Corte costituzionale

Ordinanza n. 181/1998

Questione dichiarata infondata · depositata il 20/05/1998 · relatore Francesco Guizzi

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 71 e 72 del

regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario),

promossi con due ordinanze emesse il 30 luglio 1997 dal pretore di

Foggia, sezione distaccata di Orta Nova, nel procedimento di

esecuzione penale nei confronti di Nobili Giovanni e di Cortese

Pasquale, iscritte ai nn. 759 e 760 del registro ordinanze 1997 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima

serie speciale, dell'anno 1997.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 marzo 1998 il giudice

relatore Francesco Guizzi.

Ritenuto che in un procedimento in materia di esecuzione penale,

all'udienza camerale del 17 luglio 1997, davanti al pretore di

Foggia, sezione distaccata di Orta Nova, compariva quale pubblico

ministero un uditore giudiziario con più di quattro mesi di

tirocinio, il quale sollevava, in riferimento agli artt. 3 e 97 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 71

e 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento

giudiziario), nella parte in cui non consentono ai soggetti indicati

nell'art. 72 di svolgere le funzioni di pubblico ministero nelle

udienze in camera di consiglio, quale quella in corso ai sensi

dell'art. 666 del codice di procedura penale;

che, in forza della seconda disposizione censurata, a costoro

sarebbe dato di svolgere le funzioni della pubblica accusa nelle

udienze di convalida dell'arresto e del fermo, ma non nelle camerali,

mentre in queste, sarebbe consentito ai vice pretori onorari di

svolgere, in ragione degli artt. 32 e 34 dello stesso decreto, le

funzioni giudicanti;

che il difensore dell'imputato non eccepiva alcunché e il

pretore, con ordinanza del 30 luglio 1997, sollevava, in riferimento

agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dei predetti artt. 71 e 72 del regio decreto n. 12 del

1941;

che, secondo quanto osservato dal rimettente, la questione di

costituzionalità sarebbe rilevante nel giudizio a quo, perché

dalla sua definizione dipenderebbe l'ulteriore iter processuale,

essendo comparso in udienza camerale, per sostenere le richieste

della pubblica accusa, un uditore giudiziario con più di quattro

mesi di tirocinio;

che, infatti, se egli adottasse la decisione sulla base della

requisitoria del pubblico ministero comparso in udienza andrebbe

incontro a una pronuncia affetta da nullità di ordine generale a

regime intermedio, rilevabile d'ufficio, ai sensi degli artt. 178,

lettera b) seconda parte, e 180 del codice di procedura penale;

che, con riguardo alla non manifesta infondatezza della

questione, il rimettente osserva come la disciplina restrittiva,

adottata dagli artt. 71 e 72 censurati, contrasti con quella più

ampia consentita ai vice pretori onorari dagli artt. 32, 33 e 34

della legge di ordinamento giudiziario;

che tali ultime disposizioni, nel regolare le attribuzioni dei

giudici onorari non opererebbero alcuna distinzione fra le funzioni

loro assegnabili, con la conseguenza di rendere possibile la

partecipazione all'udienza di esecuzione di un magistrato onorario,

nella veste di pretore, mentre quella di pubblico ministero sarebbe

preclusa non soltanto ai vice procuratori onorari, ma anche agli

uditori giudiziari con più di quattro mesi di tirocinio;

che si paleserebbe, dunque, una diversità di disciplina del

tutto irragionevole e perciò in contrasto con l'art. 3 della

Costituzione;

che se le udienze di esecuzione penale possono essere presiedute

da vice pretori onorari, sia pure all'uopo delegati, si deve

concludere che la materia non presenta un livello di delicatezza o

tecnicità tale da comportare, in quello stesso contesto,

l'esclusione dalle funzioni di pubblico ministero delle figure

elencate nel censurato

art. 72;

che si profilerebbe, altresì, una violazione dell'art. 97 della

Costituzione, in quanto tali preclusioni lederebbero il canone di

buon andamento dell'amministrazione giudiziaria, atteso che per la

partecipazione alle udienze camerali si devono "distogliere" dallo

svolgimento di lavori più urgenti e importanti, come le attività di

indagine, i magistrati addetti alle procure della Repubblica presso

le preture;

che l'illegittimità costituzionale della disposizione troverebbe

fondamento nella giurisdizione della Corte di cassazione che ha

affermato la tassatività delle attività elencate nell'art. 72 e,

pertanto, ha posto il divieto di una interpretazione estensiva;

che, del resto, l'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 28

luglio 1989, n. 273, nel determinare le indennità da attribuire ai

vice pretori onorari, terrebbe distinte le udienze camerali dalle

altre, specificando che spettano loro anche nel primo caso, mentre

tale previsione mancherebbe per i vice procuratori onorari;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per

l'inammissibilità o l'infondatezza;

che l'Avvocatura dubita dell'ammissibilità della questione per

difetto di rilevanza;

che il dubbio sollevato dal rimettente non atterrebbe, infatti, a

una questione di costituzionalità, ma a un vizio processuale

derivante dalla difettosa composizione degli organi giudiziari, fonte

di nullità per le pronunce del giudice a quo, ivi compresa la stessa

ordinanza di rimessione;

che la Corte, in caso contrario, deciderebbe su una rimessione

viziata da nullità per "irregolare composizione dell'organo

rimettente";

che, nel merito, la questione sarebbe infondata, perché il

principio di eguaglianza sarebbe applicabile solo in presenza di

situazioni omogenee da regolare in modo uniforme e coerente, e non

quando - come nella specie - le situazioni differiscono fra loro per

aspetti particolari;

che alla base della pronuncia di infondatezza vi sarebbe la

sostanziale differenza fra l'esercizio di funzioni giudicanti e

requirenti, mentre la figura del vice pretore onorario non potrebbe

costituire idoneo tertium comparationis per disciplinare quella dei

vice procuratori onorari;

che, del pari, sarebbe infondata la denuncia ai sensi dell'art.

97 della Costituzione, per l'ampia discrezionalità riservata al

legislatore nell'individuare le funzioni che possono essere delegate

a magistrati diversi da quelli addetti all'ufficio di procura.

Considerato che viene all'esame della Corte, in riferimento agli

artt. 3 e 97 della Costituzione, la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 71 e 72 del regio decreto 30 gennaio 1941,

n. 12 (Ordinamento giudiziario), nella parte in cui non consentono ai

soggetti indicati nell'art. 72 di svolgere le funzioni di pubblico

ministero nelle udienze in camera di consiglio, questione sollevata

nei medesimi termini con due ordinanze di rimessione dello stesso

pretore;

che, per l'identità della questione, i due giudizi vanno

riuniti;

che, nel merito, la questione è manifestamente infondata,

poiché l'ordinanza, da un lato, qualifica come "sottrazione" a più

importanti compiti quelle che sono funzioni istituzionali di rango

non inferiore alle altre e, da un altro, invoca la comparazione fra

le funzioni giudicanti attribuite ai magistrati onorari, in base

all'art. 106, secondo comma, della Costituzione, e quelle requirenti,

che non hanno analoga valorizzazione costituzionale.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della

questione di legittimità costituzionale degli artt. 71 e 72 del

regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario),

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal

pretore di Foggia - sezione distaccata di Orta Nova - con le

ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 maggio 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Guizzi

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 20 maggio 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:181 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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