Corte costituzionale

Ordinanza n. 207/1990

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 12/04/1990 · relatore Giovanni Conso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 666, quarto

comma, del codice di procedura penale del 1988, promosso con

ordinanza emessa il 6 novembre 1989 dal Magistrato di sorveglianza di

Pisa nel procedimento di esecuzione per revoca della semilibertà

relativo a Morresi Alessandro, iscritta al n. 660 del registro

ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 2, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 21 marzo 1990 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che, nel corso di un procedimento di esecuzione per la

revoca della semilibertà ad un detenuto in esecuzione di pena presso

la casa circondariale del luogo, il Magistrato di sorveglianza di

Pisa - "delegato" dal Tribunale di sorveglianza di Firenze (giudice

competente in materia) ad assumere le dichiarazioni dell'interessato,

nonostante questi avesse richiesto di essere sentito dallo stesso

Tribunale - ha, con ordinanza del 6 novembre 1989, sollevato, in

riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della

Costituzione, questione di legittimità dell'art. 666, quarto comma,

del codice di procedura penale del 1988, il quale dispone che "ove

l'interessato sia detenuto o internato in luogo posto fuori della

circoscrizione del giudice competente a decidere, sia sentito prima

del giorno della udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo,

salvo che il giudice ritenga di disporre la traduzione";

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che la questione è stata sollevata nel corso di un

giudizio non certamente demandato alla cognizione del Magistrato di

sorveglianza di Pisa, cui viene soltanto "delegato" il compito di

"sentire" l'interessato in vista ed al servizio di un giudizio

riservato in modo esclusivo ad altro giudice (cfr., con riguardo ad

una funzione meramente istruttoria del giudice dell'esecuzione,

sentenza n. 112 del 1964), quale appunto è, nella specie, il

Tribunale di sorveglianza di Firenze;

e che, quindi, difettando il giudice a quo di ogni potere

decisorio in materia, se ne deve negare la legittimazione a sollevare

in tale sede questioni di legittimità costituzionale (v., oltre alla

sentenza 112 del 1964, sentenze n. 136 del 1980, n. 8 del 1979, n.

141 del 1971, n. 81 del 1970, n. 60 del 1970, n. 45 del 1969, n. 62

del 1966, n. 112 del 1964, n. 44 del 1963, n. 109 del 1969; ordinanza

n. 224 del 1974);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 666, quarto comma, del codice

di procedura penale del 1988, sollevata, in riferimento agli artt. 3

e 24 della Costituzione, dal Magistrato di sorveglianza di Pisa con

ordinanza del 6 novembre 1989.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1990.

Il Presidente e redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 aprile 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:207 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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