Corte costituzionale

Sentenza n. 6/1975

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/01/1975 · relatore Vincenzo Trimarchi

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 666, primo

comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il

16 gennaio 1974 dalla sezione istruttoria della Corte d'appello di

Milano nel procedimento penale a carico di Sterr Hermann, iscritta al

n. 133 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 139 del 29 maggio 1974.

Udito nella camera di consiglio del 7 novembre 1974 il Giudice

relatore Vincenzo Michele Trimarchi.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

La sezione istruttoria della Corte d'appello di Milano, con

ordinanza del 16 gennaio 1974, sollevava, in riferimento all'articolo

25, comma primo, della Costituzione, la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 666 del codice di procedura penale, nella

parte in cui si "attribuisce la competenza per il procedimento di

estradizione alla sezione istruttoria della Corte d'appello nel cui

distretto si trova l'imputato o il condannato".

Premetteva, in punto di fatto, che il Governo della Repubblica

federale di Germania aveva chiesto al Governo italiano l'estradizione

del cittadino tedesco Hermann Sterr colpito da vari mandati di cattura

emessi da autorità giudiziarie di quello Stato; che lo Sterr il 12

aprile 1973 era stato tratto in arresto dall'autorità di pubblica

sicurezza a Vipiteno ed era stato associato alle carceri di Bolzano ed

il 29 maggio 1973, su richiesta del Procuratore della Repubblica di

Milano, era stato trasferito alle carceri giudiziarie di codesta città

per essere sottoposto ad interrogatorio per fatti diversi da quelli

indicati nei mandati di cattura; che il Ministero di grazia e

giustizia, con nota del 25 giugno 1973, aveva richiesto al Procuratore

generale presso la Corte di appello di Trento di emettere l'ordine di

cattura e di promuovere il giudizio della sezione istruttoria, e che il

detto Procuratore generale aveva rimesso gli atti al Procuratore

generale di Milano, ritenendo competente a deliberare sulla

estradizione la sezione istruttoria della relativa Corte d'appello; ed

infine, che l'imputato, dopo che il Procuratore generale aveva emesso

ordine di cattura e richiesto alla sezione istruttoria di procedere al

giudizio di estradizione, in sede di interrogatorio aveva dichiarato

che non intendeva essere estradato per la Germania federale ed aveva

eccepito l'illegittimità costituzionale dell'art. 666 del codice di

procedura penale per contrasto con l'art. 25 della Costituzione.

Ciò premesso, il giudice a quo considerava rilevante e non

manifestamente infondata la relativa questione.

Ricordava che, secondo la sentenza n. 88 del 1962 di questa Corte,

la Costituzione, con l'art. 25, comma primo, "ha inteso predeterminare

la competenza del giudice, con riferimento a fattispecie astratta

realizzabile in futuro, non già a posteriori, in relazione, come si

dice, a una regiudicanda già insorta".

E riteneva in contrasto con la Costituzione la norma dell'art. 666

del codice di procedura penale, secondo cui la competenza per il

procedimento di estradizione è attribuita "al distretto della Corte

d'appello in cui si trova l'estradando al momento in cui perviene la

relativa richiesta, anziché a quella nel cui distretto egli si trovò

al momento dell'arresto provvisorio", "giacché la determinazione del

luogo in cui l'estradando possa trovarsi al momento in cui perviene la

domanda di estradizione rimane affidata alla discrezione dell'autorità

giudiziaria o di quella dell'istituto di prevenzione e di pena, in cui

l'estradando è stato provvisoriamente recluso": e ciò in quanto

"l'autorità giudiziaria per valutazione di ordine interno

(sovraffollamento, motivi igienici, motivi disciplinari) può ottenere

il trasporto del detenuto in altri istituti di pena, al di fuori del

distretto in cui l'estradando venne provvisoriamente arrestato".

L'ordinanza veniva ritualmente notificata e comunicata.

Davanti a questa Corte non si costituiva nessuna parte e non

spiegava intervento il Presidente del Consiglio dei ministri. E

pertanto il procedimento si svolgeva nelle forme di cui all'art. 26,

comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87. Considerato in diritto :

1. - Secondo la sezione istruttoria della Corte d'appello di Milano

l'art. 666, comma primo, del codice di procedura penale, nella parte in

cui attribuisce la competenza per il procedimento di estradizione alla

Corte d'appello nel cui distretto si trova l'estradando al momento in

cui perviene la relativa richiesta, sarebbe in contrasto con l'art. 25,

comma primo, della Costituzione perché non ricorre al criterio del

luogo dell'avvenuto arresto e perché consente che sul rapporto

dell'estradando con il luogo possano incidere in modo discrezionale,

con i loro provvedimenti, l'autorità giudiziaria o quella

dell'istituto di prevenzione e di pena in cui l'estradando è stato

provvisoriamente recluso.

2. - Relativamente a quella fase del procedimento di estradizione

che è assistita dalla garanzia giurisdizionale, la competenza spetta

ad organi (Procuratore generale e sezione istruttoria) della Corte

d'appello "nel cui distretto si trova l'imputato o il condannato" (art.

666, comma primo, cit.).

Secondo la giurisprudenza (ricordata anche nell'ordinanza di

rimessione) il criterio indicato dalla legge per determinare la

competenza è quello del rapporto materiale e temporaneo tra

l'estradando ed un determinato luogo ove questi si trova nel momento in

cui perviene la formale richiesta di estradizione.

Pur dovendosi rilevare che almeno quando l'arresto provvisorio sia

effettuato dall'autorità di pubblica sicurezza senza ordine di cattura

del Procuratore generale o del Procuratore della Repubblica (art. 663,

comma secondo, del codice di procedura penale), è pensabile che ancora

non sia pervenuta una formale domanda di estradizione e che in quel

caso, sia pure in modo non definitivo, potrebbe rilevare al fine della

determinazione della competenza il luogo dell'eseguito arresto

(articolo 664, comma secondo, dello stesso codice), la validità del

criterio sopra indicato non appare contestabile. C'è solo da precisare

un punto che nell'interpretazione giurisprudenziale della norma

denunciata non è indicato in maniera esplicita, e cioè che tra i

possibili luoghi in cui l'imputato o il condannato "si trova", è

decisivo quello del momento in cui al Ministro della giustizia perviene

la domanda di estradizione.

È, infatti, il detto Ministro ad essere investito dei poteri

d'iniziativa e decisori (mediante atti discrezionali o vincolati) in

ordine a tale domanda; e specificamente al momento in cui allo stesso

Ministro pervengono i documenti a corredo della domanda, si fa

riferimento in materia di perenzione dell'arresto (artt. 661 e 665 del

ripetuto codice).

3. - Così intesa, la norma denunciata non appare in contrasto con

l'art. 25 della Costituzione, perché il "giudice" in essa previsto

risulta precostituito per legge.

Il criterio di determinazione della competenza, infatti, è posto

in astratto prima che la specifica e concreta regiudicanda insorga, ed

è oggettivo; e la sua applicazione è automatica e costante. A

riguardo di esso è agevole rilevare che manca qualsiasi

discrezionalità del Ministro, non potendosi non riconoscere che nel

giorno di arrivo al Ministro della domanda di estradizione, la persona

alla quale questa si riferisce, viene colta in un dato rapporto con il

luogo (sede delle carceri a cui è associata o assegnata o sede di essa

persona), e non ha importanza se il Ministro preventivamente o

contestualmente sia a conoscenza (o non lo sia, così come è avvenuto

nella specie) del "luogo" in quel "tempo".

Gli spostamenti della persona di cui è chiesta l'estradizione, da

date carceri ad altre (in differente distretto di Corte d'appello), a

parte il fatto che i relativi provvedimenti debbono ritenersi dettati

da ragioni di giustizia e per il migliore andamento del servizio, sono

irrilevanti: se avvengono prima della ripetuta data, perché solo il

rapporto della persona con il luogo a quella data serve ai fini della

determinazione della competenza, e se avvengono dopo, perché ormai la

competenza è definitivamente radicata in dati organi giurisdizionali.

4. - La questione, pertanto, deve essere dichiarata non fondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 666, comma primo, del codice di procedura penale "nella parte

in cui attribuisce la competenza per il procedimento di estradizione

alla sezione istruttoria della Corte d'appello nel cui distretto si

trova l'imputato o il condannato" questione sollevata, in riferimento

all'art. 25, comma primo, della Costituzione, dalla sezione istruttoria

della Corte di appello di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA

- GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1975:6 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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