Corte costituzionale

Ordinanza n. 430/1998

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/12/1998 · relatore Francesco Guizzi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 71 e 72 del

regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario),

promossi con sei ordinanze emesse il 19 marzo 1998 dal pretore di

Foggia, sezione distaccata di San Giovanni Rotondo, rispettivamente

iscritte ai nn. 400, 401, 402, 403, 404 e 405 del registro ordinanze

1998 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24,

prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1998 il giudice

relatore Francesco Guizzi.

Ritenuto che nel corso di sei procedimenti in materia di esecuzione

penale, all'udienza camerale del 19 marzo 1998, davanti al pretore di

Foggia, sezione distaccata di San Giovanni Rotondo, compariva quale

pubblico ministero un uditore giudiziario con più di quattro mesi di

tirocinio, il quale prospettava questione di legittimità

costituzionale degli artt. 71 e 72 del regio decreto 30 gennaio 1941,

n. 12 (Ordinamento giudiziario), nella parte in cui non consentono ai

soggetti indicati specificamente nell'art. 72 di svolgere le funzioni

di pubblico ministero nelle udienze in camera di consiglio, quale

quella in corso ai sensi dell'art. 666 del codice di procedura

penale;

che, in forza della seconda disposizione censurata, a costoro

sarebbe dato di svolgere le funzioni della pubblica accusa nelle

udienze di convalida dell'arresto o del fermo, ma non nelle camerali,

mentre in queste sarebbe consentito ai vice pretori onorari di

svolgere, ai sensi degli artt. 32 e 34 dello stesso decreto, le

funzioni giudicanti;

che il pretore sollevava, con sei distinte ordinanze, in

riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dei predetti artt. 71 e 72;

che la questione sarebbe rilevante nel giudizio a quo perché

dalla sua definizione dipenderebbe l'ulteriore iter processuale,

essendo comparso in udienza camerale, per sostenere le richieste

della pubblica accusa, un uditore giudiziario con più di quattro

mesi di tirocinio;

che, infatti, se la decisione fosse adottata sulla base della

requisitoria del pubblico ministero comparso in udienza si andrebbe

incontro, prosegue il giudice a quo a una pronuncia affetta da

nullità di ordine generale;

che la disciplina restrittiva, contenuta negli artt. 71 e 72

censurati contrasterebbe con quella, più ampia, consentita ai vice

pretori onorari dagli artt. 32, 33 e 34 dell'ordinamento giudiziario;

che tali ultime disposizioni, nel regolare le attribuzioni dei

giudici onorari, non opererebbero alcuna distinzione fra le funzioni

loro assegnabili, con la conseguenza di rendere possibile la

partecipazione all'udienza di esecuzione di un magistrato onorario,

nella veste di pretore, mentre quella di pubblico ministero sarebbe

preclusa non soltanto ai vice pretori onorari, ma anche agli uditori

giudiziari con più di quattro mesi di tirocinio;

che si paleserebbe, dunque, una diversità di disciplina del

tutto irragionevole e, perciò, in contrasto con l'art. 3 della

Costituzione;

che se le udienze di esecuzione penale possono essere presiedute

da vice pretori onorari, sia pure all'uopo designati, si deve

concludere che la materia non presenta, ad avviso del rimettente, un

livello di delicatezza o tecnicità tale da comportare, in quello

stesso contesto, l'esclusione dalle funzioni di pubblico ministero

delle figure elencate nel censurato articolo 72;

che si profilerebbe, altresì, una violazione dell'art. 97 della

Costituzione, in quanto tali preclusioni lederebbero il canone di

buon andamento dell'amministrazione giudiziaria, atteso che per la

partecipazione alle udienze camerali si devono "distogliere" dallo

svolgimento di lavori più urgenti e importanti, come le attività di

indagine, i magistrati addetti alle procure della Repubblica presso

le preture; che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello

Stato, concludendo nel senso della manifesta infondatezza in base

all'ordinanza di questa Corte n. 181 del 1998.

Considerato che viene all'esame della Corte, in riferimento agli

artt. 3 e 97 della Costituzione, la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 71 e 72 del regio decreto 30 gennaio 1941,

n. 12, nella parte in cui non consentono ai soggetti indicati in

particolare nell'art. 72 di svolgere le funzioni di pubblico

ministero nelle udienze in camera di consiglio; questione sollevata,

nei medesimi termini, con sei ordinanze di rimessione;

che, per l'identità della questione, i giudizi vanno riuniti;

che, nel merito, come già affermato con l'ordinanza n. 181 del

1998, la questione è manifestamente infondata, poiché il pretore

rimettente qualifica come "sottrazione" a più importanti compiti

quelli che rientrano pur sempre nelle funzioni istituzionali - di

rango non inferiore alle altre - e, nel contempo, invoca la

comparazione fra le funzioni giudicanti attribuite ai magistrati

onorari, in base all'art. 106, secondo comma, della Costituzione, e

quelle requirenti, che non hanno analoga valorizzazione

costituzionale.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, della norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della

questione di legittimità costituzionale degli artt. 71 e 72 del

regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario),

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal

pretore di Foggia - sezione distaccata di San Giovanni Rotondo - con

le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Guizzi

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:430 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari