Corte costituzionale

Sentenza n. 280/1985

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 13/11/1985 · relatore Giovanni Conso

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 666, quinto

comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il

24 novembre 1984 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da

Mesite Lawrence John, iscritta al n. 203 del registro ordinanze 1985 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 97-bis

dell'anno 1985.

Udito nella camera di consiglio del 1 ottobre 1985 il Giudice

relatore Giovanni Conso.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Il cittadino statunitense Lawrence John Mesite - arrestato per fini

estradizionali, a richiesta del Ministero della giustizia, mediante

ordine di cattura emesso il 24 ottobre 1983 dal Procuratore Generale

presso la Corte di appello di Messina perché colpito da mandato di

cattura spedito, per il delitto di omicidio volontario, dal Tribunale

della Contea di Modlesex (U.S.A.), ricorreva per cassazione avverso la

sentenza 6 marzo 1984 della Sezione istruttoria presso la Corte

d'appello di Messina, che aveva deliberato potersi concedere la sua

estradizione, ritualmente richiesta, su base convenzionale, dal Governo

degli Stati Uniti d'America.

Con il primo motivo il ricorrente deduceva la questione di

legittimità costituzionale (già disattesa dalla Sezione istruttoria)

dell'art. 666, quinto comma, del codice di procedura penale, "nella

parte in cui non dispone l'obbligo della notificazione del decreto di

fissazione dell'udienza anche allo estradando, sotto il profilo che,

pur essendo prevista nel procedimento davanti alla sezione istruttoria

la possibilità dell'intervento dell'estradando a sua domanda, tale

facoltà non potrebbe essere concretamente esercitata, non essendo la

stessa correlata al suo diritto alla notifica personale del decreto di

fissazione dell'udienza di deliberazione".

Con ordinanza del 24 novembre 1984 la Corte di cassazione,

ritenutala rilevante e non manifestamente infondata, ha sollevato la

predetta questione, in riferimento agli artt. 3, 13 e 24, secondo

comma, della Costituzione.

Premette il giudice a quo che l'audizione dell'interessato appare

finalizzata, fra l'altro, a consentirgli di rappresentare personalmente

e direttamente le sue ragioni alla sezione istruttoria, la cui

deliberazione può avere gravi conseguenze sulla libertà personale

dell'estradando.

Poiché la fase della procedura estradizionale che si svolge avanti

la sezione istruttoria ha sicuramente carattere giurisdizionale, essa

deve attuarsi - non diversamente da quanto ritenuto da questa Corte in

tema di incidenti di esecuzione sul cui schema il procedimento di

estradizione passiva è stato modellato - nel rispetto delle garanzie

fondamentali, sia con riferimento all'assistenza del difensore, sia con

riferimento alla presenza dell'estradando che non abbia rinunciato alla

garanzia giurisdizionale. Tanto più che il nostro Governo ha

accettato senza condizioni o riserve la risoluzione adottata il 21

maggio 1975 dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, il quale

ha raccomandato ai Governi degli Stati aderenti alla Convenzione

europea di estradizione, aperta alla firma a Parigi il 13 dicembre

1957, di "assicurare alle persone di cui l'estradizione è richiesta il

diritto di essere sentiti dall'autorità giudiziaria".

Considerato, quindi, che l'art. 667, primo comma, del codice di

procedura penale concerne la garanzia dell'intervento dell'estradando e

la compiuta estrinsecazione del suo diritto di difesa, sarebbe

d'ostacolo all'esercizio di tale diritto l'art. 666, quinto comma, del

codice di procedura penale, nella parte in cui impone di notificare al

solo difensore e non all'estradando il decreto di fissazione

dell'udienza di deliberazione.

Richiamando una pronuncia di manifesta infondatezza di analoga

questione emessa oltre dieci anni prima dalla stessa Corte di

cassazione, rileva il giudice a quo che la facoltà di intervento

dell'estradando dipende, "fino al punto da presupporla, dalla

conoscenza reale ed effettiva o, quanto meno, legale", realizzata

proprio per il tramite della notificazione all'interessato della data

fissata per la deliberazione.

