Corte costituzionale

Ordinanza n. 240/2000

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/06/2000 · relatore Guido Neppi Modona

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 665, commi 4 e

4-bis del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa

il 26 ottobre 1999 dal Tribunale di Gela nel procedimento di

esecuzione nei confronti di M. A., iscritta al n. 672 del registro

ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 50, prima serie speciale, dell'anno 1999.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri.

Udito nella camera di consiglio del 10 maggio 2000 il giudice

relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che il Tribunale di Gela ha sollevato in qualità di

giudice dell'esecuzione, in riferimento agli articoli 3 e 24 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 665,

commi 4 e 4-bis del codice di procedura penale, nella parte in cui

non prevede che, se l'esecuzione concerne più provvedimenti emessi

da giudici diversi, in composizione monocratica e collegiale, sia in

ogni caso competente il giudice in composizione collegiale;

che il rimettente premette:

di essere investito della richiesta del pubblico ministero

e della difesa di revoca di una sentenza penale di condanna per il

delitto di oltraggio a pubblico ufficiale del pretore di Caltagirone

(divenuta irrevocabile il 17 marzo 1999) per sopravvenuta abrogazione

della norma incriminatrice, disposta dall'art. 18, comma 1, della

legge 25 giugno 1999, n. 205;

che la richiesta di revoca "appare manifestamente infondata

per difetto delle condizioni di legge" e pertanto suscettibile di

essere decisa de plano ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc.

pen.;

che nei confronti della persona condannata il Tribunale di

Gela ha emesso una sentenza di condanna divenuta irrevocabile il 4

dicembre 1993, e altre sentenze di condanna sono state emesse

successivamente dai Pretori di Trapani e di Siracusa, nonché dal

pretore di Caltagirone, la cui sentenza è divenuta irrevocabile per

ultima;

che in tale situazione, concernente l'esecuzione di sentenze

emesse sia dal tribunale che dal pretore, il pubblico ministero ha

ritenuto che la competenza appartenga al Tribunale di Gela,

prevalendo la competenza del tribunale su quella del pretore a norma

dell'art. 665, comma 4, cod. proc. pen., e quindi anche con

riferimento alla sentenza di condanna pronunciata dal pretore di

Caltagirone;

che, peraltro, la disposizione invocata dal pubblico

ministero non è più in vigore, essendo stata abrogata e sostituita

dall'art. 206 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51

(entrato in vigore il 20 marzo 1998 e divenuto efficace il 2 giugno

1999), che ha riformulato il testo dell'art. 665, comma 4, cod. proc.

pen., inserendo anche il comma 4-bis;

che il decreto legislativo n. 51 del 1998 ha soppresso

l'ufficio giudiziario del pretore, attribuendo le relative funzioni

al tribunale, per cui le sentenze di condanna pronunciate dal pretore

vanno ora riferite al tribunale in composizione monocratica;

che non sono applicabili le norme anteriormente vigenti,

comprese quelle relative alla competenza e alla composizione

dell'organo giudicante, in quanto il procedimento è stato instaurato

dopo l'entrata in efficacia del decreto legislativo n. 51 del 1998;

che, ad avviso del rimettente, a seguito della novella

dell'art. 665 cod. proc. pen. e, segnatamente, della nuova

formulazione del comma 4, in caso di pluralità di condanne

pronunciate da giudici diversi la competenza spetterebbe sempre al

giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per

ultimo, salva la vis attractiva che il giudice ordinario continua ad

esercitare nei confronti del giudice speciale;

che, in particolare, la deroga in favore del tribunale in

composizione collegiale, prevista dal comma 4-bis riguarderebbe solo

l'ipotesi di più provvedimenti emessi dallo stesso tribunale, in

composizione monocratica e collegiale, in quanto solo all'interno del

medesimo tribunale sussisterebbe quel rapporto di "attribuzione"

degli affari a cui fa riferimento il nuovo comma introdotto dal

decreto legislativo n. 51 del 1998;

