Art. 634 c.p.p. — Declaratoria d'inammissibilità

Quando la richiesta e' proposta fuori delle ipotesi previste dagli articoli 629 e 630 o senza l'osservanza delle disposizioni previste dagli articoli 631, 632, 633, 641 ovvero risulta manifestamente infondata, la corte di appello anche di ufficio dichiara con ordinanza l'inammissibilita' e puo' condannare il privato che ha proposto la richiesta al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da lire cinquecentomila a lire quattro milioni. L'ordinanza e' notificata al condannato e a colui che ha proposto la richiesta, i quali possono ricorrere per cassazione. ((In caso di accoglimento del ricorso, la Corte di cassazione rinvia il giudizio di revisione ad altra corte di appello individuata secondo i criteri di cui all'articolo 11)).

Testo vigente dal 10 dicembre 1998

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 103/2023

    Questione inammissibile
    25 maggio 2023

    Per potersi ravvisare il requisito della rilevanza in concreto della questione proposta è in ogni caso necessario che la norma impugnata sia applicabile nel giudizio a quo e non, invece, in una fase processuale anteriore. (Precedenti: S. 247/ 1995 - mass. 21546; O. 306/2013 - mass. 40854).(Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Corte d'appello di Roma, sez. quarta pen., in riferimento agli artt. 3, 25, primo comma, e 111, secondo comma, Cost. - dell'art. 634, comma 2, cod. proc. pen., come risultante dall'interpretazione della giurisprudenza di legittimità, in base alla quale la regola ivi stabilita - per cui, in caso di accoglimento del ricorso avverso l'ordinanza che dichiara inammissibile la richiesta di revisione, la Cassazione rinvia il giudizio ad altra corte d'appello, individuata ai sensi dell'art. 11 cod. proc. pen. - non si applica nel caso di annullamento senza rinvio e di conseguente devoluzione al giudice di merito di un nuovo giudizio relativo alla fase rescindente, avente ad oggetto la delibazione preliminare sulla non manifesta infondatezza della richiesta, ipotesi nella quale gli atti andrebbero restituiti alla stessa corte d'appello che ha emesso l'ordinanza annullata. La Corte d'appello rimettente non deve fare applicazione della norma censurata, che riguarda una fase processuale anteriore ed è indirizzata alla Cassazione, che l'ha già applicata in senso negativo con provvedimento per sua natura inoppugnabile, stante la posizione di vertice che essa riveste nell'ordinamento giudiziario. Le questioni proposte, che pure colgono effettivi profili problematici dell'indirizzo interpretativo in esame, finiscono pertanto per risolversi in una inammissibile richiesta di "revisione in grado ulteriore" della decisione della Cassazione. Precedenti: O. 214/2018 - mass. 40854; O. 92/2016 - mass. 38839; S. 270/2014 - mass. 38195; S. 294/1995 - mass. 21729; S. 247/1995 - mass. 21546).

    Art. 634 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 25 cost. · Art. 111 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Che cosa è cambiato dal 10 dicembre 1998

Confronto con la versione in vigore dal 24 ottobre 1988 al 10 dicembre 1998. 18 parole tolte, 9 parole aggiunte.

… richiesta, i quali possono ricorrere per cassazione. In caso di accoglimento del ricorso, la tolto: corte aggiunto: Corte di cassazione rinvia il giudizio di revisione ad altra tolto: sezione della corte di appello tolto: che ha pronunciato l'ordinanza prevista dal comma 1 o alla corte di appello piu' vicina aggiunto: individuata secondo i criteri di cui all'articolo 11.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art634 · fonte del testo

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