E poiché la notificazione assume un ruolo funzionale

all'attuazione del principio del contraddittorio, "di cui condiziona

sia l'instaurazione sia il grado di efficienza", non è dubbio che la

conoscenza da parte dell'estradando della data fissata per la

deliberazione non può essere desunta - per via di una (anzi, duplice)

presunzione - dall'avvenuta notificazione al difensore. L'autodifesa e

la difesa tecnica, pur costituendo i due poli nei quali si articola la

difesa dell'imputato, conservano, di regola, carattere di piena

autonomia: la prima, anzi, assume, nel momento genetico della

necessità della difesa, "un carattere indefettibile e prioritario" e

non può essere sostituita, ma soltanto integrata, dalla seconda; in

particolare, in tema di notificazioni, le posizioni dell'interessato e

del difensore restano rigorosamente distinte persino nell'ipotesi di

elezione del domicilio presso il difensore.

Ne consegue che il diritto all'autodifesa, certamente riconosciuto

all'estradando dall'art. 667, primo comma, del codice di procedura

penale, "viene inesorabilmente vulnerato nel suo stesso momento

genetico, non potendo l'autodifesa e con essa la completa difesa

giudiziaria dell'estradando validamente costruirsi senza la conoscenza

della pretesa e della data e del luogo della sua discussione"; donde

l'analogia rispetto a quanto già deciso dalla Corte con la sentenza n.

98 del 1982, con la differenza che, mentre in quest'ultimo caso il

diritto dell'interessato ad essere sentito personalmente in conseguenza

della sua domanda sorgeva ma non poteva concretamente ed efficacemente

esplicarsi, nell'ipotesi in esame tale diritto non viene nemmeno a

concreta esistenza, con conseguente violazione dell'art. 24, secondo

comma, della Costituzione.

La norma impugnata sarebbe, inoltre, censurabile sotto il profilo

dell'assenza di un effettivo equilibrio fra accusa e difesa. Secondo il

giudice a quo, "la riconosciuta impossibilità dell'esercizio

dell'autodifesa altera certamente l'armonico rapporto che deve esistere

tra le parti, con susseguente violazione degli artt. 3, 24,

eventualmente letti in collegamento con l'art. 13 della Costituzione.

Tale collegamento certamente esiste potendo comunque incidere il

procedimento di estradizione sulla libertà personale

dell'interessato".

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 97-bis del 24 aprile 1985.

Nel giudizio non vi è stato intervento della Presidenza del

Consiglio dei ministri né costituzione della parte privata. Considerato in diritto :

1. - L'ordinanza della Corte di cassazione assoggetta a controllo

di legittimità costituzionale l'art. 666, quinto comma, del codice di

procedura penale, "nella parte in cui non dispone l'obbligo della

notificazione all'estradando del decreto di fissazione dell'udienza di

deliberazione". Con tale decreto - "da comunicarsi al pubblico

ministero e da notificarsi al difensore almeno cinque giorni prima di

quello stabilito per la deliberazione, a pena di nullità" - il

presidente della sezione istruttoria presso la corte d'appello, nel cui

distretto si trova l'imputato o il condannato del quale il ministro di

grazia e giustizia intenda offrire l'estradizione o del quale questa

sia stata richiesta da uno Stato estero, "fissa il giorno per la

deliberazione" che il legislatore, al fine di realizzare la "garanzia

giurisdizionale", esplicitamente menzionata nella rubrica dell'art. 662

dello stesso codice di procedura penale, demanda alla sezione

istruttoria.

2. - Il giudice a quo, premesso che non appare discutibile la

"natura giurisdizionale" del procedimento culminante nella

deliberazione della sezione istruttoria presso la corte d'appello,

dubita che la parte denunciata dell'art. 666, quinto comma, del codice

di procedura penale sia conforme agli artt. 3, 13 e 24 della

Costituzione.

Più esattamente, mentre il dispositivo dell'ordinanza di

rimessione colloca i tre parametri sul medesimo piano, dalla

motivazione si ricava che essi vengono invocati in modo variamente

articolato, attraverso passaggi di progressiva subordinazione.