che secondo il giudice a quo la nuova disciplina, in base

alla quale la competenza spetterebbe al Tribunale di Caltagirone in

composizione monocratica, subentrato al soppresso ufficio del pretore

che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, si

pone in contrasto con l'art. 3 della Costituzione: quando

l'esecuzione concerne più provvedimenti emessi dallo stesso

tribunale in composizione monocratica e collegiale, alle parti

dovrebbe essere sempre assicurata "la garanzia della composizione

collegiale del giudice", anche se il provvedimento divenuto

irrevocabile per ultimo è stato emesso dal tribunale in composizione

monocratica, mentre tale garanzia risulta negata se l'esecuzione si

riferisce a più provvedimenti emessi da giudici diversi, qualunque

sia la loro composizione;

che la norma censurata sarebbe dunque irragionevole, in

quanto la composizione collegiale del giudice ha natura di garanzia

processuale, "sempre assicurata dal legislatore ordinario

ogniqualvolta vengano in rilievo la gravità del trattamento

sanzionatorio ovvero la complessità o delicatezza delle fattispecie

incriminatrici";

che risulterebbe violato anche l'art. 24 della Costituzione,

a cagione della "maggiore capacità di ascolto e di giudizio delle

ragioni delle parti" assicurata dalla composizione collegiale del

tribunale;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei Ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata infondata, in

quanto la nuova formulazione del comma 4 e il comma 4-bis

dell'art. 665 cod. proc. pen. non hanno sostanzialmente modificato la

precedente disciplina, ma si sono limitati a rimodulare le vecchie

regole in funzione dell'introduzione del giudice unico: in

particolare, ad avviso dell'Avvocatura, il criterio cronologico è

destinato ad operare in via generale quando si tratta di

provvedimenti emessi da giudici diversi (comma 4), mentre il criterio

della collegialità, a cui fa riferimento il comma 4-bis, "appare

funzionale alla determinazione della competenza tra organo

monocratico e collegiale a prescindere dal fatto che siano diversi i

giudici che hanno emesso il provvedimento e quindi anche e non solo

quando non lo siano".

Considerato che il rimettente - in base alla interpretazione da

lui riservata al comma 4-bis dell'art. 665 cod. proc. pen., nel senso

che la competenza spetta al giudice in composizione collegiale solo

nel caso in cui l'esecuzione concerna più provvedimenti emessi dal

medesimo tribunale in composizione monocratica e collegiale - in

sostanza lamenta che non sia stata riprodotta, opportunamente

adattata ai rapporti tra giudice in composizione monocratica e

collegiale, la formulazione dell'originario comma 4 dell'art. 665

cod. proc. pen., che in caso di più provvedimenti emessi dal pretore

e da altro giudice ordinario prevedeva sempre la competenza di

quest'ultimo;

che, a prescindere da qualsiasi valutazione sull'esattezza

dell'interpretazione seguita dal rimettente circa la portata della

norma censurata - sulla quale, peraltro, non si è ancora formato

alcun indirizzo giurisprudenziale -, non è dato riscontrare alcuna

violazione dei parametri costituzionali evocati dal giudice a quo in

quanto l'attribuzione della competenza rientra nella sfera delle

scelte affidate alla discrezionalità del legislatore, non

suscettibili di censura sul terreno della legittimità

costituzionale, sempre che siano state esercitate sulla base di

criteri non irragionevoli;

che tale principio ha costantemente ispirato la

giurisprudenza di questa Corte in tema di attribuzione della

competenza all'organo giudicante in composizione monocratica (anche

con specifico riferimento alla soppressa figura del pretore) o

collegiale (cfr., tra le tante, sentenze n. 460 del 1994 e n. 268 del

1986, ordinanze nn. 423 e 139 del 1997, n. 257 del 1995);

che pertanto la questione di legittimità costituzionale deve

essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

innanzi alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 665, commi 4 e 4-bis, del

codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli articoli 3

e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Gela, con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 giugno 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 giugno 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:240 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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