Corte costituzionale

Ordinanza n. 266/1986

Questione dichiarata infondata · depositata il 15/12/1986 · relatore Giovanni Conso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 665, secondo

comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il

22 luglio 1985 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da Walk

Helmunt, iscritta al n. 209 del registro ordinanze 1986 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale,

dell'anno 1986.

Udito nella camera di consiglio del 29 ottobre 1986 il Giudice

relatore Giovanni Conso.

Ritenuto che la Corte di cassazione, con ordinanza del 22 luglio

1985, ha denunciato, in riferimento all'art. 24 della Costituzione,

l'illegittimità dell'art. 665, secondo comma, del codice di procedura

penale, nella parte in cui non dispone che il decreto di fissazione

dell'udienza avanti alla sezione istruttoria della corte d'appello sia

notificato anche all'estradando;

considerato che, come chiaramente risulta dalla motivazione

dell'ordinanza di rimessione, la censura investe l'art. 666, quinto

comma, del codice di procedura penale e non l'art. 665, secondo comma,

dello stesso codice, evocato, nel solo dispositivo, per mero errore

materiale;

che con sentenza n. 280 del 1985 questa Corte ha dichiarato

l'illegittimità costituzionale dell'art. 666, quinto comma, del codice

di procedura penale, "nella parte in cui non dispone che il decreto ivi

previsto sia notificato all'estradando".

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 666, quinto comma, del codice di procedura

penale, già dichiarato costituzionalmente il legittimo "nella parte in

cui non dispone che il decreto ivi previsto sia notificato

all'estradando", questione sollevata con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1986.

F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO -

GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI -

FRANCESCO PAOLO CASAVOLA - ANTONIO

BALDASSARRE - VINCENZO CAIANIELLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1986:266 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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