Ad essere dedotta in via principale è la violazione dell'art. 24,

secondo comma, della Costituzione, e ciò perché il quinto comma

dell'art. 666 del codice di procedura penale, facendo "obbligo di

notificare esclusivamente al difensore il decreto di fissazione

dell'udienza di deliberazione", non sembrerebbe assicurare

all'estradando la concreta estrinsecazione del diritto di autodifesa:

infatti, la mancanza di un'informativa a lui formalmente diretta

renderebbe aleatorio quell'intervento personale davanti alla sezione

istruttoria nel giorno fissato per la deliberazione, che l'art. 667,

primo comma, del codice di procedura penale consente all'imputato o

condannato che "ne ha fatto domanda".

In via subordinata, l'ordinanza prospetta anzitutto l'eventualità

di un contrasto con il principio della "egalité des armes" tra

l'accusa e la difesa, sancito dagli artt. 3 e 24 della Costituzione, e

suggerisce poi un ampliamento dell'analisi all'art. 13 della

Costituzione, dato che il procedimento di estradizione "comunque incide

sulla libertà personale".

3. - Nell'affrontare il merito della questione, si impone una

considerazione di carattere preliminare per quanto riguarda l'effettivo

significato del comma oggetto dell'incidente di legittimità.

Non si può, invero, dimenticare come tanto in giurisprudenza che

in dottrina si siano avute, ancora di recente, prese di posizione nel

senso di ricavare, dal coordinamento dell'art. 666, quinto comma, con

l'art. 667, primo comma, del codice di procedura penale, l'inclusione

dell'estradando tra i destinatari della notifica del decreto con il

quale il presidente della sezione istruttoria fissa il giorno della

deliberazione.

Ciononostante, questa Corte, in mancanza di un orientamento

consolidato, non ritiene di poter disattendere l'interpretazione qui

sottopostale, sia per la sede da cui proviene sia per la rispondenza

alla lettera dell'art. 666, quinto comma, che limita la notificazione

del decreto al difensore dell'estradando.

4. - Ciò chiarito, la verifica dei parametri costituzionali

invocati nell'ordinanza di rimessione deve prendere l'avvio dall'art.

24, secondo comma, della Costituzione, riferendosi ad esso la doglianza

prospettata in via principale. Infatti, come già si è dato cenno, la

mancata previsione della notifica del decreto all'estradando

comporterebbe in primo luogo una violazione del precetto costituzionale

nella parte relativa all'autodifesa.

La questione è fondata.

5. - Può ben dirsi pacifico per questa Corte che l'art. 24,

secondo comma, della Costituzione "contiene una norma di carattere

generale, intesa a garantire indefettibilmente l'esercizio della difesa

in ogni stato e grado di qualunque procedimento giurisdizionale" (sent.

n. 125 del 1979). Svariate le pronunce, tradottesi in altrettante

declaratorie di illegittimità costituzionale, che di tale criterio

ermeneutico hanno fatto applicazione con riguardo a procedimenti

giurisdizionali diversi da quello di cognizione, tra i quali occupano

largo spazio i procedimenti incidentali o complementari. Così, per

ricordare alcuni dei precedenti più significativi in materia penale,

è stato puntualizzato, a proposito del procedimento per la correzione

di errori materiali (art. 149 del codice di procedura penale), che "la

funzione incidentale ed accessoria del procedimento, data la sua

importanza, esclude che possano avere rilievo le caratteristiche

strutturali e comporta ed esige che le parti del procedimento o

giudizio principale mantengano le loro posizioni e per quanto attiene

all'esercizio dei diritti e per quanto concerne la difesa in giudizio"

(sent. n. 83 del 1969; v. pure sent. n. 122 del 1972) e, a proposito

del procedimento per gli incidenti di esecuzione (art. 630 del codice

di procedura penale), che esso, "pur svolgendosi con forme semplici e

presentando caratteristiche notevolmente diverse da quelle del giudizio

di cognizione, deve attuarsi con il rispetto delle garanzie

fondamentali previste per tale giudizio sia per quanto concerne la

presenza dell'interessato, imputato o condannato, sia per quanto

concerne l'assistenza del difensore" (sent. n. 98 del 1982; v. pure

sent. n. 69 del 1970).

