorno dell'udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo, salvo …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art666 · fonte del testo

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