Corte costituzionale

Ordinanza n. 86/1991

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 15/02/1991 · relatore Giovanni Conso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 666, quarto

comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa

il 14 settembre 1990 dal Magistrato di sorveglianza di Pisa nel

processo per concessione di liberazione anticipata nei confronti di

La Greca Sebastiano, iscritta al n. 672 del registro ordinanze 1990 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima

serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 gennaio 1991 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che, nel corso di un procedimento di esecuzione pendente

davanti al Tribunale di sorveglianza di Milano, il Magistrato di

sorveglianza di Pisa, "delegato" - nonostante l'interessato avesse

richiesto di essere sentito dall'autorità procedente - ad assumere

le dichiarazioni di un detenuto in esecuzione di pena presso la casa

circondariale di Pisa, ha, con ordinanza del 14 settembre 1990,

sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo

comma, della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 666,

quarto comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui

"dispone relativamente al procedimento di esecuzione (applicabile

nella fattispecie) che, ove l'interessato sia detenuto o internato in

luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice competente a

decidere, sia sentito prima del giorno della udienza dal magistrato

di sorveglianza del luogo, salvo che il giudice ritenga di disporre

la traduzione";

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, riportandosi all'atto di intervento depositato per una

questione "del tutto identica" sollevata dallo stesso Magistrato di

sorveglianza di Pisa con ordinanza del 6 novembre 1989 (r.o. n. 660

del 1989), questione decisa da questa Corte nel senso della manifesta

inammissibilità con ordinanza n. 207 del 1990;

Considerato che con tale ordinanza è stata dichiarata

manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 666, quarto comma, del codice di procedura

penale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, sul presupposto che, nell'ambito del procedimento per

la revoca della semilibertà, non può essere sollevata questione di

legittimità costituzionale dal giudice di sorveglianza del luogo di

pena posto fuori della circoscrizione del tribunale competente a

decidere, delegato prima dell'udienza ad assumere le dichiarazioni di

un detenuto sottoposto al suddetto procedimento, in quanto tale

magistrato è privo di ogni potere decisorio in materia, esplicando,

nella specie, una funzione acquisitiva di elementi utili per la

decisione;

che a tale statuizione il Giudice a quo obietta che "Sotto un

profilo più generale, riconoscere come questione rilevante solo

quella che condiziona direttamente la decisione conclusiva della

causa in quel grado del giudizio, significa non tener

sufficientementeconto del dinamismo progressivo del processo,

realizzantesi di regola attraverso una serie di atti reciprocamente

collegati", con la conseguenza che "legittimata ad adire la Corte

Costituzionale non potrà non essere, accanto al giudice competente a

pronunciare nel merito, ogni autorità giurisdizionale competente a

porre in essere uno degli atti preliminari che conducono a tale

pronuncia, ove la questione insorta attenga alla fase assegnata alla

competenza di questa autorità giurisdizionale, e la mancata

soluzione della stessa blocchi l'ulteriore, regolare corso del

processo";

che, tuttavia, la norma denunciata, con la quale si impone al

magistrato di sorveglianza del luogo di pena, se a ciò delegato dal

giudice dell'esecuzione, di assumere le dichiarazioni del detenuto

interessato, non conferisce allo stesso magistrato di sorveglinza

alcun potere decisorio, cosicché, nell'ambito del procedimento di

esecuzione, l'attività di tale magistrato di sorveglianza è

meramente strumentale, spettando ogni potere decisorio al giudice

delegante;

che non vi è, perciò, motivo di discostarsi dal consolidato

orientamento di questa Corte, che non riconosce ad organi

giurisdizionali investiti di funzioni di carattere meramente

strumentale la legittimazione a sollevare questioni di legittimità

costituzionale;

che, pertanto, anche la questione qui proposta deve essere

dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 666, quarto comma, del codice

di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24

della Costituzione, dal Magistrato di sorveglianza di Pisa con

ordinanza del 14 settembre 1990.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1991.

Il Presidente e redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 15 febbraio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:86 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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