6. - Anche con riguardo al procedimento di estradizione, questa

Corte ha già avuto occasione di dare atto della natura giurisdizionale

di "quella fase del procedimento di estradizione" che, inserendosi tra

le fasi di competenza ministeriale, culmina nella deliberazione della

sezione istruttoria presso la corte d'appello nel cui distretto si

trova l'imputato o il condannato soggetto passivo dell'offerta o della

domanda di estradizione: tale "fase" è, infatti, caratterizzata dalla

peculiarità - unanimemente riconosciuta sulla scia dello stesso

dettato legislativo (art. 662 del codice di procedura penale) - di

essere "assistita dalla garanzia giurisdizionale", con precise

competenze attribuite ad un giudice precostituito per legge (sent. n. 6

del 1975).

A comprovare la giurisdizionalità della fase in questione

concorrono, coerentemente, gli aspetti più caratteristici della

normativa che la regola, come i rinvii dell'art. 666 del codice di

procedura penale al concetto ed alle disposizioni dell'istruzione

formale, il rinvio dell'art. 667 al concetto di deliberazione in camera

di consiglio ed alle disposizioni dell'art. 151, la forma di sentenza

prescritta per la decisione della sezione istruttoria, la sua

ricorribilità per cassazione.

7. - Una volta riscontrata la piena applicabilità dell'art. 24,

secondo comma, della Costituzione alla fase giurisdizionale del

procedimento di estradizione, le sorti della questione di legittimità

vengono essenzialmente a dipendere dalla portata che nell'ambito del

diritto di difesa costituzionalmente garantito deve riconoscersi

all'autodifesa.

Muovendo dalla generale affermazione che l'autodifesa "è

certamente diritto primario dell'imputato, garantito dalla

Costituzione, immanente a tutto l'iter processuale" (sent. n. 205 del

1971), è stato puntualizzato da questa Corte che "l'autodifesa,

nell'ambito del principio del contraddittorio, ha riguardo ad un

complesso di attività, mediante le quali l'imputato, come protagonista

del processo penale, ha facoltà di eccitarne lo sviluppo dialettico

contribuendo all'acquisizione delle prove ed al controllo della

legalità del suo svolgimento" (sent. n. 186 del 1973) e, da ultimo,

più incisivamente ancora, che "ciò che rileva dunque, ai fini

dell'osservanza dell'art. 24, secondo comma, Cost., è garantire

all'imputato la possibilità di intervenire" (sent. n. 9 del 1982).

Non varrebbe obiettare che nella specie, essendo prevista la

notificazione del decreto al difensore, la diligenza di quest'ultimo

potrebbe favorire l'intervento dell'estradando. Esclusa l'ipotesi di

latitanza ed a prescindere dalla considerazione che "nell'equilibrio

delle attività consentite vuoi all'imputato vuoi al suo difensore" non

deve mai esservi pregiudizio della "piena autonomia delle scelte

difensive, la cui incoercibilità rappresenta, oltre che un dato di

fatto, l'immediato risvolto della inviolabilità del dirito di difesa"

(sent. n. 9 del 1982), appare decisivo il rilievo che l'art. 24,

secondo comma, della Costituzione, "garantendo la difesa, presuppone,

ovviamente, che l'interessato sia posto in grado di potersi difendere.

Il che non si verifica se l'atto non viene a conoscenza di lui" (sent.

n. 77 del 1972). Proprio "ai fini dell'autodifesa" dell'imputato deve

intendersi preordinato "il requisito della personalità delle

notificazioni degli atti a lui diretti" (sent. n. 186 del 1973).

8. - Tanto meno varrebbe obiettare che sovente la deliberazione

della sezione istruttoria verterebbe esclusivamente su aspetti di solo

diritto, meglio affidati alle capacità tecniche del difensore.

Un'obiezione del genere, analoga a quella avanzata in ordine

all'oggetto degli incidenti di esecuzione (v. per la relativa

confutazione sent. n. 98 del 1982), avrebbe il torto di dimenticare

che le situazioni sulle quali la sezione istruttoria è chiamata a

pronunciarsi, con sentenza contro la quale è sempre ammesso ricorso

alla corte di cassazione anche per il merito (art. 668, primo comma,

del codice di procedura penale), possono essere le più diverse: e ciò

soprattutto a causa della varietà delle convenzioni internazionali in

materia di estradizione, per tacere delle ipotesi in cui, non esistendo

alcuna convenzione, si deve esaminare altresì se "risultano

sufficienti indizi di reità" (art. 667, secondo comma, seconda parte).

