Art. 664 c.p.p. — Esecuzione di altre sanzioni pecuniarie

Le somme dovute per sanzioni disciplinari pecuniarie o per condanna alla perdita della cauzione o in conseguenza della dichiarazione di inammissibilita' o di rigetto di una richiesta, sono devolute alla cassa delle ammende anche quando cio' non sia espressamente stabilito. I relativi provvedimenti possono essere revocati dal giudice, su richiesta dell'interessato o del pubblico ministero, prima della conclusione della fase del procedimento nella quale sono stati adottati, sempre che la revoca non sia vietata. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115)). Per l'esecuzione delle sanzioni conseguenti a violazioni amministrative accertate nel processo penale, il pubblico ministero trasmette l'estratto della sentenza esecutiva all'autorita' amministrativa competente.

Testo vigente dal 1 luglio 2002

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 luglio 2002

Confronto con la versione in vigore dal 24 ottobre 1988 al 1 luglio 2002. 19 parole tolte, 11 parole aggiunte.

… del procedimento nella quale sono stati adottati, sempre che la revoca non sia vietata. tolto: I provvedimenti non piu' revocabili si eseguono nei modi previsti per il recupero delle spese processuali anticipate dallo Stato aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115. Per l'esecuzione delle sanzioni conseguenti a violazioni amministrative accertate nel processo penale, il pubblico ministero trasmette l'estratto della sentenza esecutiva all'autorita' amministrativa competente.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art664 · fonte del testo

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