Del resto, è lo stesso codice di procedura penale che all'art.

667, primo comma, riconosce espressamente all'imputato o condannato il

diritto di essere sentito "se ne ha fatto domanda". Ciò conduce, anzi,

a ravvisare nell'omessa previsione della notifica all'estradando anche

una grave incoerenza all'interno del sistema cui danno vita gli artt.

666 e 667: l'ammettere l'imputato a presentarsi in camera di consiglio

per essere "sentito" dalla sezione istruttoria (art. 667, primo comma)

senza informarlo del giorno in cui tale camera di consiglio è stata

fissata (art. 666, quinto comma) significa pregiudicare l'effettività

del diritto così riconosciuto.

Neppure la circostanza che l'audizione dell'interessato sia

subordinata all'aver "fatto domanda", anche se intesa nel senso che la

domanda dev'essere fatta prima dell'inizio della camera di consiglio,

muta la sostanza delle cose. Delle due l'una: o la domanda è stata

avanzata prima dell'emanazione del decreto che convoca la camera di

consiglio oppure è stata avanzata nell'intervallo di tempo tra

l'emanazione del detto decreto ed il giorno fissato per la

deliberazione: nel primo caso la notifica del decreto sarà necessaria

per dar modo all'estradando di presentarsi davanti alla sezione

istruttoria, nel secondo caso la notifica del decreto permetterà

all'estradando e di presentare la domanda e di intervenire alla camera

di consiglio.

9. - Le indiscutibili e crescenti esigenze della lotta contro la

criminalità sul piano internazionale, pur sollecitando una sempre più

fattiva e leale collaborazione tra gli Stati, non possono in nessun

caso andare a detrimento dei valori che la Costituzione dichiara

inviolabili. Anche di fronte a tali esigenze va, dunque, ribadita

"l'incoercibilità del diritto di difesa espressione di un fondamentale

diritto di libertà" (sent. n. 9 del 1982). Se ne ha una significativa

riprova in una resolution del 21 maggio 1975, relativa all'applicazione

della Convenzione europea di estradizione del 1957, nel corso della

quale il Comité des Ministres raccomandava ai governi degli Stati

membri di assicurare, pur nell'ambito di una procedura d'estradizione

rapide, alla persona di cui è richiesta l'estradizione di etre

entendue par une autorité judiciaire; una raccomandazione che era

stata prontamente recepita nell'art. 321, primo comma, del progetto

preliminare per un nuovo codice di procedura penale del 1978 ("... il

presidente della corte fissa l'udienza per la decisione, con decreto da

comunicarsi al procuratore generale e da notificarsi alla persona

interessata...").

Il frequente riferimento delle norme sull'estradizione passiva alla

posizione di "imputato o condannato" (artt. 661, primo comma, 662,

primo e secondo comma, 666, primo comma, 667, primo comma, 670, primo

comma, del codice di procedura penale), da intendersi più esattamente

come "imputato o condannato all'estero" (così in modo testuale gli

artt. 661, primo comma, e 662, primo e secondo comma), lungi

dall'escludere o anche solo dall'attenuare l'incidenza dell'autodifesa

nella fase giurisdizionale del procedimento di estradizione, ne

ribadisce il ruolo garantistico: di tale procedimento quell'imputato o

condannato è - come dicono altre norme (artt. 662, terzo comma, e 668,

primo comma), che riecheggiano la terminologia di altri procedimenti

incidentali o complementari (incidenti di esecuzione, procedimento per

l'applicazione delle misure di sicurezza, procedimento di sorveglianza)

- "l'interessato".

10. - Si deve, pertanto, concludere nel senso dell'illegittimità

costituzionale dell'art. 666, quinto comma, del codice di procedura

penale, per la parte in cui non dispone che il decreto di fissazione

della camera di consiglio per la deliberazione della sezione

istruttoria sia notificato all'estradando. Restano, di conseguenza,

assorbiti gli ulteriori profili dedotti in relazione agli artt. 3, 13 e

24 della Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 666, quinto

comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non dispone

che il decreto ivi previsto sia notificato all'estradando.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1985.

F.to: LIVIO PALADIN - ALBERTO

MALAGUGINI - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO

- RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:280 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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